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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1972
Numero
15
Data
18/11/1972
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Autorizzazione a prestazione di lavoro straordinario per il personale in servizio presso la Regione.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 novembre 1972, n. 24
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 52, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

 

Art. 1

[Per corrispondere ad effettive, indilazionabili esigenze connesse con l'organizzazione dei servizi regionali e l'avvio della attività istituzionale, il personale in servizio presso la Regione Puglia è autorizzato con effetto dal 1° novembre 1972 e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale sull'ordinamento degli uffici e lo stato giuridico ed economico del personale dipendente, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario per non oltre cinquanta ore mensili per ciascuna unità del personale della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva e per non oltre sessanta ore mensili per il personale ausiliario ed operaio.

 

Art. 2

La liquidazione dei compensi per lavoro straordinario effettivamente reso ai sensi dell'art. 1, avverrà sulla base delle quote orarie in vigore presso gli enti di provenienza del personale.

 

Art. 3

In considerazione delle condizioni eccezionali di lavoro e di governo, relative ai primi periodi di attività ed organizzazione regionale, la Giunta può disporre la liquidazione dei compensi per il lavoro straordinario effettivamente prestato e richiesto dall'amministrazione a partire dal 1° aprile 1972.

 

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 490.000.000, per l'esercizio 1972, si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 4, 11, 49, 103, 154, 178, 211, 212, 244, 270 e 271 del bilancio del corrente esercizio e che vengono comunque così variati:

Cap.

Stanziamento

In diminuzione

In aumento

Ammontare risultante

4

69.000.000

 

-

-

 

69.000.000

 

11

370.000.000

 

171.350.000

-

 

198.650.000

 

49

4.952.140

 

-

4.948.750

 

9.900.890

 

103

15.310.000

 

-

15.310.000

 

30.620.000

 

154

7.806.250

 

-

7.806.250

 

15.612.500

 

178

35.000.000

 

-

35.000.000

 

70.000.000

 

211

8.500.000

 

-

8.500.000

 

17.000.000

 

212

39.460.000

 

-

39.460.000

 

78.920.000

 

244

1.725.000

 

-

1.725.000

 

3.450.000

 

270

57.000.000

 

-

57.000.000

 

114.000.000

 

271

1.600.000

 

-

1.600.000

 

3.200.000

 

 

610.353.390

 

171.350.000

171.350.000

 

610.353.390

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto.

 

Art. 6

La presente legge verrà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione] (2).

(2)  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 52), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.