La presente legge è stata abrogata
dall'allegato A, n. 32), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
(giurisprudenza)
T.A.R.
Bari
Sez. I, sent. n. 126 del
27-01-1999, P.I. c. Regione Puglia
Art. 1
[Al segretario del Comitato
regionale e delle sezioni provinciali per il controllo sugli atti degli enti
locali compete per ogni giorno di seduta una indennità di L. 5.000 a decorrere
dalla data di insediamento del comitato e delle sezioni provinciali medesime.
Art. 2
La spesa per fronteggiare il pagamento delle sopraindicate
indennità, grava sull'apposito capitolo del bilancio approvato con legge
regionale per il corrente esercizio, e, analogamente per i successivi.
Art. 3
La presente legge sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale»
della Regione].