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Legge Vigente

Anno
1973
Numero
7
Data
26/03/1973
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Personale in servizio presso la Regione per la prima costituzione degli uffici.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 26 marzo 1973, n. 7, Ediz. Straord.
Allegati
Nessun allegato

 



  * Vedi nota

La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 53, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

 

 

(giurisprudenza)

Consiglio di Stato

Sez. IV, sent. n. 418 del 14-02-2005 (ud. del 18-11-2004), Commissione controllo atti rg. Puglia c. B.

 

Art. 1

[E' riconosciuto al personale di ruolo degli enti locali e degli uffici centrali e periferici dello Stato in posizione di comando o di distacco il diritto ad essere inquadrato a domanda nel ruolo regionale.

L'inquadramento del personale in servizio ad altro titolo presso gli uffici centrali e periferici della Regione sarà regolato con la legge regionale.

Al personale di cui al primo comma sono estesi tutti i benefici previsti per gli impiegati dello Stato trasferiti alla Regione in applicazione dei decreti delegati, tenendo conto, per i dipendenti degli enti locali, della posizione giuridica posseduta, all'atto del comando o del distacco, presso gli enti di provenienza.

 

Art. 2

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo della Costituzione e 60 dello statuto della Regione.

 

Art. 3

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.]

 

 



 
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