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Legge Vigente

Anno
1973
Numero
11
Data
29/05/1973
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Applicazione legge statale recante disposizioni relative alla durata del bilancio di previsione 1972.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 30 maggio 1973, n. 13
Allegati
Nessun allegato

 



Legge con efficacia temporanea

Art. 1

La durata del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1972 della Regione Puglia è protratta fino al 31 dicembre 1973 ai fini dell'accertamento delle entrate, dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, con leggi regionali, le variazioni eventualmente necessarie.

 

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

 



 
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