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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1973
Numero
12
Data
25/06/1973
Abrogato
 
Materia
Sport - Tempo libero
Titolo
Interventi per il potenziamento della medicina sportiva.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 15 del 25 giugno 1973 Ediz. Straord.
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1) Legge abrogata dall’art. 2 della l. r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative” – All. A 67 –

Art. 1

[Sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria la Giunta regionale è autorizzata a concedere, sentito il parere della Prima Commissione consiliare permanente, contributi al Consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva italiana sulla spesa per la gestione dei centri e degli ambulatori di medicina dello sport sulla base di un piano finanziario presentato dal predetto Consiglio entro il 15 del mese di settembre di ciascun anno per l'anno successivo.

Art. 2

Contributi di particolare entità potranno essere concessi per le previsioni di spesa inerenti l'acquisto, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature sanitarie necessarie per l'adeguato espletamento delle attività di tutela sanitaria dello sport nella Regione.

Art. 3

I contributi della Regione hanno lo scopo di attuare una migliore tutela sanitaria, delle attività sportive, consentendo al Consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva italiana di perseguire i propri fini istituzionali e curare in particolare

a) l'educazione sanitaria della popolazione in materia di tutela sanitaria delle attività sportive;

b) il controllo sanitario periodico dei bambini avviati o da avviare ai centri di addestramento allo sport;

c) il controllo sanitario del gruppi scolastici sportivi o in fase di preparazione o avviamento allo sport;

d) il controllo sanitario dei gruppi appartenenti ad associazioni sportive anche non riconosciute;

e) la riabilitazione funzionale di atleti alla ripresa attività sportiva.

Art. 4

I contributi previsti dall'art. 1 saranno erogati in due rate entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno.

I contributi previsti dall'art. 2 potranno essere erogati all'acquisto delle attrezzature, previo controllo degli organi tecnici regionali.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva italiana presenterà alla Giunta regionale il conto consuntivo relativo alla gestione dell'anno precedente.

Art. 5

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva curerà, mediante opportuna utilizzazione dei contributi previsti dal precedente art. 2, che ogni provincia della Regione venga dotata di un centro di medicina dello sport, mediante il potenziamento e la trasformazione degli ambulatori esistenti in centri classificatori secondo i regolamenti della F.S.M.I.

Art. 6

Il piano finanziario annuo di cui all'art. 1 della presente legge deve essere accompagnato da una relazione illustrativa del programma di interventi e di attività del Consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva italiana riferita all'anno medesimo.

Art. 7

La spesa prevista dalla presente legge, calcolata in lire cento milioni per l'anno 1973, farà carico al capitolo 137-bis «interventi per il potenziamento della medicina sportiva» del bilancio regionale, che viene istituito con la presente legge ed il cui importo viene prelevato dal capitolo 232 «fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali».

Per gli anni successivi si provvederà mediante appositi stanziamenti nei bilanci dei relativi esercizi finanziari, tenendo conto del piano finanziario di cui all'art. 1.

Art. 8
Norma transitoria

Per l'anno 1973 il termine previsto dall'art. 1 della presente legge è differito al 30° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e l'erogazione dei contributi sulla spesa per la gestione potrà essere effettuata in unica soluzione entro il mese di dicembre.

 

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto.

 

 

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione].

 

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall' allegato A, n. 67, L.R. 13 agosto 1998, n. 28.