(1) Legge abrogata
dall’art. 2
della l. r. 13 agosto 1998, n. 28 “Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di
disposizioni legislative” – All. A 67 –
Art. 1
[Sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria
la Giunta regionale è autorizzata a concedere, sentito il parere della Prima
Commissione consiliare permanente, contributi al Consiglio regionale pugliese
della Federazione medico sportiva italiana sulla spesa per la gestione dei
centri e degli ambulatori di medicina dello sport sulla base di un piano
finanziario presentato dal predetto Consiglio entro il 15 del mese di settembre
di ciascun anno per l'anno successivo.
Art.
2
Contributi di
particolare entità potranno essere concessi per le previsioni di spesa inerenti
l'acquisto, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature sanitarie
necessarie per l'adeguato espletamento delle attività di tutela sanitaria dello
sport nella Regione.
Art.
3
I contributi della Regione hanno lo scopo di
attuare una migliore tutela sanitaria, delle attività sportive, consentendo al
Consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva italiana di
perseguire i propri fini istituzionali e curare in particolare
a) l'educazione sanitaria della popolazione in
materia di tutela sanitaria delle attività sportive;
b) il controllo sanitario periodico dei
bambini avviati o da avviare ai centri di addestramento allo sport;
c) il controllo sanitario del gruppi
scolastici sportivi o in fase di preparazione o avviamento allo sport;
d) il controllo sanitario dei gruppi
appartenenti ad associazioni sportive anche non riconosciute;
e) la
riabilitazione funzionale di atleti alla ripresa attività sportiva.
Art.
4
I contributi previsti dall'art. 1 saranno
erogati in due rate entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno.
I contributi previsti dall'art. 2 potranno
essere erogati all'acquisto delle attrezzature, previo controllo degli organi
tecnici regionali.
Entro il mese di
aprile di ciascun anno il Consiglio regionale pugliese della Federazione medico
sportiva italiana presenterà alla Giunta regionale il conto consuntivo relativo
alla gestione dell'anno precedente.
Art.
5
Entro tre anni
dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale pugliese
della Federazione medico sportiva curerà, mediante opportuna utilizzazione dei
contributi previsti dal precedente art. 2, che ogni provincia della Regione
venga dotata di un centro di medicina dello sport, mediante il potenziamento e
la trasformazione degli ambulatori esistenti in centri classificatori secondo i
regolamenti della F.S.M.I.
Art.
6
Il piano
finanziario annuo di cui all'art. 1 della presente legge deve essere
accompagnato da una relazione illustrativa del programma di interventi e di
attività del Consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva
italiana riferita all'anno medesimo.
Art.
7
La spesa prevista dalla presente legge,
calcolata in lire cento milioni per l'anno 1973, farà carico al capitolo 137-bis
«interventi per il potenziamento della medicina sportiva» del bilancio
regionale, che viene istituito con la presente legge ed il cui importo viene
prelevato dal capitolo 232 «fondo a disposizione per far fronte ad oneri
derivanti da leggi regionali».
Per gli anni successivi si
provvederà mediante appositi stanziamenti nei bilanci dei relativi esercizi
finanziari, tenendo conto del piano finanziario di cui all'art. 1.
Art.
8
Norma
transitoria
Per l'anno 1973 il termine previsto dall'art.
1 della presente legge è differito al 30° giorno successivo all'entrata in
vigore della presente legge e l'erogazione dei contributi sulla spesa per la
gestione potrà essere effettuata in unica soluzione entro il mese di dicembre.
Art.
9
La presente
legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto.
Art. 10
La presente legge sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione].
L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall' allegato A, n. 67, L.R.
13 agosto 1998, n. 28.