(1) La presente legge è stata abrogata dalla L.R.
18 agosto 1998, n. 28, allegato A, n. 55).
Art. 1
[Al personale dello Stato
proveniente da servizi centrali e periferici non trasferiti alle Regioni, messo
a disposizione della Regione Puglia ai sensi del D.P.R. del 14 gennaio 1972,
n. 1, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, D.P.R. 14 gennaio 1972, n.
3, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5
e D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8,
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 e del
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, destinato a sede diversa da quella
dell'ufficio statale di provenienza, è corrisposta, con decorrenza dalla data di
assunzione del servizio e fino alla data di inquadramento nel ruolo regionale,
l'indennità di missione, con le modalità e i limiti previsti dalla legge 15
aprile 1961, n. 291.
Art. 2
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si
fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 e per
l'esercizio 1973.
Alla copertura degli eventuali oneri per gli anni finanziari
dal 1974 in poi si provvederà con normale stanziamento da riportare nel bilancio
regionale.
Art. 3
La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino
Ufficiale» della Regione.
Essa è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.]
L'intero testo della presente legge è
stato abrogato dalla L.R.
18 agosto 1998, n. 28, allegato A, n. 55).