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Legge Vigente

Anno
1973
Numero
28
Data
20/12/1973
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Concessione dell' indennita' di missione al personale statale proveniente dai servizi centrali e periferici non trasferiti, messo a disposizione della Regione Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia n. 33 del21 dicembre 1973
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dalla L.R. 18 agosto 1998, n. 28, allegato A, n. 55).

 

 

 

Art. 1

[Al personale dello Stato proveniente da servizi centrali e periferici non trasferiti alle Regioni, messo a disposizione della Regione Puglia ai sensi del D.P.R. del 14 gennaio 1972, n. 1, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, destinato a sede diversa da quella dell'ufficio statale di provenienza, è corrisposta, con decorrenza dalla data di assunzione del servizio e fino alla data di inquadramento nel ruolo regionale, l'indennità di missione, con le modalità e i limiti previsti dalla legge 15 aprile 1961, n. 291.

 

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 e per l'esercizio 1973.

Alla copertura degli eventuali oneri per gli anni finanziari dal 1974 in poi si provvederà con normale stanziamento da riportare nel bilancio regionale.

 

Art. 3

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Essa è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.]

 

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dalla L.R. 18 agosto 1998, n. 28, allegato A, n. 55).

 



 
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