(1) La presente legge è
stata abrogata dall’art. 20 della l.r.
13 giugno 1978, n. 22 "Provvidenze per lo
sviluppo dell’Artigianato pugliese" a sua volta abrogata dalla l.r.
9 agosto 1993, n. 15 "Abrogazione delle
ll.rr.
n. 22 del 13 giugno 1978 e n.
1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche
e integrazioni".
Art. 1
[La Regione, al fine di
incentivare lo sviluppo e l'ammodernamento dell'artigianato eroga alle imprese
artigiane singole o associate, iscritte negli albi provinciali, di cui alla
legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi a fondo perduto per:
a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento
di laboratori;
b) l'acquisto di macchinari ed attrezzature;
c) gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;
d) gli impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria,
dell'ambiente;
e) l'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare
la vita e l'integrità fisica dei lavoratori.
Art. 2
I contributi dell'art. 1 sono concessi, entro i limiti dello
stanziamento annuale del bilancio, nella misura massima del 35% della spesa
ammissibile e con un massimale di L. 10.000.000 per ciascuna impresa. La misura
percentuale del contributo sulla spesa ammissibile è elevata al 40% ed il
massimale a L. 12.000.000 per le imprese artigiane residenti nei comprensori
montani, o in zone depresse riconosciute tali a norma di legge.
Art. 3
I contributi di cui alla presente legge sono compatibili con le
agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali e commutabili
con i contributi sugli interessi per i finanziamenti dell'artigiancassa ai sensi
della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Non sono invece commutabili con altri contributi a fondo
perduto ottenuto allo sesso titolo in virtù di altre leggi.
Art. 4
Le domande rivolte ad ottenere il contributo, corredate da un
progetto tecnico, da un piano finanziario, da una relazione illustrativa, sono
dirette al presidente della Giunta regionale e presentate alle commissioni
provinciali competenti per territorio.
Le commissioni provinciali per l'artigianato istruiscono le
pratiche, esprimono il proprio motivato parere sull'ammissibilità e trasmettono
la completa documentazione al competente assessorato entro 90 giorni dalla data
di ricevimento della domanda.
Nel caso in cui le commissioni provinciali per l'artigianato
esprimano parere sfavorevole sull'ammissibilità della domanda, deve essere data
comunicazione agli interessati da parte del competente assessorato.
Ad essi è consentito produrre entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione deduzioni ed eventuale ulteriore documentazione.
La concessione del contributo in contrasto con il parere
espresso dalla commissione provinciale per l'artigianato deve essere motivata.
Art. 5
La Giunta regionale entro 30 giorni dal completamento
dell'istruttoria ai sensi del precedente articolo, su proposta dello assessore
competente, delibera la concessione dei contributi e le modalità di erogazione
dei medesimi.
Art. 6
Le imprese artigiane che abbiano fruito del contributo previsto
dalla presente legge, possono essere ammesse al beneficio del successivo
contributo alle condizioni:
a) che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di
riscossione del precedente contributo;
b) che l'impresa sia in regola con i pagamenti relativi a
quanto ammesso a contributo;
c) le opere, le attrezzature, gli impianti e quanto previsto
dall'art. 1 della presente legge non possono essere alienate per almeno tre anni
dalla data di riscossione del contributo, pena l'obbligo delle restituzione da
parte del beneficiario alla Regione di quanto è stato erogato;
d) nel caso che l'artigiano beneficiario di cui alla presente
legge, si cancella dall'albo provinciale degli artigiani nei primi tre anni
dalla riscossione del contributo è soggetto alla restituzione dello stesso.
Art. 7
L'impresa beneficiaria, sotto comminatoria di revoca, da parte
della Giunta regionale, del contributo concesso, è tenuta:
a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti a
condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoratori di categoria e della zona;
b) ad utilizzare nell'ambito dell'impresa quanto è stato
ammesso a contributo.
La revoca del contributo è disposta con decreto del presidente
della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa.
Alla vigilanza ed all'attuazione delle iniziative ammesse a
contributo provvede l'assessore competente.
Art. 8
In sede di prima applicazione della presente legge sono ammesse
al contributo le domande presentate e giacenti presso le C.P.A. dopo la
cessazione di efficacia dell'art. 118 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.
Art. 9
Per la copertura dell'onere finanziario derivante
dall'attuazione della presente legge, previsto relativamente all'esercizio 1973
in L. 3.373.000.000 sono introdotte nel bilancio di previsione delle spese per
l'esercizio finanziario 1973, le seguenti variazioni:
In
diminuzione: |
|
Cap. 264. - Sussidi e premi
diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento
della produzione artigiana ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei
relativi prodotti |
L. |
373.000.000 |
|
Cap. 230. - Fondo a
disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi
regionali |
L. |
3.000.000.000 |
|
Totale variazioni in
diminuzione |
L. |
3.373.000.000 |
|
In
aumento: |
|
Cap. 264-bis di nuova
istituzione. - Contributi a fondo perduto delle imprese
artigiane |
L. |
3.373.000.000 |
|
|
|
|
|
Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante
stanziamento in apposito capitolo del bilancio di previsione degli esercizi
medesimi.
Le somme stanziate in ciascun esercizio ed eventualmente non
impegnate nell'esercizio medesimo a quelle che si rendano disponibili per
effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, sono utilizzate negli esercizi
successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu
iscritto lo stanziamento.
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della
Costituzione e 60 dello statuto. ]
La presente legge è
stata abrogata dall’art. 20 della l.r.
13 giugno 1978, n. 22 "Provvidenze per lo
sviluppo dell’Artigianato pugliese" a sua volta abrogata dalla l.r.
9 agosto 1993, n. 15 "Abrogazione delle
ll.rr.
n. 22 del 13 giugno 1978 e n.
1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche
e integrazioni".