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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
7
Data
25/01/1974
Abrogato
 
Materia
Artigianato
Titolo
Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese artigiane della Regione Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 4, Ediz. Straord. del 26 gennaio 1974
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1) La presente legge è stata abrogata dall’art. 20 della l.r. 13 giugno 1978, n. 22 "Provvidenze per lo sviluppo dell’Artigianato pugliese" a sua volta abrogata dalla l.r. 9 agosto 1993, n. 15 "Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche e integrazioni".

Art. 1

[La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo e l'ammodernamento dell'artigianato eroga alle imprese artigiane singole o associate, iscritte negli albi provinciali, di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi a fondo perduto per:

a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori;

b) l'acquisto di macchinari ed attrezzature;

c) gli allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;

d) gli impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria, dell'ambiente;

e) l'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e l'integrità fisica dei lavoratori.

 

Art. 2

I contributi dell'art. 1 sono concessi, entro i limiti dello stanziamento annuale del bilancio, nella misura massima del 35% della spesa ammissibile e con un massimale di L. 10.000.000 per ciascuna impresa. La misura percentuale del contributo sulla spesa ammissibile è elevata al 40% ed il massimale a L. 12.000.000 per le imprese artigiane residenti nei comprensori montani, o in zone depresse riconosciute tali a norma di legge.

 

Art. 3

I contributi di cui alla presente legge sono compatibili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali e commutabili con i contributi sugli interessi per i finanziamenti dell'artigiancassa ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non sono invece commutabili con altri contributi a fondo perduto ottenuto allo sesso titolo in virtù di altre leggi.

 

Art. 4

Le domande rivolte ad ottenere il contributo, corredate da un progetto tecnico, da un piano finanziario, da una relazione illustrativa, sono dirette al presidente della Giunta regionale e presentate alle commissioni provinciali competenti per territorio.

Le commissioni provinciali per l'artigianato istruiscono le pratiche, esprimono il proprio motivato parere sull'ammissibilità e trasmettono la completa documentazione al competente assessorato entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Nel caso in cui le commissioni provinciali per l'artigianato esprimano parere sfavorevole sull'ammissibilità della domanda, deve essere data comunicazione agli interessati da parte del competente assessorato.

Ad essi è consentito produrre entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione deduzioni ed eventuale ulteriore documentazione.

La concessione del contributo in contrasto con il parere espresso dalla commissione provinciale per l'artigianato deve essere motivata.

 

Art. 5

La Giunta regionale entro 30 giorni dal completamento dell'istruttoria ai sensi del precedente articolo, su proposta dello assessore competente, delibera la concessione dei contributi e le modalità di erogazione dei medesimi.

 

Art. 6

Le imprese artigiane che abbiano fruito del contributo previsto dalla presente legge, possono essere ammesse al beneficio del successivo contributo alle condizioni:

a) che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di riscossione del precedente contributo;

b) che l'impresa sia in regola con i pagamenti relativi a quanto ammesso a contributo;

c) le opere, le attrezzature, gli impianti e quanto previsto dall'art. 1 della presente legge non possono essere alienate per almeno tre anni dalla data di riscossione del contributo, pena l'obbligo delle restituzione da parte del beneficiario alla Regione di quanto è stato erogato;

d) nel caso che l'artigiano beneficiario di cui alla presente legge, si cancella dall'albo provinciale degli artigiani nei primi tre anni dalla riscossione del contributo è soggetto alla restituzione dello stesso.

 

Art. 7

L'impresa beneficiaria, sotto comminatoria di revoca, da parte della Giunta regionale, del contributo concesso, è tenuta:

a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti a condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoratori di categoria e della zona;

b) ad utilizzare nell'ambito dell'impresa quanto è stato ammesso a contributo.

La revoca del contributo è disposta con decreto del presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa.

Alla vigilanza ed all'attuazione delle iniziative ammesse a contributo provvede l'assessore competente.

 

Art. 8

In sede di prima applicazione della presente legge sono ammesse al contributo le domande presentate e giacenti presso le C.P.A. dopo la cessazione di efficacia dell'art. 118 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

 

Art. 9

Per la copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, previsto relativamente all'esercizio 1973 in L. 3.373.000.000 sono introdotte nel bilancio di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 1973, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

 

Cap. 264. - Sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento della produzione artigiana ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti

L.

373.000.000

 

Cap. 230. - Fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali

L.

3.000.000.000

 

Totale variazioni in diminuzione

L.

3.373.000.000

 

In aumento:

 

Cap. 264-bis di nuova istituzione. - Contributi a fondo perduto delle imprese artigiane

L.

3.373.000.000

 

 

 

 

 

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà mediante stanziamento in apposito capitolo del bilancio di previsione degli esercizi medesimi.

Le somme stanziate in ciascun esercizio ed eventualmente non impegnate nell'esercizio medesimo a quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, sono utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

 

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello statuto. ]

 

La presente legge è stata abrogata dall’art. 20 della l.r. 13 giugno 1978, n. 22 "Provvidenze per lo sviluppo dell’Artigianato pugliese" a sua volta abrogata dalla l.r. 9 agosto 1993, n. 15 "Abrogazione delle ll.rr. n. 22 del 13 giugno 1978 e n. 1 del 5 gennaio 1985 e successive modifiche e integrazioni".