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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
9
Data
07/02/1974
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Erogazione di contributi straordinari per l' anno 1973 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori .
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 6, Ediz. Straord. del 10 febbraio 1974
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 2,  L.R. 13 agosto 1998, n. 28, allegato B, n. 76 .

 

 

Art. 1

[Alle imprese titolari di concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in relazione all'esercizio svolto nell'anno 1973.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1973 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.

 

Art. 2

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in lire 80 per autobus/Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in lire 70 per autobus/Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dai contributi le aziende che all'atto della erogazione degli stessi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

 

Art. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative alle linee concorrenti con i servizi di trasporto ad impianti fissi, nonché le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in sub-appalto. Le condizioni e le modalità per l'assegnazione di contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la 5ª commissione consiliare permanente, secondo i criteri sopra espressi.

Art. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire 700 milioni.

All'onere di lire 700 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'anno finanziario medesimo «Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali» e stanziamento della somma al cap. 196-bis che contemporaneamente si istituisce con la denominazione «Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione».

 

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto].

 

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, L.R. 13 agosto 1998, n. 28, allegato B, n. 76 .