Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
1974
Numero
13
Data
07/02/1974
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Norme transitorie per la programmazione ospedaliera.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 6, Ediz. Straord. del 10 febbraio 1974
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'art.2, allegato B, n. 61), L.R. 13 agosto 1998, n. 28. Vedi, anche, quanto disposto dal primo comma dell'art. 6, L.R. 20 aprile 1990, n. 14.

 

 

Art. 1

[Fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del piano regionale ospedaliero, gli enti ospedalieri e gli altri enti da cui dipendano ospedali classificati a norma dell'art. 19 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, non possono assumere iniziative intese comunque ad innovare o modificare la struttura o l'organizzazione degli ospedali dipendenti, ovvero ad aumentare posti letto, istituire nuove divisioni, sezioni o servizi o modificare ed ampliare quelli esistenti.

 

Art. 2

Gli enti di cui all'articolo precedente ai quali siano stati concessi contributi per la costruzione di nuovi ospedali o per l'ampliamento di quelli esistenti, possono procedere alla esecuzione delle opere esclusivamente nel caso in cui il relativo finanziamento copra totalmente la spesa per la realizzazione delle strutture murarie e la dotazione degli impianti tecnologici e delle attrezzature necessarie per il funzionamento, previa notifica all'Assessorato competente del progetto, dei dati relativi al finanziamento e dei tempi di attuazione.

 

Art. 3

La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, concede l'autorizzazione per l'istituzione o l'ampliamento dei servizi ospedalieri, l'inizio di nuove opere anche parzialmente finanziate o l'esecuzione di stralci di opere finanziate in relazione a indifferibili ed urgenti necessità assistenziali connesse alla realizzazione delle opere in progetto.

A tal fine le amministrazioni interessate rivolgono motivata richiesta alla Giunta regionale.

 

Art. 4

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenterà al Consiglio una proposta di legge relativa all'assetto organico dei servizi ospedalieri della Regione.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale» della Regione.

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 2, allegato B, n. 61), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.