(1) La presente legge è stata abrogata dall'art.2,
allegato B, n. 61), L.R.
13 agosto 1998, n. 28. Vedi, anche,
quanto disposto dal primo comma dell'art. 6, L.R.
20 aprile 1990, n. 14.
Art. 1
[Fino all'entrata in vigore
della legge di approvazione del piano regionale ospedaliero, gli enti
ospedalieri e gli altri enti da cui dipendano ospedali classificati a norma
dell'art. 19 e seguenti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, non possono
assumere iniziative intese comunque ad innovare o modificare la struttura o
l'organizzazione degli ospedali dipendenti, ovvero ad aumentare posti letto,
istituire nuove divisioni, sezioni o servizi o modificare ed ampliare quelli
esistenti.
Art. 2
Gli enti di cui all'articolo precedente ai quali siano stati
concessi contributi per la costruzione di nuovi ospedali o per l'ampliamento di
quelli esistenti, possono procedere alla esecuzione delle opere esclusivamente
nel caso in cui il relativo finanziamento copra totalmente la spesa per la
realizzazione delle strutture murarie e la dotazione degli impianti tecnologici
e delle attrezzature necessarie per il funzionamento, previa notifica
all'Assessorato competente del progetto, dei dati relativi al finanziamento e
dei tempi di attuazione.
Art. 3
La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
consiliare, concede l'autorizzazione per l'istituzione o l'ampliamento dei
servizi ospedalieri, l'inizio di nuove opere anche parzialmente finanziate o
l'esecuzione di stralci di opere finanziate in relazione a indifferibili ed
urgenti necessità assistenziali connesse alla realizzazione delle opere in
progetto.
A tal fine le amministrazioni interessate rivolgono motivata
richiesta alla Giunta regionale.
Art. 4
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale presenterà al Consiglio una proposta di legge relativa
all'assetto organico dei servizi ospedalieri della Regione.
Art. 5
La presente legge sarà pubblicata sul «Bollettino Ufficiale»
della Regione.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul «Bollettino
Ufficiale» della Regione.
L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'art. 2, allegato B, n. 61), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.