TITOLO I
NORME DI
BILANCIO
Art. 1
(Stato di previsione delle entrate)
1. Lo stato di previsione delle
entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2001, annesso alla presente
legge, è approvato in lire 31.262.685.114.926 in termini di competenza e in
lire 41.956.274.953.663 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi
in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della
Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante
nell’esercizio finanziario 2001.
Art. 2
(Stato di previsione della spesa)
1. Lo stato di previsione della spesa
della Regione Puglia per l’anno finanziario 2001, annesso alla presente legge,
è approvato in lire 31.262.685.114.926 in termini di competenza e in lire 41.956.274.953.663
in termini di cassa.
Art. 3
(Impegni e pagamenti delle spese)
1. E’ autorizzato l’impegno delle
spese della Regione per l’esercizio finanziario 2001, entro il limite degli
stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui
all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma
degli articoli 60 e 61 della legge regionale di contabilità 30 maggio 1977, n.
17 e successive modificazioni e integrazioni.
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese
della Regione per l’esercizio finanziario 2001, entro il limite degli
stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all’articolo
2.
Art. 4
(Codifica regionale)
1. La Ragioneria è autorizzata ad
apportare d’ufficio ogni necessaria modifica alla codifica dei capitoli di
bilancio introdotta in connessione con i criteri di classificazione degli
stessi per settori e attività di intervento.
Art. 5
(Quadro generale riassuntivo)
1. E’ approvato il quadro generale
riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2001, di cui
all’allegato 1 alla presente legge.
Art. 6
(Elenco spese obbligatorie)
1. Sono considerate spese obbligatorie ai
sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell’elenco
allegato 2 alla presente legge.
Art. 7
(Fondo di riserva per spese obbligatorie)
1. Il fondo di riserva per spese
obbligatorie, determinato per l’esercizio 2001 in lire 10 miliardi, è iscritto
al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell’articolo 36 della legge regionale
di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8
(Fondo di riserva per spese impreviste)
1. Il fondo di riserva per spese
impreviste, determinato per l’esercizio finanziario 2001 in lire 500 milioni, è
iscritto al cap. 1110030 ed è gestito a termini dell’articolo 37 della legge di
contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9
(Fondo di riserva di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa,
determinato per l’esercizio finanziario 2001 in lire 235.112.705.580, è
iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell’articolo 41 della legge di
contabilità regionale.
2. All’articolo 41, comma 3, della legge
di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e integrazioni sono
soppresse le parole "su parere della Commissione consiliare al
bilancio".
Art. 10
(Fondo per residui passivi perenti e per regolarizzazione
carte contabili)
1. Il fondo per il pagamento dei
residui dichiarati perenti ai fini amministrativi, determinato per l’esercizio
finanziario 2001 in lire 432 miliardi, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito
a termini dell’articolo 71 della legge di contabilità regionale 17/1977 e
successive modificazioni e integrazioni.
2. E’ iscritto, inoltre, al capitolo
1121029, lo stanziamento di lire 82.408.515.799 quale importo residuato al 31
dicembre 2000 proveniente dall’attivazione della terza tranche di mutuo – già
stipulato a termini dell’articolo 20 della legge 19 marzo 1993, n. 68 sulla
base delle condizioni di cui all’articolo 15 della legge regionale 6 maggio
1998, n.14 e dei criteri di utilizzazione di cui all’articolo 13 della legge
regionale 12 aprile 2000, n. 9 – destinato per lire 271.169.983.094 alla
regolarizzazione delle carte contabili, limitatamente alla sorte capitale,
derivanti da provvedimenti esecutivi dell’autorità giudiziaria, nonché alla
reiscrizione dei residui passivi perenti originati da obbligazioni sorte entro
il 31 dicembre 1992.
3. Viene ancora istituito al capitolo
1121028 un fondo di lire 56.768.716.134 gestito a termini dell’articolo 71
della legge regionale di contabilità 17/1977 e successive modificazioni e
integrazioni e destinato alla regolarizzazione delle carte contabili con
inclusione degli oneri connessi, non finanziabili con le risorse di cui ai
commi 1 e 2, derivanti da provvedimenti esecutivi dell’autorità giudiziaria e
originati da obbligazioni sorte successivamente alla data del 31 dicembre 1992,
ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del
Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex USL rientranti nella
gestione liquidatoria 1994 e retro.
4. L’Assessorato alla sanità provvede,
in relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese
quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giurisdizionali, a
comunicare alle USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative
partite debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e modifiche
contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili
operazioni di verifica circa l’assenza di duplicazioni di pagamenti.
Art. 11
(Variazioni di bilancio – Autorizzazione alla Giunta
regionale)
1. La Giunta regionale è autorizzata a
disporre con proprio atto le iscrizioni di cui all’articolo 43, comma 1, della
legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e
integrazioni negli stati di previsione della entrata e della spesa per
l’esercizio finanziario 2001.
Art. 12
(Bilancio pluriennale)
1. A norma dell’articolo 6 e seguenti
della legge di contabilità regionale 17/1977 e successive modificazioni e
integrazioni, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il
triennio 2001-2003 nel testo allegato alla presente legge.
Art. 13
(Finanziamento oneri per ritardati pagamenti)
1. Al fine di provvedere alla liquidazione
degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti
capitoli di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per
l’anno 2001 le somme rispettivamente di lire 5,190 miliardi quale quota
interessi, di lire 1,060 miliardi quale quota rivalutazione e di lire 2,370
miliardi quali spese procedimentali e legali.
2. La misura degli interessi di cui al
comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti
esecutivi per legge.
Art. 14
(Patto di stabilità interno)
1. E’ approvato in termini di competenza e
cassa, ai sensi dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
prospetto dimostrativo del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001 di
cui all’allegato 3 alla presente legge.
Art. 15
(Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione
Puglia)
1. Ai fini del concorso degli enti
strumentali della Regione Puglia al rispetto degli obblighi rivenienti dal
patto di stabilità interno, di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, per l’esercizio finanziario
2001, il disavanzo non potrà essere superiore a quello del 1999 aumentato del 3
per cento.
2. Per i fini del presente articolo, il
disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente
riscosse, inclusive dei proventi delle dismissioni mobiliari, e le uscite
finali di parte corrente, effettivamente pagate, al netto degli interessi
passivi. Tra le entrate finali non sono considerati i trasferimenti dalla
Regione.
3. I dati relativi agli esercizi
finanziari 1999 e 2001 saranno rilevati dai rispettivi conti consuntivi e
trasmessi alla Regione Puglia ad avvenuta approvazione del conto consuntivo
2001.
4. Il Collegio dei revisori dei conti è
tenuto a segnalare con cadenza trimestrale eventuali scostamenti dagli
obiettivi di contenimento del disavanzo di cui ai precedenti commi.
5. Eventuali sanzioni comminate alla
Regione Puglia in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi di cui al
suddetto patto di stabilità interno saranno poste a carico degli enti che non
hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota a essi
imputabile.
TITOLO
II
NORME
SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo I
Disposizioni
in materia sanitaria
Art. 16
(Norme di ripianamento disavanzi sanitari)
1. Al fine di provvedere al ripiano
dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario regionale alla data del
31 dicembre 1994 e al periodo concernente gli anni 1995–1999, in conformità con
l’accordo sancito in data 3 agosto 2000 dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le Regioni, la Giunta regionale, in aggiunta e in
armonia con le misure e i provvedimenti già previsti dall’articolo 21 della legge
regionale 9/2000, è autorizzata a contrarre con Aziende e Istituti di credito
ordinario nonché con la Cassa depositi e prestiti un mutuo a copertura dei
predetti debiti sanitari per la quota di disavanzo non garantita dallo Stato.
2. Ad avvenuta definizione, con apposito
previsto decreto, da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, dei criteri
e delle modalità di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 19 febbraio
2001, n. 17 e a conclusione, in particolare, delle operazioni di ricognizione e
quantificazione dei debiti rimasti inestinti, il mutuo sarà stipulato a un
tasso effettivo annuo risultante più conveniente tra quelli praticati dagli
Istituti e Cassa di cui al comma 1 e per la durata massima di venti anni.
3. Le risorse finanziarie provenienti
dallo Stato a ripiano dei disavanzi 1999 e retro, in attuazione del d.l.
17/2001, saranno introitate sul capitolo di entrata 2056610 per quanto attiene
ai finanziamenti destinati alle gestioni liquidatorie 1994 e retro e sul
capitolo di entrata 2056611 per quanto attiene ai finanziamenti destinati alle
gestioni ordinarie 1995-1999.
4. Le risorse di cui al comma 3 saranno
interamente utilizzate per i fini di cui al presente articolo attraverso
l’attivazione degli appositi rispettivi capitoli di spesa 771082 e 771084. I
pagamenti saranno effettuati dalle aziende in ordine cronologico della
insorgenza del debito, salvo quelli effettuati in forza di intervenuta
transazione.
Art. 17
(Acquisto di beni e servizi)
1. Al fine di realizzare l’acquisto di
beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, le Aziende sanitarie e
ospedaliere, singolarmente o in forma aggregata, hanno l’obbligo, in attuazione
e secondo i criteri di cui all’articolo 59 della l. 388/2000, di aderire alle
convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro attraverso la CONSIP per tutte
le categorie merceologiche pubblicate sul relativo sito Internet, ovvero di
utilizzare i relativi parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni
comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
2. Le Aziende di cui al presente articolo,
ove disattendano la disposizione di cui al comma 1, devono motivare i
provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a prezzi e a
condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette.
3. I contratti per acquisto e forniture di
beni e servizi stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel
biennio 2001-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo
non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione
del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente
contenuto del contratto.
4. I contratti per la fornitura di beni e
servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla
data di ricevimento della fattura o del documento equipollente.
5. Il termine di pagamento di cui al comma
4 si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compresi
il collaudo e la verifica, sono state rispettate. In caso contrario il termine
si intende sospeso sino a trenta giorni dalla completa osservanza di tutte le
condizioni contrattuali.
6. Al fine di pervenire, in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 62 della l. 388/2000, al conseguimento di
risparmi di almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni
entro il 31 dicembre 2001, le Aziende sanitarie e ospedaliere devono attivare
piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi utilizzati per le attività
amministrative e sanitarie.
7. Il mancato adempimento di quanto
disposto ai precedenti commi costituisce motivo di decadenza automatica del
Direttore Generale secondo quanto previsto dalle specifiche norme di cui
all’articolo 3 bis del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Art. 18
(Integrazione dell’articolo 23 della legge regionale 22
dicembre 2000, n.28)
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo
23, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28, non sono
interessati dalla riduzione del 2 per cento del personale i posti la cui
istituzione è stata autorizzata con delibera della Giunta regionale n. 1241 del
3 ottobre 2000.
2. Le Aziende sanitarie sono autorizzate a
rinviare l’applicazione dell’articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 2000,
n. 401 alle prime procedure concorsuali bandite dopo aver attivato quanto
disposto dall’articolo 23 della l.r. 28/2000.
Art. 19
1. Rinviato dal Governo
Capo II
Disposizioni
in materia di servizi sociali
Art. 20
(Risorse ai Comuni per gestione strutture assistenziali
trasferite)
1. Nelle more delle emanazioni delle
disposizioni attuative della legge 8 novembre 2000, n. 328, le risorse
stanziate al capitolo 781035 continuano ad essere assegnate con i criteri di
cui alle disposizioni previgenti.
Art. 21
(Programma di interventi e di riparto per l’integrazione
scolastica dei disabili)
1. Il programma di interventi e di riparto
di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 e
dell’articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1997, n. 10, è prorogato di un
ulteriore anno.
2. Le risorse finanziarie assegnate vanno
utilizzate secondo i criteri ed entro i limiti previsti dall’articolo 46 della
l.r. 9/2000 e dall’articolo 26 della l.r. 28/2000.
3. Fermo restando la competenza degli enti
locali, il trasporto assistito dei soggetti portatori di handicap presso i
centri di riabilitazione pubblici, privati o privati accreditati, dipende
funzionalmente dalle aziende USL. competenti per territorio, in ossequio a quanto
già disposto dall’articolo 47 della l.r. 9/2000. Allo scopo, le Aziende USL
stipulano protocolli d’intesa con gli enti locali che concorrono al
finanziamento del servizio medesimo.
Art. 22
(Centro regionale di documentazione sulla condizione dei
minori)
1. Alla copertura degli oneri derivanti
dalla realizzazione del Centro regionale di documentazione sulla condizione dei
minori, di cui all’articolo 4 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10, si
provvede, ai sensi dell’articolo 9 della medesima l. 10/1999, destinando la
somma di lire 500 milioni mediante utilizzazione dello stanziamento di
competenza del capitolo 786000.
Capo III
Disposizioni
in materia di agricoltura e foreste
Art. 23
(Contributo agli organismi associativi per l’etichettatura
delle carni bovine)
1. Al fine di agevolare la realizzazione
di un sistema facoltativo di etichettatura delle carni bovine, in attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 16 del regolamento CE n.1760/2000 del
Consiglio del 17 luglio 2000, con il quale è stato istituito un sistema di
identificazione dei bovini relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni bovine, può essere concesso agli organismi associativi
un contributo nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile dei
progetti esecutivi presentati dai medesimi organismi.
2. A tal fine, per l’anno 2001, viene
istituito un nuovo capitolo di spesa con uno stanziamento di lire 850
milioni.
Art. 24
(Diritto di impianto di vigneti)
1. La riserva regionale dei diritti di
impianto di vigneti, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 1934
del 28 dicembre 2000 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento CE n. 1493 del 17
maggio 1999, allo scopo di migliorare la gestione del potenziale produttivo
viticolo, è alimentata, oltre che dai diritti di nuovo impianto e reimpianto
non utilizzati entro i termini indicati dal citato regolamento, anche dai
diritti di reimpianto ceduti dietro corrispettivo dai produttori che li
detengono all’amministrazione regionale.
2. La Regione può concedere i diritti di
impianto assegnati alla riserva, a titolo gratuito, ai produttori di età
inferiore a quaranta anni che abbiano i requisiti previsti dalla normativa
comunitaria e, a titolo oneroso, ai produttori che intendono piantare vigneti per
la produzione di vini di qualità.
3. Al fine dell’acquisizione dei diritti
di reimpianto a titolo oneroso alla riserva è istituito un capitolo di spesa,
che ogni anno sarà alimentato dalle somme che saranno stabilite annualmente in
sede di bilancio di previsione, nonché con i proventi derivanti dalla
concessione dietro corrispettivo dei diritti d’impianto dei vigneti.
Art. 25
(Disposizioni per la rinegoziazione dei tassi dei mutui
agrari e fondiari)
1. La Giunta regionale, ai fini
dell’attuazione dell’articolo 128 – comma 5 – della l. 388/2000, può adottare,
su proposta dell’Assessorato all’agricoltura, d’intesa con l’Assessorato al
bilancio, un piano per procedere alla rinegoziazione con gli istituti di
credito dei tassi dei mutui agrari e fondiari ancora in ammortamento.
2. Le somme di concorso interessi
economizzate possono concorrere, senza oneri ulteriori a carico del bilancio
regionale, al consolidamento di esposizioni debitorie delle aziende agricole,
secondo un piano di interventi su cui dovrà essere preventivamente richiesto il
parere di conformità dell’Unione europea, in attuazione degli orientamenti
sugli aiuti di stato, di cui al documento 2000/C28/02 del 1° febbraio 2000.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 potranno
essere attuati ad avvenuta emanazione del decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali previsto dall’articolo 128, comma 6, della citata legge
388/2000.
Art. 26
(Assistenza alle azioni zootecniche)
1. Alle Aziende zootecniche sottoposte a
provvedimento sanitario di abbattimento dell’intera mandria aziendale, a
seguito di accertamento positivo alla BSE, è concesso, per l’anno 2001, un
contributo straordinario per il fermo aziendale nella misura massima di lire 1
milione 500 mila/U.B.A. Per l’esercizio finanziario 2001 si provvederà con lo
stanziamento previsto al capitolo 111140 "Contributi per l’assistenza
tecnica per azioni zootecniche".
Art. 27
(Modifica del regolamento regionale 9 dicembre1983, n. 3)
1. L’articolo 9 del regolamento regionale
9 dicembre 1983, n. 3, attuativo della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54, è
così modificato:
"Art.
9.
I pagamenti disposti dalla Regione
Puglia in favore dei Consorzi di bonifica, per la esecuzione degli interventi
affidati in concessione ai medesimi, avverrà a stati di avanzamento.
E’ data facoltà ai Consorzi di bonifica
di richiedere alla Regione Puglia la liquidazione – in nome e per conto dei
medesimi – degli stati di avanzamento lavori, degli stati revisionali dei
prezzi contrattuali, delle indennità espropriative e occupazionali nonché degli
interessi legali e moratori, alle imprese esecutrici dei lavori e/o agli aventi
titolo.
La liquidazione della rata di saldo,
pari al 10 per cento dell’importo di concessione, escluso quello delle spese
generali, avverrà con le modalità di cui sopra, ad approvazione degli atti di
collaudo, previo accertamento del rispetto delle norme relative al pagamento
delle indennità spettanti ai proprietari e ai conduttori dei terreni e degli
altri beni interessati all’esecuzione delle opere.
Le spese generali saranno liquidate –
contestualmente agli stati di avanzamento – direttamente ai Consorzi
concessionari e le relative somme saranno accreditate sui c/c in essere presso
i tesorieri dei Consorzi medesimi.
La liquidazione della rata di saldo
sulle spese generali, nella misura del 10 per cento dell’importo previsto in
concessione, avverrà contestualmente alla chiusura del rapporto di concessione.
Resta fermo l’obbligo, da parte dei
Consorzi concessionari, di sottoporre gli stati di avanzamento, per la
successiva liquidazione, al parere e controllo degli organi tecnici
regionali".
2. L’articolo 10 del regolamento regionale
3/1983 è abrogato.
Art. 28
(Modifica articolo 7 legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25)
1. La lettera k) del comma 1 dell’articolo
7 della legge regionale 15 dicembre 2000 n. 25, è così sostituita:
"k)
la rilevazione catastale, statistica e ricognitiva degli immobili facenti capo
ai Consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti su detti
immobili".
Art. 29
(Disposizioni in materia forestale)
1. Il taglio dei boschi pubblici e
privati, di qualsiasi natura, è soggetto a specifica autorizzazione da parte
della Regione tramite gli Ispettorati ripartimentali delle foreste o degli enti
delegati, ai sensi della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18.
2. Le autorizzazioni al taglio, contenenti
le eventuali prescrizioni, devono essere concesse entro novanta giorni dalla
presentazione delle domande.
3. La domanda di autorizzazione al taglio,
da presentarsi da parte del proprietario del lotto boschivo o da altro soggetto
interessato, dovrà essere corredata di planimetria a opportuna scala del
suddetto lotto e da relazione a firma di un tecnico abilitato, che provvederà
anche all’identificazione delle piante da riservare al taglio, nonché a
rilasciare attestazione sull’avvenuta regolare esecuzione delle opere di taglio
entro sessanta giorni dalla data di effettuazione dello stesso.
Art. 30
(Tutela paesaggistica alberi)
1. E’ istituito l’Albo dei monumenti
vegetazionali, nel quale sono iscritti, con le loro caratteristiche fitologiche
e panoramiche, gli alberi, di qualsiasi essenza, anche in forma isolata, che
costituiscono elemento caratteristico del paesaggio. Alla formazione e
aggiornamento dell’Albo provvede l’Assessorato regionale all’ambiente su
segnalazione degli Ispettorati regionali forestali, nella loro funzione di
vigilanza e accertamento, nonché degli enti pubblici infraregionali, delle
associazioni ambientalistiche e di singoli privati.
2. E’ fatto divieto di spiantare gli
alberi di cui al comma 1, se non per motivi eccezionali, quali la morte degli
stessi o gravi fitopatie.
3. L’espianto è subordinato
all’autorizzazione degli Ispettorati forestali della Regione Puglia, cui
l’autore dell’espianto presenta domanda corredata di relazione tecnica sulle
caratteristiche fitologiche dell’albero, della mappa catastale dell’area
interessata e di fotografie panoramiche dell’albero.
4. La violazione delle presenti norme
comporta una sanzione di lire 5 milioni per albero, che affluiscono sul
capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie
per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e
ambientali".
Art. 31
(Vigilanza e accertamenti delle violazioni in materia di
foreste)
1. Le funzioni di vigilanza e
l’accertamento delle violazioni in materia di foreste, di competenza regionale
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio1972, n. 11 e
dell’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, nonché ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e della l.r.
18/2000, sono esercitate anche dagli Ispettorati forestali della Regione
Puglia.
2. A tal fine i dipendenti con qualifica
pari o superiore alla categoria C1 dell’Ispettorato regionale e degli
Ispettorati ripartimentali delle foreste, nel limite del servizio cui sono
destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono
ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell’articolo 57 del codice di
procedura penale.
3. Il Presidente della Regione è
autorizzato a rilasciare apposito tesserino al personale di cui al comma 2, per
le funzioni ivi previste, nel rispetto della vigente normativa.
Art. 32
(Integrazione della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 e
successive modificazioni in materia di usi civici e terre incolte)
1. L’articolo 9 della legge regionale 28
gennaio 1998, n. 7, così come integrato e modificato dall’articolo 11 della
legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 e dalla legge regionale 20 dicembre 1999,
n. 35, è sostituito dal seguente:
"Art.
9
1. Le
terre civiche che lo strumento urbanistico ha già destinato o destina a diverso
utilizzo sono trasferite, su richiesta del Comune interessato, al patrimonio
disponibile comunale, a condizione che i proventi conseguenti a eventuali atti
di disposizione e/o alienazione sono destinati all’incremento, in estensione o
in valore, del residuo demanio civico.
2. Le
terre civiche destinate dallo strumento urbanistico a opere di generale
interesse della popolazione, e/o pubblico, sono pure, su specifica richiesta
del Comune, mutate di destinazione dalla Regione e trasferite al demanio
comunale senza oneri.
3. La
Regione, su richiesta dei Comuni interessati, provvede con atto meramente
dichiarativo alla sdemanializzazione delle aree civiche che da tempo hanno
perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale
di terreni agrari.
4. Le
alienazioni o i mutamenti di destinazione dei terreni di uso civico realizzati
in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 12 della legge fondamentale
16 giugno 1927, n. 1766 e di atti comunali di vendita, su parere tecnico
favorevole del Comune, possono ottenere l’autorizzazione in sanatoria, prevista
dal predetto articolo 12, con conseguente legittimazione dell’occupazione,
fatto salvo il conseguimento della sanatoria edilizia di cui alla legge 28
febbraio 1985, n. 47 e sue successive modificazioni e integrazioni, a
condizione che l’avente diritto ai sensi dell’articolo 9 della stessa l.
1766/1927 versi al Comune il valore dell’area stimata secondo i criteri
previsti da apposito regolamento comunale, approvato dalla Giunta regionale.
Con criteri univoci per singoli ambiti territoriali, il Comune può proporre
alla Regione riduzioni del prezzo quando il procedimento è dichiarato di
interesse pubblico e quando riguarda prime case, edifici per attività
produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero edifici
ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione
fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari. A detta sanatoria sono
ammissibili anche le aree annesse ai fabbricati nella misura massima di tre
volte la superficie edificata. Solo per motivi di riordino del demanio civico
tale superficie può essere aumentata.
5.
Per l’autorizzazione regionale all’alienazione di terre civiche dichiarate
edificabili dallo strumento urbanistico l’assegnazione a categoria di cui all’articolo
11 della l. 1766/1927 viene effettuata contestualmente all’atto di
autorizzazione.
6. La
Giunta regionale può delegare le funzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5
al Comune interessato.
7.
Gli strumenti urbanistici già approvati dalla Giunta regionale sotto la
condizione sospensiva della definizione della procedura di sdemanializzazione
sono definitivamente approvati e le procedure di sdemanializzazione procedono
secondo le previsioni della presente legge".
Capo IV
Disposizioni
in materia di coordinamento delle politiche comunitarie
Art. 33
(Fondo per la gestione dei programmi comunitari)
1. E’ istituito il fondo per la gestione
dei programmi comunitari, iscritto al cap. 1110055 del corrente anno
finanziario, per far fronte, ai sensi della normativa vigente, alle spese per
le indennità collegate a specifiche funzioni e responsabilità nell’ambito
dell’organizzazione e delle procedure per l’attuazione dei programmi
comunitari.
2. Il fondo è dotato di lire 1.334.109.061
e può essere incrementato dalle ulteriori disponibilità rivenienti dalle
restituzioni alla Regione e dalla contabilità finale a valere sul Programma
Integrato Mediterraneo e sul Programma Operativo Plurifondo 1991-1993.
3. I prelevamenti dal fondo avvengono, su
richiesta dell’Area di coordinamento delle politiche comunitarie, con atto
deliberativo adottato dalla Giunta regionale. Il medesimo atto definisce la
destinazione delle risorse e la loro utilizzazione.
Art. 34
(Modifica alla legge regionale 25 settembre 2000, n. 13)
1. All’articolo 27, comma 4, della legge
regionale 25 settembre 2000, n. 13 la parola "titolarità" è
sostituita dalla parola "regia".
Capo V
Disposizioni
in materia di edilizia residenziale
Art. 35
(Rinegoziazione dei tassi in edilizia regionale agevolata)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 29
della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano, con decorrenza dal 1° luglio
1999, anche ai mutui contratti da operatori pubblici e privati, beneficiari del
concorso regionale nel pagamento degli interessi, ai sensi delle leggi
regionali di incentivazione edilizia.
2. L’estinzione anticipata dei mutui
fondiari edilizi assistiti da contributi regionali in conto interessi non è
soggetta a preventivo nulla-osta da parte della Regione. L’istituto di credito
mutuante comunica alla Regione l’avvenuta estinzione per le competenti
annotazioni contabili.
3. Al fine del miglioramento
dell’informatizzazione del Settore edilizia residenziale pubblica (ERP) e della
dotazione strumentale di apparecchiature informatiche idonee a consentire le
operazioni di riscontro incrociato con gli istituti di credito convenzionati, è
autorizzata la spesa di lire 150 milioni da imputare al c.n.i. 411170 avente a
oggetto "Miglioramento informatizzazione e dotazione strumentale
apparecchiature informatiche – Settore ERP".
Capo VI
Disposizioni
in materia di trasporti
Art. 36
(Disposizioni per il settore trasporti)
1. Per l’esercizio della vigilanza
generale della Regione sulla regolarità, qualità e sicurezza di tutti i servizi
di TPRL che si svolgono sul territorio regionale pugliese, nonché per
l’esercizio dell’attività di controllo da parte delle Province e dei Comuni
sulla qualità e quantità dei servizi di TPL sui rispettivi territori, dal 1°
gennaio 2001 il contributo di sorveglianza è fissato nelle seguenti misure per
autobus.Km, treno.Km. o eli.Km:
SERVIZI DI COMPETENZA REGIONALE
AUTOBUS.KM TRENI.KM ELI.KM
da
|
|
a
|
|
Da
|
|
a
|
|
da
|
|
a
|
|
Tariffa
|
1
|
|
500.000
|
|
1
|
|
500.000
|
|
1
|
|
500.000
|
|
£. 8,5
|
500.000,1
|
|
1.000.000
|
|
500.000,1
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
£. 7,5
|
1.000.000,1
|
|
2.000.000
|
|
1.000.000,1
|
|
2.000.000
|
|
|
|
|
|
£. 6,5
|
2.000.000,1
|
|
3.000.000
|
|
2.000.000,1
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
£. 6
|
3.000.000,1
|
|
4.000.000
|
|
3.000.000,1
|
|
4.000.000
|
|
|
|
|
|
£. 5
|
4.000.000,1
|
|
5.000.000
|
|
4.000.000,1
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
£. 4
|
oltre 5.000.000
|
|
|
|
oltre 5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
|
£. 3
|
SERVIZI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI
AUTOBUS.KM
da
|
|
a
|
|
Tariffa
|
1
|
|
500.000
|
|
£. 4
|
500.000,1
|
|
1.000.000
|
|
£. 3,5
|
1.000.000,1
|
|
2.000.000
|
|
£. 3
|
2.000.000,1
|
|
3.000.000
|
|
£. 2,5
|
3.000.000,1
|
|
4.000.000
|
|
£. 2
|
4.000.000,1
|
|
5.000.000
|
|
£. 1
|
oltre 5.000.000
|
|
|
|
£. 0,5
|
2. Il contributo di cui al comma 1 deve
essere versato ai rispettivi enti concedenti o affidanti, per il sessanta per
cento, entro il 31 maggio e, per il restante quaranta per cento, entro il 31
ottobre. In mancanza, il relativo importo è introitato mediante recupero a
valere compensativamente sui corrispettivi di servizio.
Art. 37
(Modifica alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della
legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 è inserito il seguente comma 2 bis:
"2
bis. Ove i piani provinciali di bacino (PPB) non siano approvati dai competenti
Consigli provinciali entro il 31 ottobre dell’anno 2001, la Giunta regionale,
previa diffida e fissazione di un congruo termine, dispone, con propri
provvedimenti, specifici interventi in sostituzione degli enti locali
inadempienti e con oneri a carico degli stessi".
2. Il comma 4 dell’articolo 21 della l.r.
13/1999 è sostituito dal seguente:
"4.
Gli importi a compensazione dei contratti di servizio, con esclusione di quelli
relativi ai servizi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere
annualmente incrementati, con provvedimenti dei competenti organi deliberanti
degli enti affidanti o concedenti, sentite le rappresentanze regionali
dell’UPI, dell’ANCI, dell’UNCEM, delle associazioni delle imprese di trasporto
e delle organizzazioni sindacali, in misura non maggiore del tasso programmato
di inflazione, salvo l’eventuale recupero delle differenze in caso di
scostamento dal tasso effettivo di inflazione in misura maggiore del 50 per
cento. L’incremento decorre dal primo giorno successivo a quello di compimento
di un anno di vigenza del contratto. Gli oneri annualmente derivanti
dall’applicazione della presente norma sono a carico dei rispettivi enti
affidanti o concedenti".
3. Al quarto rigo del comma 4
dell’articolo 32 della l.r. 13/1999 dopo la parola "categorie" sono
aggiunte le parole "e singoli soggetti".
4. Il termine del 30 giugno 2001, di cui
al comma 3 dell’articolo 56 della l.r. 9/2000, per l’approvazione del piano
triennale dei servizi (PTS) è differito al 31 dicembre 2001.
Art. 38
(Possesso idoneità professionale)
1. Il responsabile dell’esercizio dei
servizi di pubblico trasporto di persone gestiti in economia dagli enti locali
deve possedere il requisito dell’idoneità professionale di cui all’articolo 7
del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.
Art. 39
(Interventi per la mobilità ciclistica)
1. E’ autorizzata la spesa di lire 900
milioni per interventi finalizzati alla promozione della mobilità ciclistica,
ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n.366, con onere a carico del c.n.i.
0552038.
Capo VII
Disposizioni
in materia di lavoro e cooperazione
Art. 40
(Ridefinizione delle procedure previste dalla legge
regionale 26 marzo 1985, n. 9)
1. L’istituto della "revoca" del
contributo erogato e il successivo "recupero" è disposto solo per i
seguenti casi:
- mancata
rendicontazione delle somme erogate, considerando ammissibili anche le
spese riconosciute dal comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale 17
giugno 1994, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni; in caso di
parziale rendicontazione si procederà al recupero della quota non
rendicontata;
b. gravi
irregolarità amministrative che siano state già sanzionate penalmente.
2. In tutti gli altri casi viene
applicato, d’ufficio, l’istituto della "cessazione", a condizione che
venga sottoscritta la chiusura dell’eventuale contenzioso in atto e la rinuncia
a nuove pretese in relazione alla legge regionale 9/1985, con compensazione
delle spese legali.
3. E’ abrogata ogni norma in contrasto con
la presente legge.
Capo
VIII
Disposizioni
in materia di formazione professionale
Art. 41
(Amministrazioni provinciali)
1. Le Amministrazioni provinciali possono
sottoscrivere apposite convenzioni con gli enti gestori di attività formative
aventi alle proprie dipendenze operatori iscritti nell’albo o nell’elenco di
cui all’articolo 26 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, per il loro
utilizzo presso i centri territoriali per l’impiego di cui all’articolo 7 della
legge regionale 5 maggio 1999, n.19, secondo la previsione contenuta
nell’apposita misura del "complemento di programma" per il FSE del
POR Puglia 2000-2006.
2. La Giunta regionale emana al riguardo
apposite, specifiche direttive.
Capo IX
Disposizioni
in materia di riforma fondiaria - Ufficio stralcio ex ERSAP
Art. 42
(Modifica articolo 20 legge regionale 30 giugno 1999, n.
20)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della
legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 sono aggiunti i seguenti comma:
"1
bis. Per il perseguimento dei fini indicati nel comma 1 e nell’articolo 28,
comma 1, della l.r. 9/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad alienare i
beni immobili, terreni e fabbricati, finitimi e/o adiacenti ad aree oggetto di
interventi artigianali e/o turistici ricadenti in patti di area, in contratti
di programma e/o in iniziative a questi collegati.
1
ter. L’alienazione degli immobili ricadenti nella fattispecie di cui al comma 1
bis ha luogo direttamente in favore dei soggetti attuatori che ne fanno
richiesta, con le procedure previste dall’articolo 26 della legge regionale 26
aprile 1995, n. 27, senza l’applicazione dei benefici previsti dall’articolo
28, comma 2, della medesima l.r. 27/1995.
1
quater. Il trasferimento degli immobili di cui al comma 1 bis ha luogo sotto
l’espressa e accertata condizione che i soggetti attuatori devono eseguire il
programma costruttivo entro il limite massimo determinato dal contratto, fatte
salve le eventuali proroghe concesse nell’ambito della contrattazione
programmata.
1
quinques. L’inosservanza del rispetto della condizione di cui al comma 1 quater
è motivo di retrocessione dell’immobile, nel nuovo stato di fatto e di
consistenza, in favore della Regione, senza aggravio di spesa e di oneri in
genere.
1
sexies. In presenza di più richieste relative al medesimo cespite viene
privilegiato l’intervento che garantisce il complessivo maggior livello
occupazionale in relazione all’investimento".
Art. 43
(Modifiche alla l.r. 20/1999)
1. L’articolo 13 della l.r. 20/1999
"Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma
fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici" è
così modificato:
"Art. 13 (Beni non di pubblico generale interesse)
1. I terreni, i fabbricati e le opere di riforma non idonei
a uso di pubblico generale interesse facenti parte del patrimonio acquisito o
realizzato ai sensi delle leggi di riforma fondiaria che, per effetto di
intervenute modificazioni nella strumentazione urbanistica, non ricadono in
tutto o in parte in zone tipizzate a verde agricolo o, comunque, abbiano
perduto tale vocazione, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale
di gara pubblica al prezzo base fissato dall’Agenzia del territorio subentrata
nelle funzioni al soppresso Ufficio tecnico er"Times New Roman"e
(UTE) competente per territorio.
2. Non si fa luogo a procedura concorsuale ove il bene sia
chiesto in cessione da parte di un ente pubblico, a prezzo determinato
dall’Agenzia del territorio.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata
l’alienazione dei beni non in disponibilità a favore degli attuali possessori
al prezzo di vendita determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:
a.
il valore di stima determinato dall’Agenzia
del territorio, al netto delle migliorie effettivamente apportate, purché
documentata la relativa spesa;
b. la somma dei canoni concessori o d’uso, come determinati dall’ERSAP,
e delle spese sostenute per oneri relativi a eventuali misurazioni, visure
catastali o frazionamenti e
sopralluoghi, resisi necessari per la definizione dell’atto di vendita.
4. Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari
di precedente atto di concessione, o loro eredi, quanti altri hanno conseguito,
senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene
consolidatasi al 3 dicembre 1997.
5. La Giunta regionale è autorizzata al trasferimento
definitivo, in favore dei promissari acquirenti, dei beni di cui all’articolo
11, comma 2, della legge 23 giugno 1976, n. 386 in ordine ai quali sia
intervenuto contratto preliminare di vendita o, comunque, sia stata definita la
trattativa mediante scambio di lettere di intenti.
6. Il pagamento del prezzo di vendita determinato ai sensi
del comma 3 viene effettuato in un’unica soluzione. Su richiesta
dell’acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale vigente
all’atto della stipula e per una durata massima di dieci anni, con iscrizione
di ipoteca nei modi di legge.
7. Ai sensi dell’articolo unico, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 560, ai possessori, individuati ai sensi del comma 4, di
fabbricati destinati a uso di abitazione e loro eredi si applica l’abbattimento
del 20 per cento del prezzo di vendita, come determinato al comma 3 e la
eventuale dilazione prevista al comma 6".
Art. 44
(Modifica articolo 15 l.r. 20/1999)
1. L’articolo 15 della l.r. 20/1999
"Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni di riforma
fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici" è
così modificato:
"Art.
15 (Cessioni a cooperative agricole)
1. Le
cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di
impianti collettivi e degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate
al prezzo di vendita, determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 3, ridotto
di un terzo, e con le modalità previste dal comma 6 del medesimo articolo
13".
Art. 45
(Dichiarazione di estinzione dell’ex ERSAP)
1. In attuazione di quanto previsto
dall’articolo 36, comma 5, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9, così
come modificata dalla legge regionale 13 aprile 1994, n. 13 e in considerazione
dell’intervenuta prevista approvazione del relativo piano di liquidazione da
parte del Consiglio regionale con deliberazione n. 225 del 28 ottobre 1997, il
già soppresso Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) viene
dichiarato estinto.
2. La Regione Puglia succede all’ERSAP nei
rapporti attivi e passivi non ancora esauriti.
3. I beni mobili e immobili di cui l’ex
ERSAP era titolare sono a tutti gli effetti acquisiti al demanio e patrimonio
della Regione Puglia.
4. Il completamento delle attività
connesse alle funzioni già esercitate dall’estinto ERSAP sono portate a
definizione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tramite il Settore riforma fondiaria – Ufficio stralcio ex ERSAP, già
istituito con legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.
Art. 46
(Recupero anticipazioni concesse a organismi cooperativi e
società miste)
1. In considerazione delle condizioni di
grave crisi finanziaria in cui versano attualmente numerose società e
cooperative agricole e della impossibilità per le stesse di restituire le anticipazioni
a suo tempo concesse dall’ex ERSAP e/o dall’Assessorato all’agricoltura della
Regione Puglia e della conseguente avvenuta attivazione nei loro confronti
delle procedure esecutive di recupero, viene attribuita ai predetti organismi
che ne facciano richiesta entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la facoltà di restituire le somme anticipate nella
misura della sola sorte capitale.
2. Alle società e cooperative che si
avvalgano di detta facoltà la Giunta regionale è autorizzata a concedere un
piano di rientro frazionato con versamenti in quote annuali per un periodo
massimo di venti anni e con l’applicazione di un tasso annuo dell’1 per cento
3. Sulle somme restituite in contanti
all’atto della sottoscrizione del piano di rientro sarà praticata una riduzione
del 5 per cento.
4. I provvedimenti autorizzativi della
Giunta regionale di cui al comma 2 sono trasmessi per conoscenza alla
Commissione consiliare permanente Bilancio.
Capo X
Accordi
di programma risorse idriche
Art. 47
(Accordo di programma Regione Puglia - Regione Basilicata)
1. In attuazione dell’Accordo di programma
Regione Puglia – Regione Basilicata del 5 agosto 1999, in materia di trasferimento
di risorse idriche, ai fini di corrispondere alla Regione Basilicata i maggiori
oneri di sollevamento sostenuti per l’anno 2000 e rivenienti dall’emergenza
idrica, è istituito un nuovo capitolo di spesa 541050 "Emergenza idrica
2000 – Oneri di sollevamento di competenza della Regione Basilicata" con
uno stanziamento di lire 1 miliardo.
Art. 48
(Modifica all’articolo 12 della l.r. 13/2000)
1. L’articolo 12 della l.r. 13/2000
"Procedure per l’attivazione del Programma Operativo della Regione Puglia
2000-2006" è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Nucleo regionale di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici)
1. In attuazione dell’articolo 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144, è istituito presso il Settore programmazione il Nucleo regionale
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.
2. Il Nucleo svolge i compiti attribuiti dalla l. 144/1999,
dal Quadro comunitario di sostegno – Italia, ob. 1, 2000-2006, e dal POR. La
Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze e ritardi dell’Amministrazione
rispetto alle procedure e alle scadenze stabilite dal POR, può affidare al
Nucleo stesso i poteri sostitutivi che si rendessero necessari.
3. Il Nucleo, presieduto dal dirigente del Settore
programmazione, è composto da dirigenti regionali e da un massimo di dieci
esperti esterni di adeguata e comprovata competenza tecnica nelle seguenti
specializzazioni:
a. analisi e programmazione
economica applicata a livello territoriale;
b. valutazione e monitoraggio
di programmi, progetti e studi di fattibilità;
c. project management di
progetti complessi;
d. diritto amministrativo;
e. materie economiche.
4. Il nucleo esprime il proprio parere sui progetti di
investimento di importo netto superiore a lire 10 miliardi ritenuti ammissibili
nell’ambito delle misure del POR.
5. Il Nucleo stabilisce in un proprio regolamento i
principi e le modalità secondo cui esplicherà le attività di propria
competenza.
6. La Giunta regionale nomina i componenti del Nucleo e
contestualmente ne determina i compensi prevedendo che non meno del 20 per
cento del compenso stesso sia commisurato al raggiungimento, da parte della
Regione Puglia, dei requisiti di premialità previsti dal Quadro comunitario di
sostegno.
7. Per il triennio 2001-2003 gli esperti di cui al comma 3
possono essere reclutati tra il personale in servizio presso l’Unità di
Valutazione (UVAL) del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
Art. 49
(Cofinanziamento regionale – Programma Tetti fotovoltaici)
1. Al fine di provvedere al
cofinanziamento regionale del Programma Tetti fotovoltaici di cui al decreto
del Ministro dell’ambiente 16 marzo 2001, è istituito il capitolo di spesa
636020, avente a oggetto "Cofinanziamento regionale Programma Tetti
Fotovoltaici d.m. ambiente 16 marzo 2001 (legge bilancio 2001)" con uno
stanziamento di lire 1 miliardo.
2. Con le modalità previste dall’articolo
9 del decreto del Ministro dell’ambiente del 16 marzo 2001, sono concessi
contributi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di impianti
fotovoltaici installati in strutture edilizie pubbliche e private e collegate
alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione.
Capo XI
Soppressione
strutture organizzative
Art. 50
(Soppressione strutture organizzative regionali)
1. L’Ufficio trasporti eccezionali
previsto all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1986, n.14, è
soppresso.
2. La Commissione regionale prezzi e
relativo Ufficio di segreteria previsti dall’articolo 4, commi 1 e 4, della
legge regionale 5 settembre 1977, n.29, sono soppressi. Le relative funzioni
sono svolte dall’Assessorato regionale ai lavori pubblici.
3. L’Ufficio emigrazione e l’Ufficio
immigrazione previsti dall’articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2000,
n.23 sono soppressi. Le relative funzioni rimangono assegnate al Settore
politiche migratorie.
4. Le funzioni residuali degli uffici
provinciali dell’Assessorato alla sanità previsti dall’articolo 38, comma 1,
della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, abrogata dalla legge regionale 13
agosto 1998, n.28, sono svolte dall’Assessorato regionale alla sanità.
Capo XII
Fiere e
mercati
Art. 51
(Contributo enti fieristici)
1. Per gli enti fieristici a carattere
regionale previsti dall’articolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n.22,
di Foggia e Francavilla Fontana è iscritto nel bilancio regionale,
limitatamente all’esercizio 2001, al capitolo 352026, lo stanziamento di lire
900 milioni come di seguito articolato:
- per
l’ente fiera di Foggia lire 800 milioni;
b. per l’ente fiera di Francavilla Fontana lire
100 milioni.
Capo
XIII
Invalidi
civili
Art. 52
(Disposizioni in materia di invalidi civili)
1. Le funzioni amministrative riservate
alla Regione dall’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in
materia di invalidi civili sono esercitate dalla Regione mediante la stipula di
convenzione con l’Istituto nazionale di previdenza sociale di cui all’articolo
80, comma 8, della l. 388/2000.
2. Sino alla stipula della convenzione di
cui al comma 1 le funzioni in materia di invalidi civili continuano a essere
esercitate dai Comuni ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 30
marzo 1999, n. 96.
Capo XIV
Disposizioni
in materia di turismo
Art. 53
(Modifica alla legge regionale 11 dicembre 2000, n.24)
1. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge
regionale 11 dicembre 2000, n. 24 è soppresso.
Data
a Bari, addì 31 Maggio 2001
ALLEGATI OMESSI