TITOLO I
PRINCIPI
GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Con la presente
legge la Regione Puglia disciplina, ai sensi dei titoli I e X del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.114, l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Le norme di cui alla
presente legge si applicano a tutti gli operatori di commercio su aree
pubbliche nonché, limitatamente all’uso delle aree e delle soste, ai produttori
agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.
3. Le funzioni di
vigilanza sull’attuazione della presente legge, con particolare riguardo
all’adempimento da parte dei Comuni degli obblighi di programmazione e riordino
del commercio su aree pubbliche, spettano all’Assessorato regionale competente.
4. La Giunta regionale
può emanare appositi provvedimenti per la disciplina degli aspetti attuativi
della presente legge.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della
presente legge si intendono:
a) per autorizzazioni di tipo
A, le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante
l’uso di posteggio, di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs.
114/ 1998;
b) per autorizzazioni di tipo
B, le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche senza
l’uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all’articolo 28, comma 1,
lettera b), del d. lgs. 114/1998;
c) per concessione di
posteggio, l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio
nell’ambito di un mercato o di una fiera;
d) per società di persone,
le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
e) per settori merceologici,
il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all’articolo 5 del d.
lgs.114/1998;
f) per requisiti soggettivi,
i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall’articolo 5 del d.
lgs. 114/1998;
g) per produttori agricoli,
i soggetti in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della l.
59/1963;
h) per mercato, l’area
pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da
più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno
o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di
merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di
pubblici servizi;
i) per mercato straordinario,
l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori
rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
j) per fiera, la
manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree
pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori
autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di
particolari ricorrenze, eventi o festività.
Art. 3
(Caratteristiche e articolazione merceologica delle
manifestazioni)
1. I mercati, in
relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:
a) annuali, qualora si svolgano
in tutto il corso dell’anno;
b) stagionali, qualora si
svolgano per un periodo non superiore a sei mesi l’anno.
2. I Comuni possono
prevedere l’articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati,
stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di
prodotti, indipendentemente dal contenuto dell’autorizzazione, nonché prevedere
fiere e mercati specializzati nei quali almeno il 60 per cento dei posteggi
siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.
3. Al fine di
consentire, nell’ambito dell’Osservatorio regionale del commercio, un
monitoraggio sull’andamento del commercio su aree pubbliche, la ripartizione
merceologica dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle
categorie di prodotti indicate nell’allegato A della presente legge.
4. Al fine di
promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche,
attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o
artistico, i Comuni possono istituire fiere promozionali con la partecipazione
degli operatori su aree pubbliche e alle quali possono partecipare anche
soggetti iscritti nel Registro delle imprese.
5. Le disposizioni
della presente legge non si applicano alle grandi manifestazioni fieristiche
aventi preminenti finalità di promozione su vasta scala e sviluppo di interi
comparti e settori economici, alle quali detta qualifica sia espressamente
riconosciuta e che risultino inserite nel calendario annuale delle
manifestazioni.
Art. 4
(Requisiti per l’esercizio dell’attività)
1. Il commercio su aree
pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è
subordinato al possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale
di cui all’articolo 5 del d. lgs. 114/1998 e al rilascio delle
prescritte autorizzazioni.
2. Ai fini della
commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di
determinati prodotti previste da leggi di settore che regolamentano la loro
vendita.
3. L’aggiunta di un
settore merceologico al contenuto dell’autorizzazione sottostà alla sola
verifica dei requisiti soggettivi.
4. E’ ammesso il
rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le
autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.
5. E’ consentita la
rappresentanza del titolare dell’autorizzazione, persona fisica o società, da
parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività
di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale
dell’autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di
vigilanza.
TITOLO
II
DISCIPLINA
DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 5
(Autorizzazione all’esercizio del commercio sulle aree
pubbliche con posteggio o di tipo A)
1. L’autorizzazione per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’uso di posteggio è
rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto
di distinta autorizzazione.
2. Il rilascio
dell’autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del
posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con
l’azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa
disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se
disponibile, un nuovo posteggio all’operatore.
3. L’autorizzazione di
tipo A, oltre all’esercizio dell’attività con uso di posteggio, consente:
a) la partecipazione alle fiere,
anche fuori regione;
b) la vendita in forma itinerante
nel territorio regionale.
4. Nello stesso mercato
un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più
di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già
titolare di più concessioni di posteggio alla data di entrata in vigore della
legge 28 marzo 1991, n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite
più aziende per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi
esistenti nel medesimo mercato.
5. In relazione a
quanto disposto all’articolo 4, comma 5, è ammesso in capo a uno stesso
soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche
aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
6. Nel rispetto delle
disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere
merceologico disposti dai Comuni, l’operatore ha facoltà di utilizzare il
posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua
autorizzazione.
Art. 6
(Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A)
1. Le domande di
rilascio dell’autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di
posteggio, all’interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base
delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l’indicazione
dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di
carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
2. Entro il 30 aprile e
il 30 settembre di ciascun anno, i Comuni fanno pervenire all’Assessorato
regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.
3. Le domande di
rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate ai Comuni a partire
dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino ufficiale e devono essere
fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande
eventualmente pervenute ai Comuni fuori detto termine sono respinte e non danno
luogo ad alcuna priorità in futuro. L’esito dell’istanza è comunicato agli
interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai
Comuni e decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.
4. Il Comune esamina le
domande regolarmente pervenute e rilascia l’autorizzazione e la contestuale
concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria
formulata tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
a) maggiore anzianità di presenza
nel mercato, determinata in base al numero di volte che l’operatore si è
presentato entro l’orario d’inizio previsto;
b) anzianità di iscrizione al
Registro delle imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree
pubbliche;
c) altri eventuali criteri integrativi
disposti dal Comune e indicati nel bando.
5. Qualora il Comune
abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in
relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell’istanza specificano
uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo
ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte
graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che,
in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto
all’articolo 5, comma 4.
6. Nel caso di
soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi
hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque
disponibili, quale che sia la merceologia trattata.
7. Sono escluse
dall’applicazione della procedura di cui al presente articolo e rilasciate dai
Comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di
posteggio relative:
a) ai produttori agricoli di cui
alla l. 59/1963;
b) ai soggetti portatori di
handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per
cento dei posteggi del mercato.
Art. 7
(Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A)
1. Nell’ipotesi di cessione
in proprietà o gestione per atto tra vivi dell’attività commerciale
corrispondente all’autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a
inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione
di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l’autorizzazione
originale, copia dell’atto di cessione e l’autocertificazione del possesso dei
requisiti soggettivi.
2. Se il cessionario
dell’attività non è in possesso, al momento dell’atto di trasferimento
dell’azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l’esercizio dell’attività
commerciale e la reintestazione dell’autorizzazione sono sospesi fino al loro
ottenimento, che deve avvenire entro un anno.
3. Nel caso di cessione
per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi
che assumono la gestione dell’impresa, i quali, in mancanza dei requisiti
soggettivi, possono continuare l’attività del dante causa per non oltre sei
mesi.
4. In ogni caso di
subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità
acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione
dell’anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si
applica anche al conferimento in società.
5. Non è ammessa la
cessione dell’attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i
quali è autorizzato l’uso del posteggio.
6. Nell’ipotesi di
cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà
comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede
alle necessarie annotazioni.
Art. 8
(Autorizzazione all’esercizio del commercio su aree
pubbliche in forma itinerante o di tipo B)
1. L'autorizzazione per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune
di residenza dei richiedenti o, in caso di società di persone, dal Comune in
cui ha sede legale la società. Non si può rilasciare più di una autorizzazione
di tipo B allo stesso richiedente.
2. L’autorizzazione di
tipo B abilita:
a) all’esercizio del commercio in
forma itinerante;
b) all'esercizio del commercio
nell’ambito delle fiere;
c) all’esercizio del commercio
nell’ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o
provvisoriamente non occupati;
d) alla vendita al domicilio,
come definita all’articolo 28, comma 4, del d.lgs. 114/1998.
3. L’esercizio del
commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo
necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori a un’ora di
permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri
decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell’arco della
giornata.
4. La domanda di
rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento e s’intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato
il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a novanta giorni,
fissato dal Comune stesso.
5. Nel caso di
cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società,
titolari di autorizzazione di tipo B, l’interessato ne dà comunicazione entro
trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al
rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro dell’autorizzazione
originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti
conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della
precedente ai fini della conservazione delle priorità.
6. Nell’ipotesi di
cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell’attività commerciale
corrispondente all’autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede, entro
sessanta giorni, a inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di
subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l’autorizzazione
originaria, copia dell’atto di cessione e l’autocertificazione del possesso dei
requisiti soggettivi. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia
diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo
Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al
subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3 e 4
dell’articolo 7.
Art. 9
(Revoca e sospensione delle autorizzazioni)
1. L'autorizzazione è revocata:
a) nel caso in cui l'operatore
non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio
dell’attività;
b) nel caso in cui l'operatore
non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale
dell’autorizzazione;
c) nel caso di subingresso
qualora l’attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell’atto di
trasferimento dell’azienda o dalla morte del dante causa;
d) qualora l’operatore in
possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per
periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per
oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali,
fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I
periodi di non utilizzazione, ricadenti nell’anno, del posteggio concesso al
subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono
computati ai fini della revoca.
2. Il Comune, avuta
notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all’interessato fissando
un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale
adotta il provvedimento di revoca.
3. L'autorizzazione è
sospesa dal Comune nei casi previsti dall’articolo 29, comma 3, del d. lgs.
114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con
il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in
misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato
provvedimento.
TITOLO
III
PROGRAMMAZIONE
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Art. 10
(Parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche)
1. La determinazione
dell’ampiezza delle aree e del numero di autorizzazioni di tipo A è operata dai
Comuni, tenuto conto delle caratteristiche del proprio tessuto economico,
promuovendo un equilibrato rapporto tra l’offerta costituita dai mercati e
dalle fiere e quella della rete distributiva al dettaglio.
2. E’ facoltà della
Giunta regionale, acquisendo il parere dell’ANCI e sentite le associazioni dei
consumatori e delle imprese del commercio, in relazione all’evolversi del
settore del commercio su aree pubbliche:
a) emanare criteri, anche
consistenti in parametri numerici, per la definizione del rapporto di cui al
comma 1;
b) intervenire con i
provvedimenti autoritativi di ampliamento dimensionale dei mercati per
rimuovere eventuali gravi e persistenti ostacoli alla concorrenza.
3. Per il rilascio
delle autorizzazioni di tipo B, la Giunta regionale può determinare una
percentuale massima delle autorizzazioni che i Comuni possono rilasciare
annualmente, con riferimento al numero delle autorizzazioni già
rilasciate.
Art. 11
(Istituzione di nuove mercati e fiere)
1. Prioritariamente,
rispetto all’istituzione di nuove fiere o mercati, i Comuni:
a) promuovono il riordino, la
riqualificazione, il potenziamento e l’ammodernamento di quelli già esistenti
compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale;
b) prevedono, ove possibile,
l’aumento della frequenza di svolgimento delle fiere e mercati e, in
particolare, promuovono anche la creazione di mercati giornalieri.
2. In deroga al
disposto del comma 1, l’istituzione di nuovi mercati è senz’altro ammessa:
a) nei Comuni del tutto privi di
mercato;
b) nelle maggiori frazioni e
nuclei abitati dei Comuni, con almeno mille abitanti, privi di mercato e
distanti dal capoluogo comunale.
3. La scelta del giorno
o della data di svolgimento di nuove fiere e mercati è effettuata evitando
sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini.
4. Ai fini
dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i
Comuni tengono conto:
a) delle previsioni degli
strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;
b) dell’esigenza di riequilibrio
dell’offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio
promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di
quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie;
c) delle esigenze di tutela e
valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
d) delle esigenze di polizia
stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori,
anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle
aree problematiche;
e) delle dotazioni di opere di
urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate
di autolinee;
f) delle esigenze di natura
igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica
e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi
igienici in proporzione al numero dei posteggi e all’afflusso dell’utenza;
g) della dimensione complessiva
degli spazi a disposizione, in relazione all’obiettivo di conseguire almeno la dimensione
minima di mq. 32 per posteggio.
5. Per l’istituzione di
fiere promozionali, in relazione al presumibile maggiore afflusso dei
consumatori, deve tenersi particolare conto delle condizioni di accesso e della
presenza di parcheggi.
6. I Comuni possono
istituire fiere o mercati specializzati, solo previa verifica che il
presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, sia
in grado di sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie
limitate, tenuto conto dell’esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri
Comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.
Art. 12
(Soppressione, riconversione e qualificazione dei mercati)
1. La soppressione
definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai Comuni in presenza delle
seguenti condizioni:
a) caduta sistematica della
domanda;
b) numero troppo esiguo di
operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattività
verificatasi con la decadenza del 70 per cento delle concessioni esistenti;
c) motivi di pubblico interesse o
cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.
2. Per finalità di
riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri
motivi di pubblico interesse, può essere disposto, esclusivamente nell’ambito
del piano comunale per il commercio su aree pubbliche di cui all’articolo 13 e
su parere obbligatorio delle associazioni provinciali di rappresentanza delle
imprese del commercio, lo spostamento definitivo dei mercati o la loro
soppressione per sostituzione con altri mercati di maggiore o minore numero di
posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l’assegnazione dei nuovi
posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con
scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all’articolo 6, comma 4, con
conservazione integrale dell’anzianità maturata e senza necessità di
esperimento della procedura di cui all’articolo 6.
3. Lo spostamento di
mercati che si svolgono in area urbana può essere disposto esclusivamente in aree
mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area urbana.
4. Il disposto del
comma precedente non si applica:
a) alle sospensioni temporanee
dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di
altre aree a titolo provvisorio;
b) al trasferimento temporaneo di
mercati;
c) alla variazione di data di
svolgimento.
5. La scelta delle aree
per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di
cui all’articolo 11, comma 4, tenuto conto dell’opportunità di favorire la
graduale riorganizzazione in aree attrezzate delle manifestazioni che si
svolgono su vie e piazze.
6. Qualora nell’ambito
di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o
decadenza, il Comune, avendo garantito nelle forme più idonee adeguata
informazione agli operatori in esso presenti, accoglie eventuali istanze di
miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui
all’articolo 6, comma 4.
7. Per la
valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi
particolare rilievo promozionale o turistico, i Comuni possono stipulare
convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni
pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, comitati feste patronali,
consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, anche prevedenti
l’affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso
l’esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di
partecipazione e la definizione delle graduatorie.
8. Per favorire la
valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno
trenta posteggi devono prevedersi, ove non esistenti, almeno due ulteriori
posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva
provenienza regionale o di artigianato tipico pugliese.
Art. 13
(Piani comunali per il commercio sulle aree pubbliche)
1. I Comuni, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle
imprese del commercio, approvano un piano per il commercio sulle aree pubbliche
avente validità quadriennale. Il piano può essere aggiornato entro il 31
gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.
2. Il piano,
comprendente le determinazioni comunali di cui all’articolo 28 del d. lgs.
114/1998, prevede obiettivi specifici di sviluppo del commercio su aree
pubbliche e di integrazione con gli interventi in materia di commercio su area
privata o sede fissa, con particolare riguardo alla politica di promozione e
sviluppo dei centri storici e contiene, in particolare:
a) la ricognizione di fiere e
mercati esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o
razionalizzare, con relative date e aree di svolgimento;
b) le determinazioni in materia
di ampiezza delle aree e numero e ampiezza dei posteggi;
c) le eventuali determinazioni di
carattere merceologico;
d) la definizione di eventuali
priorità integrative;
e) la definizione di disposizioni
a favore di consorzi di operatori;
f) le determinazioni in materia
di posteggi per operatori appartenenti a categorie particolari di cui
all’articolo 6, comma 7, lettera b), della presente legge e produttori agricoli
di cui alla l. 59/1963;
g) le determinazioni in materia
di commercio in forma itinerante;
h) l’individuazione di aree
aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del
commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
i) la determinazione degli orari
di vendita;
j) le norme procedurali, ai sensi
dell’articolo 28, comma 16, del d. lgs. 114/1998;
k) la ricognizione e il riordino
delle concessioni di posteggio;
l) il riordino e l’eventuale
ricostruzione delle graduatorie di presenza;
m) le eventuali agevolazioni ed
esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell’articolo 28, comma
17, del d. lgs. 114/1998.
3. I Comuni emanano
regolamenti per le fiere e i mercati contenenti:
a) la cartografia dei posteggi
con l’indicazione del loro numero progressivo e dell’eventuale destinazione
merceologica;
b) le modalità di accesso degli
operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e
veicolare;
c) le modalità tecniche di
assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati;
d) le modalità tecniche di
assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto;
e) le modalità e i divieti da
osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita;
f) le norme atte a promuovere una
maggiore informazione e tutela dei consumatori.
4. I regolamenti di cui
al comma 3 sono obbligatori per le fiere con oltre cento posteggi e per i
mercati con oltre cinquanta posteggi.
5. L’esercizio del
commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente
determinate nel piano e per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico
e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela
igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all’arredo
urbano o per altri motivi di pubblico interesse.
6. I singoli Comuni,
anche mediante accordi con altri Comuni, possono individuare appositi percorsi
e aree ove la permanenza degli operatori itineranti non è sottoposta a vincoli
temporali, in generale o a determinate condizioni o in particolari orari.
7. La ripartizione per
merceologia dei posteggi nelle fiere e nei mercati può essere disposta
esclusivamente dal piano di cui al presente articolo e, per le fiere e mercati
per i quali è obbligatorio anche un apposito regolamento, solamente attraverso
la specifica individuazione dei posteggi da esso operata.
Art. 14
(Adempimenti nei confronti dell’Osservatorio regionale del
commercio)
1. Al fine di
permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree
pubbliche a cura dell’Osservatorio regionale del commercio, nonché di
consentire un’adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni trasmettono
all’Assessorato regionale competente:
a) copia dei piani per il
commercio su aree pubbliche, comprensiva degli allegati tecnici;
b) una relazione, entro il mese
di aprile di ciascun anno, sullo stato del commercio su aree pubbliche sul
proprio territorio, comprensiva di valutazioni tecnico-economiche dei
principali problemi riscontrati o previsti;
c) un prospetto riassuntivo delle
autorizzazioni di tipo sia A che B rilasciate nel corso dell’anno precedente e
complessivamente in esame.
TITOLO
IV
NORME
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Art. 15
(Rilascio delle concessioni di posteggio nelle fiere)
1. Coloro che intendono
partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune ove le stesse si
svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di
concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione,
indicando gli estremi dell’autorizzazione con la quale s’intende partecipare e
la merceologia principale trattata. L’istanza è inoltrata con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Alle fiere possono
partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall’intero territorio
nazionale.
3. Qualora in un
Comune, nell’arco dell’anno solare, si svolgano più fiere o sagre, l’operatore
deve inoltrare una sola domanda nella quale specifica la sua partecipazione
alle stesse.
4. I Comuni, decorso il
termine per l’inoltro delle istanze, redigono la graduatoria degli aventi
diritto, tenuto conto, nell’ordine, dei seguenti criteri:
a) anzianità di presenza
effettiva, intesa come il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente
esercitato nella fiera;
b) anzianità di iscrizione al
Registro delle imprese;
c) altri criteri sussidiari
disposti dal Comune;
d) ordine cronologico di
spedizione dell’istanza.
5. Qualora il Comune
abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per
merceologia, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi
individuato.
6. La graduatoria è
affissa all’Albo comunale almeno quattordici giorni prima della data fissata
per lo svolgimento della fiera.
7. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche alle fiere promozionali e ai soggetti alle
stesse ammessi.
Art. 16
(Assegnazione temporanea di posteggi)
1. L’assegnazione
temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei
mercati è effettuata dal Comune di volta in volta tenendo conto dei criteri di
cui all’articolo 6, comma 4, indipendentemente dai prodotti trattati.
2. L’assegnazione
temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all’articolo 6, comma 7,
avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.
3. Non si fa luogo ad
assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture
fisse.
4. L’assegnazione nelle
fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un’ora dall’orario stabilito per il
loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati, sulla base,
nell’ordine, dei seguenti criteri:
a) inserimento di coloro che, pur
avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati tra gli aventi
diritto, seguendo l’ordine di graduatoria;
b) inserimento degli altri
operatori presenti, secondo i criteri di cui all’articolo 13, comma 2.
Art. 17
(Computo delle presenze)
1. Il computo delle
presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non
all’operatore, bensì all’autorizzazione con la quale esso partecipa o ha
richiesto di partecipare.
2. Qualora
l’interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la
partecipazione, indica, all’atto dell’annotazione delle presenze, con quale di
essa intende partecipare.
Art. 18
(Orari del commercio su aree pubbliche)
1. I Comuni
stabiliscono gli orari dell’esercizio del commercio su aree pubbliche, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) qualora non vi siano
particolari esigenze da soddisfare, l’orario degli operatori su aree pubbliche
in forma itinerante deve coincidere con quello stabilito per gli esercizi al
dettaglio;
b) l’orario dei mercati deve
tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino;
c) orari particolari possono
essere previsti per l’esercizio di commercio su aree pubbliche con
somministrazione di alimenti e bevande.
2. E’ consentita,
previo parere delle associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori
e delle imprese del commercio, l’istituzione di mercati e fiere domenicali.
3. Fatto salvo il
disposto del comma 2, qualora un mercato cada in giorno festivo esso è
anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è spostato al
successivo.
4. I Comuni, per motivo
di pubblico interesse, possono stabilire deroghe e limitazioni a carattere
transitorio in materia di orari.
5. Relativamente al commercio
in forma itinerante, i Comuni possono disporre il divieto di esercizio nel
periodo giornaliero di svolgimento di fiere o mercati, nonché relativamente a
tutto il territorio comunale, per evitare la dispersione delle risorse e
favorire la piena riuscita di dette manifestazioni.
TITOLO V
ESERCIZIO
DEL COMMERCIO SU AREE PARTICOLARI
Art. 19
(Aree demaniali e marittime)
1. L’esercizio del
commercio su aree pubbliche lungo il lido del mare e la spiaggia, nelle rade e
nei porti, è consentito ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree
pubbliche solo previo permesso dell’autorità marittima competente e alle
condizioni da essa previste.
Art. 20
(Autostrade, stazioni e aeroporti)
1. Senza permesso del
soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio su aree pubbliche negli
aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
2. Il permesso di cui
al comma 1 deve risultare da atto scritto datato e sottoscritto dal soggetto
autorizzante.
Art. 21
(Aree private messe a disposizione)
1. Qualora uno o più
soggetti mettano a disposizione del Comune un’area privata, attrezzata o meno,
coperta o scoperta, per l’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e
mercati.
2. Nel caso di cui al
comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell’area possono subordinare la
sua utilizzazione all’ottenimento di una o più concessioni di posteggio a
favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di
convenzione con il Comune.
3. Il Comune può
accogliere la richiesta previa verifica dell’idoneità dell’area e delle altre
condizioni generali di cui alla presente legge.
TITOLO
VI
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 22
(Adempimenti dei Comuni)
1. Fino alla data di
approvazione da parte del Comune del piano per il commercio su aree pubbliche
di cui all’articolo 13:
a) non possono essere rilasciate
nel Comune nuove autorizzazioni di tipo A;
b) non possono essere istituiti o
ampliati di numero di posteggi o trasferiti di luogo fiere e mercati;
c) non possono essere operate
ripartizioni dei posteggi per merceologia.
2. Decorso il termine
di centottanta giorni previsto all’articolo 13, comma 1, senza che il Comune
abbia approvato la deliberazione di riordino del settore, la Regione Puglia, ai
sensi dell’articolo 28, comma 18, del d. lgs. 114/1998, provvede, in via
sostitutiva, all’adozione delle misure necessarie, anche a mezzo della nomina
di un commissario ad acta.
Art. 23
(Conversione delle autorizzazioni)
1. Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i Comuni in cui sono
localizzati i posteggi convertono d'ufficio le autorizzazioni e le relative
concessioni rilasciate, ai sensi della normativa previgente, agli operatori su
posteggio in tante autorizzazioni di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a),
del d. lgs. 114/1998 quante sono le concessioni di posteggio già
rilasciate;
b) i Comuni di residenza o sede
legale degli operatori della Regione convertono d’ufficio le autorizzazioni
rilasciate, ai sensi della normativa previgente, per il commercio in forma
itinerante nelle nuove autorizzazioni di cui all’articolo 28, comma 1, lettera
b), del d. lgs. 114/1998.
2. La conversione
d'ufficio comporta l'annotazione sull’autorizzazione delle caratteristiche
merceologiche di cui all'articolo 5, comma 1, del d. lgs. 114/1998 e dei
titoli di priorità.
3. I Comuni inviano
agli operatori comunicazione dell'avvenuta conversione dell'autorizzazione,
invitandoli a ritirare, nel termine di novanta giorni, il nuovo titolo con
contestuale deposito dell’originale.
4. Fino a che le
autorizzazioni rilasciate in base alla normativa previgente non sono state
convertite, esse conservano integralmente la loro validità.
5. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche per la conversione di eventuali
autorizzazioni di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398, senza necessità di
operare la conversione intermedia nei titoli previsti dalla l. 112/1991.
Art. 24
(Sanzioni)
1. Il coadiutore,
dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del
titolare senza il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 5, è
punito ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del d. lgs. 114/1998.
2. Chiunque pone in
vendita nelle fiere e nei mercati prodotti diversi da quelli eventualmente
previsti per il posteggio assegnato, secondo quanto previsto nella
deliberazione comunale di cui all’articolo 13, é assoggettato alle
sanzioni previste, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del d. lgs. 114/1998.
3. Fatte salve le sanzioni
di cui agli articoli 22 e 29 del d. lgs. 114/1998 per le violazioni ivi
previste, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento a favore
dei Comuni di una somma non inferiore a lire 500 mila e non superiore a lire 3
milioni:
a) il subentrante
nell’autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a
esercitare l’attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le
comunicazioni previste agli articoli 7 e 8, comma 6;
b) il titolare di autorizzazione
che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune
nel termine di trenta giorni previsto all’articolo 7, comma 6 e all’articolo 8,
comma 5;
c) l’operatore in forma
itinerante che viola il disposto dell’articolo 8, comma 3, in tema di periodo
massimo di permanenza nel medesimo punto, ovvero le condizioni disposte ai
sensi dell’articolo 13, comma 6;
d) l’operatore in forma
itinerante che esercita nei giorni o periodi in cui l’attività è stata
interdetta ai sensi dell’articolo 18, comma 5;
e) l’operatore che, invitato a
ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di
novanta giorni dall’invito, come previsto all’articolo 23, comma 3.
Art. 25
(Abrogazione)
1. La legge regionale 2
maggio 1995, n. 30 "Disciplina delle funzioni amministrative attribuite
alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche" è abrogata.
Data a Bari, addì 27 luglio 2001
ALLEGATO A
CATEGORIE
MERCEOLOGICHEUTILIZZABILI PER LA RIPARTIZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE E NEI
MERCATI
- Alimentari
in genere , carni e prodotti a base di carni;
- Prodotti
alimentari tipici di provenienza pugliese;
- Frutta
e verdura;
- Pesci,
crostacei e molluschi;
- Pane,
pasticceria e dolciumi;
- Bevande;
- Cosmetici
e articoli di profumeria;
- Prodotti
tessili, biancheria;
- Articoli
di abbigliamento e pellicceria;
- Accessori
dell’abbigliamento;
- Calzature
e articoli in cuoio;
- Mobili,
articoli di illuminazione;
- Casalinghi;
- Elettrodomestici,
radio tv;
- Dischi,
musicassette e strumenti musicali;
- Ferramenta,
vernici, giardinaggio, articoli igienico-sanitari e da costruzione;
- Libri,
giornali, cartoleria;
- Fiori
e piante;
- Animali
e articoli per l’agricoltura;
- Accessori
per auto-moto-cicli;
- Prodotti
dell’artigianato tipico pugliese;
- Altri
prodotti