Art. 1
1. Al fine di
disciplinare con apposita legge le aree industriali e le aree ecologicamente
attrezzate di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, censisce le aree, le zone e i nuclei industriali
già esistenti sul territorio regionale per individuare, con la partecipazione
degli enti locali interessati, quelle dotate o da dotare delle infrastrutture e
dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e
dell'ambiente.
2. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della
Giunta regionale decreta lo scioglimento degli organi dei Consorzi per lo
sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese operanti in Puglia e
contestualmente nomina un Commissario e due sub-Commissari, tre revisori dei
conti effettivi e due supplenti per ciascun Consorzio, i quali assumono, per la
durata di mesi sei, tutti i compiti e le funzioni dei disciolti organi.
3. Gli organi
straordinari dei Consorzi come sopra costituiti, coordinati mediante periodiche
conferenze promosse dall'Assessore all'industria, commercio e artigianato con
la partecipazione di altre pubbliche amministrazioni interessate, per il
conseguimento delle finalità di cui al comma 1:
a. provvedono
alla ricognizione del patrimonio proponendo, ove necessaria, l'adozione di atti
di competenza regionale o di altre pubbliche amministrazioni ed enti
interessati;
b. rilevano l'ammontare
delle attività e delle passività;
c. censiscono
le aree assegnate e non utilizzate, nonchè gli opeifici e stabilimenti
inattivi;
d. determinano
i criteri di riparto a carico delle aziende insediate dei costi di manutenzione
delle opere, infrastrutture e impianti a servizio delle stesse, fissando le
relative modalità di riscossione;
e. determinano
i canoni e le tariffe per la fruizione dei servizi gestiti dal Consorzio;
f. adottano i
diversi regolamenti che disciplinano l'organizzazione e l'attività del
Consorzio.
Art. 2
1. I commissari e i
revisori di cui all'articolo 1 sono designati dalla Giunta regionale su
proposta dell'Assessore all'industria, commercio e artigianato.
2. Il Presidente della
Giunta regionale con il decreto di nomina individua il revisore effettivo, il
quale assume le funzioni di Presidente del Collegio.
3. In caso di mancata
designazione, lo stesso Presidente della Giunta regionale esercita il potere
sostitutivo entro il termine indicato all'articolo 1, comma 2, della presente legge.
Data
a Bari, addì 25 Luglio 2001