TITOLO I
PRINCIPI
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Puglia,
in attuazione dei principi generali dell’ordinamento italiano e comunitario,
nel rispetto delle leggi dello Stato, regola e controlla gli assetti, le
trasformazioni e gli usi del territorio.
2. La Regione Puglia
persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali, storici e culturali
espressi dal territorio, nonché della sua riqualificazione, finalizzati allo
sviluppo sostenibile della comunità regionale.
Art. 2
(Principi)
1. La presente legge assicura
il rispetto dei principi di:
a) sussidiarietà, mediante la
concertazione tra i diversi soggetti coinvolti, in modo da attuare il metodo
della copianificazione;
b) efficienza e celerità
dell’azione amministrativa attraverso la semplificazione dei procedimenti;
c) trasparenza delle scelte, con
la più ampia partecipazione;
d) perequazione.
TITOLO
II
SOGGETTI
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Art. 3
(Pianificazione del territorio pugliese)
1. La pianificazione
del territorio si articola nei livelli regionale, provinciale e comunale.
2. Soggetti della pianificazione sono la
Regione, le Province e i Comuni.
3. Partecipano,
altresì, alla pianificazione gli enti pubblici cui leggi statali o regionali
assegnano la cura di un interesse pubblico connesso al governo e uso del
territorio.
TITOLO
III
PROCESSO
DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE
Art. 4
(Documento regionale di assetto generale)
1. La Giunta regionale,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva
il Documento regionale di assetto generale (DRAG) in coerenza con i programmi,
gli obiettivi e le suscettività socio-economiche del territorio.
2. Il DRAG definisce le
linee generali dell'assetto del territorio, nonché gli obiettivi da perseguire mediante
i livelli di pianificazione provinciale e comunale.
3. In particolare, il
DRAG determina:
a) il quadro degli ambiti
territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori
ambientali e dell'identità sociale e culturale della Regione;
b) gli indirizzi, i criteri e gli
orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli
strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la
formazione e la localizzazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) di cui
all’articolo 15;
c) lo schema dei servizi
infrastrutturali di interesse regionale.
Art. 5
(Procedimento di formazione e variazione del DRAG)
1. Per garantire il più
ampio coinvolgimento della intera comunità regionale nella definizione dei
programmi, obiettivi e suscettività socio-economiche del territorio, il
Presidente della Giunta regionale convoca la Conferenza programmatica
regionale, alla quale partecipano i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e
dell’UNCEM, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali.
2. Il Presidente della
Giunta regionale, al fine della elaborazione dello schema di Documento, indice
con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano
rappresentanti delle Amministrazioni statali, per acquisirne previamente le
manifestazioni di interesse.
3. La Giunta regionale,
tenendo conto delle risultanze della Conferenza di cui al comma 2 e sentito il
Consiglio regionale, adotta lo schema di Documento.
4. Lo schema di
Documento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e
dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana nonché su un quotidiano diffuso in ciascuna provincia.
5. I Comuni e le
Province possono far pervenire alla Regione le loro proposte integrative sullo
schema di Documento entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello
stesso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
6. I soggetti pubblici
di cui all’articolo 3, comma 3, nell’ambito delle rispettive competenze,
possono far pervenire indicazioni sullo schema di Documento entro il termine
previsto dal comma 5.
7. Le organizzazioni
ambientaliste, socio-culturali, sindacali ed economico-professionali attive nel
territorio regionale possono proporre osservazioni entro lo stesso termine di
cui al comma 5.
8. La Giunta regionale,
decorsi i termini di cui ai commi precedenti, approva il DRAG del territorio,
con specifica considerazione delle proposte di cui al comma 5.
9. Il DRAG è pubblicato
con le modalità di cui al comma 4.
10. Il Documento
acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
11. Il periodico
aggiornamento e le variazioni del Documento sono adottate con il procedimento
di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà.
TITOLO
IV
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE PROVINCIALE
Art. 6
(Piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. Ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio
provinciale adotta il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) in
conformità e in attuazione del DRAG del territorio.
2. Ai sensi
dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il PTCP assume
l’efficacia di piano di settore nell'ambito delle materie inerenti la
protezione della natura, la tutela dell’ambiente, delle acque, della difesa del
suolo, delle bellezze naturali, a condizione che la definizione delle relative
disposizioni avvenga nella forma di intese fra la Provincia e le
Amministrazioni, anche statali, competenti.
3. In mancanza
dell'intesa di cui al comma 2, i piani di tutela di settore conservano il
valore e gli effetti a essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e
regionale.
Art. 7
(Procedimento di formazione e variazione del PTCP)
1. Il Presidente della
Provincia, al fine della elaborazione dello schema di PTCP, indice una
Conferenza di servizi, alla quale partecipano i rappresentanti delle
Amministrazioni statali, delle Amministrazioni comunali, delle Comunità
montane, delle Autorità di bacino, dei Consorzi di bonifica, per acquisirne
previamente le manifestazioni di interesse.
2. Il Consiglio
provinciale, su proposta della Giunta provinciale, adotta lo schema di PTCP.
3. Lo schema di PTCP è
depositato presso la segreteria della Provincia. Dell'avvenuto deposito è dato
avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia nonché su almeno due
quotidiani a diffusione provinciale.
4. I Comuni possono
presentare le loro proposte sullo schema di Piano entro sessanta giorni dalla
data di avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
5. Le organizzazioni
ambientaliste, socio-culturali, sindacali ed economico-professionali attive nel
territorio provinciale possono proporre osservazioni allo schema di PTCP entro
i termini di cui al comma 4.
6. Il Consiglio
provinciale, entro i successivi sessanta giorni, si determina in ordine alle
osservazioni pervenute nei termini e, con specifica considerazione delle proposte
di cui al comma 4, adotta il PTCP e lo trasmette alla Giunta regionale per il
controllo di compatibilità con il DRAG di cui all'articolo 4.
7. La Giunta regionale
si pronuncia entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di
ricezione del PTCP, decorso inutilmente il quale lo stesso si intende
controllato con esito positivo.
8. Il termine di cui al
comma 7 può essere interrotto una sola volta qualora la Giunta regionale
richieda alla Provincia chiarimenti o ulteriori documenti, nel qual caso il
nuovo termine decorre dalla ricezione degli stessi.
9. Qualora la Giunta
regionale deliberi la non compatibilità del PTCP con il DRAG, la Provincia ha
facoltà di indire una Conferenza di servizi, alla quale partecipano il
Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato e il Presidente
della Provincia o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di servizi le
Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione,
devono indicare le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.
10. La Conferenza
assume la determinazione di adeguamento del PTCP alle modifiche di cui al comma
9 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della prima
convocazione, l’inutile decorso del quale comporta la definitività della
delibera regionale di cui al comma 9.
11. La determinazione
di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta
regionale entro trenta giorni dalla data della comunicazione della
determinazione medesima. L’inutile decorso del termine comporta il controllo
positivo da parte della Giunta regionale.
12. Il Consiglio provinciale approva il PTCP in
via definitiva in conformità della deliberazione della Giunta regionale di
compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero all’esito
dell’inutile decorso del termine di cui ai commi 7 e 11.
13. Il PTCP definito ai
sensi dei commi precedenti è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia su almeno due
quotidiani diffusi nella provincia.
14. Il PTCP acquista
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia.
15. Le variazioni del
PTCP sono adottate con il procedimento di cui ai commi precedenti.
TITOLO V
PIANIFICAZIONE
URBANISTICA COMUNALE
Art. 8
(Strumenti della pianificazione urbanistica comunale)
1. La pianificazione
urbanistica comunale si effettua mediante il Piano urbanistico generale (PUG) e
i PUE.
Art. 9
(Contenuti del PUG)
1. Il PUG si articola
in previsioni strutturali e previsioni programmatiche.
2. Le previsioni
strutturali:
a) identificano le linee
fondamentali dell’assetto dell’intero territorio comunale, derivanti dalla
ricognizione della realtà socio-economica, dell’identità ambientale, storica e
culturale dell’insediamento, anche con riguardo alle aree da valorizzare e da
tutelare per i loro particolari aspetti ecologici, paesaggistici e produttivi;
b) determinano le direttrici di
sviluppo dell’insediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti
infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini.
3. Le previsioni
programmatiche:
a) definiscono, in coerenza con
il dimensionamento dei fabbisogni nei settori residenziale, produttivo e infrastrutturale,
le localizzazioni delle aree da ricomprendere in PUE, stabilendo quali siano le
trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili;
b) disciplinano le trasformazioni
fisiche e funzionali consentite nelle aree non sottoposte alla previa redazione
di PUE.
4. La redazione di PUE
è obbligatoria per le aree di nuova urbanizzazione, ovvero per le aree da
sottoporre a recupero.
Art. 10
(PUG intercomunale)
1. E’ facoltà dei
Comuni procedere alla formazione di un PUG intercomunale.
2. Con delibere del
Consiglio comunale, i Comuni di cui al comma 1 approvano e presentano alla
Giunta regionale un documento congiunto, contenente uno studio di fattibilità
dell’iniziativa e un quadro economico dei relativi oneri.
3. La Giunta regionale
individua le modalità di sostegno ai Comuni che intendono procedere alla
formazione di un PUG intercomunale.
Art. 11
(Formazione del PUG)
1. Il Consiglio
comunale adotta, su proposta della Giunta, un Documento programmatico
preliminare (DPP) contenente gli obiettivi e i criteri di impostazione del PUG.
Nei Comuni ricadenti all’interno del comprensorio di una Comunità montana, il
DPP deve prendere in considerazione le previsioni contenute nel piano
pluriennale di sviluppo socio-economico in relazione al singolo Comune.
2. Il DPP è depositato
presso la segreteria del Comune e dell’avvenuto deposito è data notizia
mediante pubblicazione di avviso su almeno tre quotidiani a diffusione
provinciale.
3. Chiunque può
presentare proprie osservazioni al DPP, anche ai sensi dell’articolo 9 della l.
241/1990, entro venti giorni dalla data del deposito.
4. La Giunta comunale, sulla base
del DPP di cui al comma 1 e delle eventuali osservazioni, propone al Consiglio
comunale l’adozione del PUG. Il Consiglio comunale adotta il PUG e lo stesso è
depositato presso la segreteria comunale; dell'avvenuto deposito è data notizia
mediante pubblicazione di avviso su tre quotidiani a diffusione provinciale
nonché mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici.
5. Chiunque abbia
interesse può presentare proprie osservazioni al PUG, anche ai sensi
dell'articolo 9 della l. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del
deposito.
6. Il Consiglio
comunale, entro i successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni proposte
nei termini di cui al comma 5 e si determina in ordine alle stesse, adeguando
il PUG alle osservazioni accolte.
7. Il PUG così adottato
viene inviato alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ai fini del
controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove
approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la
Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento
regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già
approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio
1980, n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione
socio-economica e territoriale di cui all'articolo 5 del d. lgs. 267/2000.
8. La Giunta regionale
e la Giunta provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di
centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il
PUG si intende controllato con esito positivo.
9. Qualora la Giunta
regionale o la Giunta provinciale deliberino la non compatibilità del PUG
rispettivamente con il DRAG o con il PTCP, il Comune promuove, a pena di
decadenza delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 13, entro il termine
perentorio di centottanta giorni dalla data di invio del PUG, una Conferenza di
servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo
Assessore delegato, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato e il
Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza
di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di
copianificazione, devono indicare specificamente le modifiche necessarie ai
fini del controllo positivo.
10. La Conferenza di
servizi assume la determinazione di adeguamento del PUG alle modifiche di cui
al comma 9 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua
prima convocazione, l’inutile decorso del quale comporta la definitività delle
delibere regionale e/o provinciale di cui al comma 9, con contestuale decadenza
delle misure di salvaguardia.
11. La determinazione
di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta
regionale e/o dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di
comunicazione della determinazione medesima. L'inutile decorso del termine
comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale e/o della Giunta
provinciale.
12. Il Consiglio
comunale approva il PUG in via definitiva in conformità delle deliberazioni
della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale di compatibilità o di
adeguamento di cui al comma 11, ovvero all’esito dell’inutile decorso del
termine di cui ai commi 8 e 11.
13. Il PUG, formato ai
sensi dei comma precedenti, acquista efficacia dal giorno successivo a quello
di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia della
deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 12.
14. Il Comune dà avviso
dell'avvenuta formazione del PUG mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici
e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione
provinciale.
Art. 12
(Variazione del PUG)
1. Il Comune procede
alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso
procedimento previsto dall'articolo 11.
2. La deliberazione
motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni programmatiche
del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e provinciale.
3. La deliberazione
motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni alle previsioni
strutturali del PUG non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e
provinciale quando la variazione deriva da:
a) verifica di perimetrazioni
conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
b) precisazione dei tracciati
viari derivanti dalla loro esecuzione;
c) modifiche di perimetrazioni
motivate da documentate sopravvenute esigenze quali imposizioni di nuovi
vincoli;
d) adeguamento e/o rettifica di
limitata entità delle perimetrazioni dei PUE di cui all’articolo 15, derivanti
dalle verifiche, precisazioni e modifiche di cui alle lettere a), b) e c);
e) modifiche alle modalità di
intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 31, comma 1,
lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 13
(Misure di salvaguardia)
1. Per il periodo di
due anni a decorrere dalla data di adozione del PUG, il Comune sospende ogni
determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con il PUG
stesso.
Art. 14
(Perequazione urbanistica)
1. Al fine di
distribuire equamente, tra i proprietari interessati dagli interventi, i diritti
edificatori attribuiti dalla pianificazione urbanistica e gli oneri conseguenti
alla realizzazione degli interventi di urbanizzazione del territorio, il PUG
può riconoscere la stessa suscettività edificatoria alle aree comprese in un
PUE.
Art. 15
(Piani urbanistici esecutivi)
1. Al PUG viene data
esecuzione mediante PUE di iniziativa pubblica o di iniziativa privata o di
iniziativa mista.
2. In relazione agli
interventi in esso previsti, il PUE può assumere le finalità e gli effetti di
uno o più piani o programmi, anche settoriali o tematici, attuativi dello
strumento urbanistico generale, oppure previsti dalla vigente normativa statale
o regionale, ivi compresi i programmi integrati di cui all’articolo 16 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179, i programmi di recupero urbano, di cui
all’articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493 e i programmi di riqualificazione urbana ex
articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 21 dicembre 1994,
che per la loro realizzazione necessitano di piano esecutivo.
3. Nella formazione dei
programmi integrati di intervento di cui all’articolo 16 della l. 179/1992 i
Comuni perseguono obiettivi di riqualificazione, con particolare riferimento ai
centri storici, alle zone periferiche, alle aree e costruzioni produttive
obsolete, dismesse o da sottoporre a processi di dismissione. Tali programmi
definiscono la distribuzione delle funzioni, dei servizi e le loro
interrelazioni, le caratteristiche planivolumetriche degli interventi, gli
standards e l’arredo urbano. Il programma integrato si attua su aree, anche non
contigue tra loro, in tutto o in parte edificate. I programmi possono essere
presentati da soggetti pubblici e/o privati, singoli e associati e sono corredati
di uno schema di convenzione e di una relazione che definisce l’inquadramento
dell’intervento nell’ambito della riqualificazione urbana, di un programma
finanziario e della indicazione dei tempi di realizzazione delle opere.
4. I programmi integrati,
i programmi di recupero urbano e i programmi di riqualificazione urbana sono
approvati dal Consiglio comunale con le modalità previste per i PUE ai sensi
degli articoli 21 e seguenti della l.r. 56/1980. Qualora tali programmi non
siano conformi agli strumenti urbanistici generali vigenti e/o adottati, il
Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 34 del d. lgs. 267/2000, al quale partecipa il soggetto
proponente. L’accordo sostituisce lo strumento urbanistico attuativo, ove
prescritto dallo strumento urbanistico generale.
5. Fino alla formazione
del DRAG la realizzazione di interventi riservati dalla pianificazione comunale
all’iniziativa pubblica può essere affidata ai proprietari legittimati previo
convenzionamento finalizzato a disciplinare e garantire il perseguimento del
pubblico interesse.
Art. 16
(Formazione dei PUE)
1. I PUE possono essere
redatti e proposti:
a) dal Comune;
b) dai proprietari che
rappresentino, in base alla superficie catastale, almeno il 51 per cento degli
immobili compresi entro il perimetro dell'area interessata. Il loro concorso è
sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al Comune
della proposta di piano esecutivo e del relativo schema di convenzione;
c) dalle società di
trasformazione urbana previste dalla normativa vigente.
2. Decorso il termine
eventualmente previsto dal PUG per la redazione del PUE su iniziativa del
Comune, il PUE può essere rispettivamente proposto dai soggetti di cui alle lettere
b) e c) del comma 1.
3. Qualora sia proposto
dai soggetti di cui al comma 1, lettere b) e c), il PUE è adottato dal
Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta.
4. Entro trenta giorni dalla
data di adozione, il PUE e i relativi elaborati sono depositati, per quindici
giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in libera visione al
pubblico. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale e su almeno due
quotidiani a diffusione nella provincia.
5. Qualora il PUE
riguardi aree sulle quali insistono vincoli specifici, contestualmente al
deposito di cui al comma 4 il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, indice
una Conferenza di servizi alla quale partecipano rappresentanti delle Amministrazioni
competenti per l'emanazione dei necessari atti di consenso, comunque
denominati.
6. Entro il termine di
quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di deposito di cui al comma
4, chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi
dell'articolo 9 della l. 241/1990.
7. Entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso
di cui al comma 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva il PUE,
pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini.
8. La deliberazione di
approvazione è pubblicata, anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia
9. Il PUE acquista
efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione di cui al comma 8.
10. La variante al PUE
segue lo stesso procedimento di formazione di cui ai commi precedenti. Qualora
le variazioni non incidano sul dimensionamento globale del PUE e non comportino
modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità e alle dotazioni di spazi
pubblici o di uso pubblico, la variante al PUE è approvata con deliberazione
del Consiglio comunale, previa acquisizione di eventuali atti di consenso ove
necessari.
11. In caso di inerzia
e/o inadempienza nelle procedure di cui ai commi precedenti, si applicano le
disposizioni dell'articolo 21.
Art. 17
(Efficacia del PUE)
1. La deliberazione di
approvazione del PUE ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza degli interventi ivi previsti, ai fini della
acquisizione pubblica degli immobili mediante espropriazione.
2. I PUE sono attuati
in un tempo non maggiore di dieci anni, salvo specifiche disposizioni di leggi
statali. Decorsi i termini stabiliti per l’attuazione rimane efficace, per la
parte di PUE non attuata, l’obbligo di osservarne le previsioni mentre, ai fini
espropriativi, decadono gli effetti della pubblica utilità delle opere
previste.
Art. 18
(Rapporti fra PUG e PUE)
1. Il PUE può apportare
variazioni al PUG qualora non incida nelle previsioni strutturali del PUG,
ferma l'applicazione del procedimento di cui all'articolo 16.
2. Ai fini della
formazione del PUE, non costituiscono in ogni caso variazione del PUG:
a) la modificazione delle
perimetrazioni contenute nel PUG conseguente alla trasposizione del PUE sul terreno;
b) la modificazione delle
localizzazioni degli insediamenti e dei relativi servizi che non comporti
aumento delle quantità e del carico urbanistico superiore al 5 per cento.
TITOLO
VI
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 19
(Sospensione e revoca dei Programmi pluriennali di
attuazione)
1. L'obbligo di
formazione del programma pluriennale di attuazione dello strumento urbanistico
generale è comunque sospeso sino alla data di entrata in vigore della legge
regionale di cui all'articolo 20 della legge 30 aprile 1999, n. 136.
2. I Comuni che alla
data di entrata in vigore della presente legge sono dotati di un programma
pluriennale di attuazione hanno facoltà di revocarlo o di mantenerlo fino alla
scadenza.
Art. 20
(Norme di prima attuazione)
1. Gli strumenti
comunali di pianificazione urbanistica già adottati alla data di entrata in
vigore della presente legge sono approvati secondo le disposizioni stabilite
dalla l.r. 56/1980.
2. Le varianti agli
strumenti comunali di pianificazione urbanistica già adottate alla data di
entrata in vigore della presente legge, fino all’approvazione delle stesse,
seguono le disposizioni stabilite dalla l.r. 56/1980.
3. Le varianti agli
strumenti comunali di pianificazione urbanistica non adeguate alla l.r. 56/1980
e/o non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate
soltanto per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai
sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e di piani per gli insediamenti
produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e per la realizzazione
di progetti di opere pubbliche e/o progetti di adeguamento agli standards
urbanistici, così come definiti dalla vigente normativa, ai sensi della legge 3
gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, nonché per la realizzazione di
opere e interventi previsti dalla vigente legislazione statale e/o regionale.
4. Le varianti agli
strumenti comunali di pianificazione urbanistica adeguati alla l.r. 56/1980 e
non conformi alle prescrizioni della presente legge possono essere formate e
seguono le disposizioni stabilite dalla vigente legislazione regionale e
statale. Esse devono conformarsi al DRAG, ove esistente.
5. I PUE di
cui al comma 1 dell’articolo 15, nelle more della definizione del DRAG di cui
all’articolo 4, sono formati secondo le disposizioni stabilite dalla l.r.
56/1980.
Art. 21
(Poteri sostitutivi)
1. Al fine di
assicurare celerità ed efficacia all’azione amministrativa, i poteri
sostitutivi di cui all’articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136
e di cui all’articolo 4, comma 6, del d. lgs. 398/1993, come modificato dalla
l. 493/1993 e successive modifiche e integrazioni, possono essere delegati dal
Presidente della Giunta regionale a un Garante della pianificazione nominato
per ciascun ambito territoriale provinciale con decreto pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia. I criteri di nomina sono individuati
con apposito regolamento dalla Giunta regionale.
2. I Garanti durano in
carica per un periodo non superiore a un anno ed esercitano direttamente il
potere sostitutivo, dandone notizia al Presidente della Giunta regionale entro
quindici giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti.
3. A tal fine, i
Garanti si possono avvalere degli uffici di tutte le Amministrazioni locali
interessate e gli oneri derivanti sono posti a carico dell'Amministrazione
inadempiente.
4. Il decreto di cui al
comma 1 è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia.
5. In caso di inerzia
degli Uffici comunali nell'adozione dei provvedimenti e delle misure repressive
o sanzionatorie previste dalla normativa vigente, il Presidente della Giunta
regionale assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedere,
decorso infruttuosamente il quale si avvale del Garante competente per
territorio.
Art. 22
(Poteri di annullamento)
1. Entro dieci anni
dalla data della loro emanazione e/o adozione, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’urbanistica, ai sensi e per
gli effetti di cui all'articolo 7 della l. 241/1990, assegna un termine di
trenta giorni al Comune per l’annullamento dei provvedimenti o delle delibere
non conformi alla disciplina urbanistica e/o edilizia vigente.
2. In caso di
inadempienza nel termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore regionale all’urbanistica, annulla, con decreto motivato, i
provvedimenti e le deliberazioni comunali non conformi alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente.
3. Il Presidente della
Giunta regionale può delegare i poteri di cui ai commi precedenti al Garante di
cui all'articolo 21 competente per territorio.
Art. 23
(Norme per il rilascio delle autorizzazioni in zone
soggette a tutela paesaggistica)
1. L’articolo1 della
legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, come modificato dalla legge regionale 15
dicembre 2000, n. 25 è abrogato e così sostituito: "L’autorizzazione
delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela
paesaggistica di cui all’articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490 è sub-delegata ai Comuni. L’autorizzazione paesaggistica di cui
all’articolo 5.01 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico
territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta
regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegata ai Comuni.
Art. 24
(Sistema informativo territoriale)
1. La Giunta regionale
istituisce, presso l’Assessorato all’urbanistica, il Sistema informativo
territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune e accessibile,
funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela del territorio
e della pianificazione regionale, provinciale e comunale.
Art. 25
(Abrogazioni e disposizioni finali)
1. Sono abrogate tutte
le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. Per quanto non
disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni
statali e regionali vigenti.
Data
a Bari, addì 27 Luglio 2001