TITOLO I
TITOLO I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI
Art. 1
(Oggetto
della tariffa)
1. In attuazione
dell’articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere
dal 1° gennaio 2002 le tasse sulle concessioni regionali, di cui al decreto
legislativo 22 giugno 1991, n.230 e successive modificazioni e integrazioni,
sono rideterminate nella misura indicata nella tariffa allegata alla presente
legge.
Art. 2
(Modifica
articolo 36 legge regionale 31 maggio 2001, n. 14)
1. L’articolo 36 della legge regionale 31 maggio
2001, n. 14 è abrogato e sostituito dal seguente:
"Art.36 (Disposizioni per il Settore
trasporti)
1.
Per l’esercizio della vigilanza generale della Regione sulla regolarità,
qualità e sicurezza di tutti i servizi di TPRL che si svolgono sul territorio
regionale pugliese, nonché per l’esercizio dell’attività di controllo da parte
delle Province e dei Comuni sulla qualità e quantità dei servizi di TPL, sui
rispettivi territori, dal 1° gennaio 2002 il contributo di sorveglianza è
fissato nelle seguenti misure, per ciascuno degli scaglioni sotto indicati, per
autobus.Km, treni.Km o eli.Km:
1) servizi competenza
regionale
AUTOBUS.KM1000 (mille)
|
TRENI.KM1000 (mille)
|
ELI.KM1000 (mille)
|
Contributo annuale euro
per 1000 Km
|
da 0 a 500.000 Km
|
da 0 a 500.000 Km
|
da 0 a 500.000 Km
|
4,38
|
da 500.001 a 1.000.000
"
|
da 500.001 a 1.000.000
"
|
|
3,87
|
da 1.000.001 a
2.000.000 "
|
da 1.000.001 a
2.000.000 "
|
|
3,35
|
da 2.000.001 a
3.000.000 "
|
da 2.000.001 a
3.000.000 "
|
|
3,09
|
da 3.000.001 a
4.000.000 "
|
da 3.000.001 a
4.000.000 "
|
|
2,58
|
da 4.000.001 a
5.000.000 "
|
da 4.000.001 a
5.000.000 "
|
|
2,06
|
oltre 5.000.000 "
|
oltre 5.000.000 "
|
|
1,54
|
2) servizi di competenza
degli enti locali, per autobus.Km.1000:
AUTOBUS KM 1000 (mille)
|
Contributo annuo euro per 1000
km
|
da 0 a 500.000 Km
|
2,06
|
da 500.001 a 1.000.000 "
|
1,80
|
da 1.000.001 a 2.000.000 "
|
1,54
|
da 2.000.001 a 3.000.000 "
|
1,29
|
da 3.000.001 a 4.000.000 "
|
1,03
|
da 4.000.001 a 5.000.000 "
|
0,51
|
oltre 5.000.000 "
|
0,25
|
2. Per autobus.Km,
treni.Km, eli.Km si intende la sommatoria delle percorrenze sviluppate in un anno
solare da una impresa concessionaria, con riferimento ai programmi di esercizio
dei servizi gestiti.
3. Il contributo di cui
al comma 1 deve essere versato ai rispettivi enti concedenti o affidanti, per
il 60 per cento, entro il 31 maggio e, per il restante 40 per cento, entro il
31 ottobre di ciascun anno. In mancanza, il relativo importo è introitato
mediante recupero a valere compensativamente sui corrispettivi di
servizio.".
4. Per l’anno 2001 restano in vigore gli importi
già previsti dall’articolo 36 della l.r. 14/2001.
TITOLO
II
TUTELA
DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE
Art. 3
(Tutela
dell’affidamento e della buona fede)
1. In applicazione
dell’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n.212 (Tutela dell’affidamento e
della buona fede. Errori del contribuente), non sono irrogate sanzioni né
richiesti interessi moratori al contribuente che abbia effettuato versamenti
della tassa automobilistica regionale con la procedura on-line, ossia
attraverso collegamento telematico con l’archivio regionale degli autoveicoli,
qualora l’importo versato sia determinato esclusivamente dal sistema automatico
di calcolo della tassa stessa.
2. Nel caso di
versamenti tardivi è data facoltà al contribuente che ne faccia richiesta di
modificare il proprio periodo tributario, corrispondendo, oltre all’importo del
tributo relativo al periodo non coperto, le previste sanzioni e i relativi
interessi.
Art. 4
(Veicoli
regionali)
1. Sono esenti dal
pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli che, dagli archivi del
PRA, risultano intestati alla Regione.
2. La tenuta
dell’archivio dei suddetti veicoli è affidata al Settore finanze.
TITOLO
III
DISPOSIZIONI
TRIBUTARIE IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDI
Art. 5
(Modifica
legge regionale 4 settembre 2001, n.26)
1. La lettera B2
dell’articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n.26 "Disposizioni
tributarie in materia di rifiuti solidi urbani" è così sostituita:
"B2
euro 11 (undici) per rifiuti conferiti tal quali in discariche di bacino o di
ambito nel quale sia stata costituita l’autorità di bacino o di ambito
limitatamente ai rifiuti conferiti dai Comuni del medesimo bacino o
ambito."
Data a Bari, 4 dicembre
2001
TARIFFA DELLE TASSE
SULLE CONCESSIONI REGIONALI IGIENE E
SANITA'
N°
|
Indicazione degli atti soggetti a tassazione
|
Tassa di rilascio euro
|
Tassa annuale euro
|
1
|
Concessione per l'apertura l'esercizio di farmacie nei comuni con
popolazione
|
|
|
|
a) fino a 5.000 abitanti
|
232
|
82
|
|
b) da 5.001 a 10.000 abitanti
|
695
|
243
|
|
c) da 10.001 a 15.000 abitanti
|
1390
|
420
|
|
d) da 15.001 a 40.000 abitanti
|
2222
|
670
|
|
e) da 40.001 a 100.000 abitanti
|
3331
|
1117
|
|
f) da 100.001 a 200.000 abitanti
|
4443
|
1838
|
|
g) oltre 200.000 abitanti
|
6940
|
2447
|
|
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 art. 1, secondo comma, lettera m)
Nota:
La tassa di esercizio deve essere corrisposta anche dai titolari
di farmacie legittime e privilegiate.
Analogamente la tassa annuale è dovuta per l'autorizzazione alla
gestione provvisoria delle farmacie di cui al penultimo comma dell'art.369
del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal
titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale
istituita ai sensi dell'art. 116 del citato T.U.
Non è dovuta tassa di rilascio per le concessioni provvisorie
emesse ai sensi del primo comma dell'art. 129 del citato T.U. né nel caso
previsto dal secondo comma dell'art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n.
1706; è dovuta bensì la tassa annuale di esercizio.
Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le
autorizzazioni rilasciate per la gestione di farmacie interne esclusa
qualsiasi facoltà di vendita al pubblico da parte delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza e delle istituzioni ospedaliere dipendenti dal
Servizio Sanitario nazionale (legge 23 dicembre 1978, n. 833).
Sono esenti dal pagamento delle tasse sopra indicate le farmacie
rurali che godono dell'indennità di residenza.
Le tasse calcolate in base alla popolazione residente al 31
dicembre del penultimo anno cui si riferiscono, quale risulta dai dati
pubblicati dall'ISTAT, vanno corrisposte entro il 31 gennaio di ciascun anno.
|
|
|
2
|
Autorizzazione all'apertura e
all'esercizio di (articoli 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ad art.
24 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):
|
|
|
|
a) stabilimenti termali-balneari, nonché
strutture dove si effettuano cure idropiniche, idroterapeutiche, fisiche di
ogni specie
|
1880
|
940
|
|
b) gabinetti medici ed ambulatori in
genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la
radiumterapia
|
2502
|
1251
|
|
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a)
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lettera e).
|
|
|
|
Nota:
Sono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico
acque minerali e fanghi sia naturali sia artificiali; i suddetti stabilimenti
si dicono balneari se in essi i bagni costituiscono la cura fondamentale.
Vanno assoggettati alla stessa tassa i reparti dei complessi
ricettivi (alberghi, pensioni, ecc.) o dei comuni stabilimenti balneari in
cui si effettuano cure termali idroterapiche, fisiche ed affini (art. 18
regolamento 28 settembre 1919, n. 1924).
Ai sensi dell'art. 196 del T.U. delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti
medici od i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono
tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente
misura:
|
|
|
|
1) apparecchi di tensione uguale o
superiore a 100.000 volt
|
|
280
|
|
2) apparecchi di tensione inferiore a
100.000 volt
|
|
115
|
|
Nel caso di più apparecchi viene corrisposta la tassa per
l'apparecchio con maggiore tensione. Alla stessa tassa di ispezione sono
assoggettati i possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo
diverso da quello terapeutico.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse di concessione e di
ispezione gli ambulatori del S.S.N., gli enti che abbiano scopo di
beneficenza e di assistenza sociale, nonché gli enti pubblici di assistenza;
gli istituti scientifici soltanto per gli apparecchi di radioterapia e di
radiumterapia da essi utilizzati.
Le tasse annuali di cui sopra devono essere corrisposte entro il
31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
|
|
|
3
|
Autorizzazione per aprire o mantenere
in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di
assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di
accertamento diagnostico, casa o pensioni per gestanti (art. 193 del testo
unico delle leggi sanitarie e art. 23 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854):
|
|
|
|
1) per le case o istituti di cura
medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:
|
|
|
|
- se l'istituto ha non più di 50 posti
letto
|
1445
|
723
|
|
- se l'istituto ha non più di 100
posti letto
|
3332
|
1666
|
|
- se l'istituto ha più di 100 posti
letto
|
8328
|
4165
|
|
2) per gli ambulatori e per gabinetti di
analisi per il pubblico
|
280
|
140
|
|
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1 lettera e).
|
|
|
|
Nota:
|
|
|
|
Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e
organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio
privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano
le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere
autorizzati anche a favore di chi non sia medico purchè siano diretti da
medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura
medico-chirurgica, allorchè vi si erogano prestazioni sanitarie che non
comportano ricovero o degenza.
Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi
al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in
cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione.
Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute,
quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattia in atto e perciò
bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.
Gli ambulatori veterinari sono soggetti al pagamento della
tassa.
Sono esenti dal pagamento della tassa le strutture del Servizio
Sanitario Nazionale (L. 833/1978), gli enti che abbiano scopo di beneficenza
e di assistenza sociale, nonché degli enti pubblici di assistenza.
Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio
dell'anno cui si riferiscono.
|
|
|
4
|
Autorizzazione igienico-sanitaria per
l'apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 del
T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla L. 16 giugno 1939, n. 1112):
|
|
|
|
1) Strutture ricettive alberghiere e altre
strutture ricettive
|
|
|
|
a) alberghi con 5 stelle e lusso
|
1500
|
1500
|
|
b) alberghi con 4 stelle
|
834
|
834
|
|
c) alberghi con 3 stelle
|
347
|
347
|
|
d) alberghi con 2 stelle
|
251
|
251
|
|
e) alberghi con 1 stella nei Comuni
con popolazione:
|
|
|
|
superiore a 50.000 abitanti
|
113
|
113
|
|
fino a 50.000
|
30
|
30
|
|
f) affittacamere, alberghi diurni nei
comuni con popolazione:
|
|
|
|
superiore a 50.000 abitanti
|
40
|
40
|
|
fino a 50.000 abitanti
|
15
|
15
|
|
2) Esercizi per la somministrazione di
alimenti nei comuni con popolazione:
|
|
|
|
superiore a 50.000 abitanti
|
130
|
130
|
|
fino a 50.000 abitanti
|
30
|
30
|
|
3) Esercizi per la somministrazione di
bevande nei comuni
|
|
|
|
superiore a 100.000 abitanti
|
85
|
85
|
|
superiore a 50.000 abitanti
|
45
|
45
|
|
superiore a 10.000 abitanti
|
30
|
30
|
|
fino a 10.000 abitanti
|
15
|
15
|
|
D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 art. 1 D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, art. 27
|
|
|
|
Nota:
Per le classificazioni degli alberghi valgono le norme di cui
alla legge 17 maggio 1983, n. 217.
L'autorizzazione occorre anche per le dipendenze staccate
dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo queste, esercizi a sé
stanti.
Per la classificazione degli esercizi per la somministrazione
degli alimenti e delle bevande e per il rilascio delle relative licenze
valgono le norme di cui al D.M. 22 luglio 1977 (Gazz. Uff. n. 246 del 9
settembre 1977) nonché dell'art. 32 del D.M. 375/1988.
Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di alimenti i
ristoranti, le trattorie, le osterie con cucina, le pizzerie, le tavole calde
ed esercizi similari.
Rientrano fra gli esercizi per la somministrazione di bevande i
caffè-bar, gli spacci, le mescite e gli esercizi per la vendita di bevande
analcoliche.
Se le sopraindicate attività (alberghiera e di somministrazione
di alimenti e di bevande) sono esercitate unitariamente nello stesso
edificio, dalla stessa persona fisica o giuridica e sono dirette
esclusivamente agli utenti dell'attività principale, la relativa
autorizzazione igienico-sanitaria è soggetta alla sola tassa di rilascio ed
annuale dovuta per l'attività principale; in mancanza di alcuno dei predetti
requisiti le autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte per ciascuna delle
attività esercitate sono soggette alle tasse di rilascio ed annuali dovute
per le singole attività.
Allorchè le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base
alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31
dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati
pubblicati dall'ISTAT.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio
dell'anno cui si riferisce.
|
|
|
TARIFFA DELLE TASSE
SULLE CONCESSIONI REGIONALI CACCIA E
PESCA
N°
|
Indicazione degli atti soggetti a tassazione
|
Tassa di rilascio euro
|
Tassa annuale euro
|
5
|
La disciplina delle tasse di concessione
in materia di caccia è dettata dall'art. 53 della legge regionale 13 agosto
1998, n. 27, che di seguito integralmente si riporta:
Art. 53
1.
Per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti
dalla presente legge, è istituita la tassa di concessione regionale per il
rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.
2. La
tassa di concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo
annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di
caccia per poter esercitare l'attività venatoria.
3.
L'importo della tassa di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo
della licenza è pari al 50 per cento dell'importo vigente della tassa di
concessione er"Times New Roman"e per il rilascio o il rinnovo annuale
della licenza di caccia di cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e
successive modificazioni.
4. Agli
effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il
periodo di dodici mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A
partire dall'anno successivo a quello di rilascio, o rinnovo della licenza
per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e
regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti
possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio
rinnovo della licenza, conservando le ricevute dell'anno precedente al fine
di esibire in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al
giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.
Nel
caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi successivi alla scadenza
annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima
scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.
5. La
tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci
all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia prima dell'inizio della
stagione venatoria.
6. La
tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività
venatoria esclusivamente all'estero.
7. La
tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante
l'anno.
8. Sono
altresì assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da
effettuare entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono:
a) i
centri privati di riproduzione della fauna selvatica di allevamento o allo
stato naturale;
b) le
aziende faunistico-venatorie;
c) le
aziende agri-turistico-venatorie;
d)
gli appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 22, comma 6.
Il
versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale
intestato alla Tesoreria regionale.
9.
Con l'entrata in vigore della presente legge, le tasse di concessione
regionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e
successive modifiche e della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da
corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sono stabilite nella
seguente misura:
-
abilitazione venatoria
-
centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
-
centrri privati di riproduzione di fauna di allevamento di cui all’art. 16,
comma 7, lett. a) e b)
-
aziende faunistico – venatorie per ogni ettaro o frazione di esso
-
autorizzazione di appostamento fisso ai sensi dell’art. 22, comma 6, per ogni
anno
10.
Inoltre, quale tassa di nuova istituzione, viene determinata con la presente
legge la concessione di aziende agri-turistico venatorie in euro 5,16 per
ettaro per il rilascio e/o il rinnovo annuale.
11.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al
decreto legislativo n. 230 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni.
|
65
557
557
12,53
112
|
65
557
557
12,53
112
|
6
|
Licenza per la pesca nelle acque interne
rilasciata ai termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e
successive modificazioni:
|
|
|
|
Tipo A: licenza per la pesca con tutti
gli attrezzi
|
63
|
63
|
|
Tipo B: licenza per la pesca con canna
con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non
superiore a m 1,50
|
32
|
32
|
|
Tipo C: licenza per la pesca con
canna, con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m 1,50
|
20
|
20
|
|
Tipo D: licenza per gli stranieri per
l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami;
tirlindana e bilancia di lato non superiore a 1,50
|
17
|
|
|
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).
|
|
|
|
Nota:
|
|
|
|
Le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 6 anni dalla data
di rilascio; quella di tipo D ha la validità di 3 mesi.
Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può
rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il
pagamento della relativa tassa e sopratassa.
Alle tasse sopraindicate è aggiunta la
sopratassa annuale:
per le licenze di tipo A; euro 24
per le licenze di tipo B; euro 13
per le licenze di tipo C; euro 6
da ripartire fra le amministrazioni provinciali,
le associazioni dei pescatori sportivi, le associazioni regionali cooperative
di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con
provvedimenti del Consiglio regionale.
Il versamento della tassa e della sopratassa annuali deve essere
effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di
rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si
eserciti la pesca, il tributo (tassa e sopratassa) non è dovuto.
|
|
|
7
|
Autorizzazione per la pesca nelle
acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica
aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio
ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 735)
|
19
|
19
|
|
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lettera p).
|
|
|
|
Nota:
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio
dell'anno cui si riferisce.
|
|
|
TARIFFA DELLE TASSE
SULLE CONCESSIONI REGIONALI TURISMO E INDUSTRIA
ALBERGHIERA
N°
|
Indicazione degli atti soggetti a tassazione
|
Tassa di rilascio euro
|
Tassa annuale euro
|
8
|
Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2
della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio d'uno dei seguenti
complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:
|
|
|
|
a) campeggi e villaggi turistici
|
|
|
|
- con quattro stelle
|
280
|
280
|
|
- con tre stelle
|
170
|
170
|
|
- con due stelle, nei comuni con popolazione:
|
|
|
|
1) superiore a 50.000 abitanti
|
90
|
90
|
|
2) fino a 50.000 abitanti
|
25
|
25
|
|
- con una stella, nei comuni con popolazione:
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1) superiore a 50.000 abitanti
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40
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40
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2) fino a 50.000 abitanti
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15
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15
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b) altri allestimenti in genere che
non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975,
convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni
ivi compresi
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residence, agriturismo se dotati di
posti letto, bed and breakfast
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50
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50
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Nota:
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Se le autorizzazioni comprendono anche l'esercizio di
somministrazione di bevande e/o alimenti, sono dovute anche le tasse sulle concessioni
regionali previste al n. 4, punti 2 e 3, della presente tariffa.
Allorchè le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base
alla popolazione, va fatto riferimento alla popolazione residente al 31
dicembre del penultimo anno cui esse si riferiscono, quale risulta dai dati
pubblicati dall'ISTAT.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio
dell'anno cui si riferisce.
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9
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Licenza per aprire e condurre agenzie
di viaggio nei comuni con popolazione:
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a) fino a 10.000 abitanti
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102
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52
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b) da 10.001 a 20.000 abitanti
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200
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102
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c) da 20.001 a 50.000 abitanti
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402
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200
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d) da 50.001 a 100.000 abitanti
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601
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302
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e) da 100.001 a 500.000 abitanti
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1000
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501
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f) oltre 500.000 abitanti
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1666
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834
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D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, comma 2, lettera f)
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, articoli 56 e 56, n. 2
Legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 9.
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Nota:
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Il rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche
straniere è subordinato al nulla-osta dello Stato, sentita la Regione.
Non hanno bisogno dell'autorizzazione e quindi non sono nemmeno
tenute al pagamento della tassa le aziende che si occupano esclusivamente
della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.
Oltre al pagamento della tassa di apertura, i titolari delle
agenzie sono tenuti a prestare la cauzione di cui all'art. 14 del R.D.L. 23
novembre 1936, n. 2523, e dell'art. 9 della legge 217/83 nella misura fissata
con legge regionale in relazione al tipo di attività per cui viene rilasciata
l'autorizzazione.
L'autorizzazione è valida anche per le succursali o filiali
situate nella stessa o in altre località della regione.
In tal caso gli interessati dovranno corrispondere la tassa
regionale nella misura di cui alla lettera f).
Le succursali e le filiali, anche con gestione non autonoma,
delle agenzie aventi la sede principale in altra regione sono tenute a
munirsi di distinta licenza da rilasciarsi dalla regione, con conseguente
pagamento della relativa tassa. In caso di due o più succursali e filiali si
applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
L'autorizzazione regionale è subordinata al nulla-osta della
competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene
all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni (art. 9, comma 5, legge 217/83).
La tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che comporti
modifica alla titolarità dell'autorizzazione originaria.
Le tasse di rilascio ed annuali sono dovute in base alla
popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno cui si riferiscono,
quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio
dell'anno cui si riferisce.
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TARIFFA
DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI TRASPORTI
N°
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Indicazione degli atti soggetti a tassazione
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Tassa di rilascio euro
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Tassa annuale euro
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10
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Concessione, tanto provvisoria che
definitiva, di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e
durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere
saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e articoli
45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771:
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1) autoservizi con frequenza giornaliera
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393
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393
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2) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per
settimana
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237
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237
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3) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana
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80
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80
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4) concessioni di servizi automobilistici di gran turismo
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a) autoservizi con frequenza giornaliera
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237
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237
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b) autoservizi con frequenza non superiore a quattro giorni per
settimana
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144
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144
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c) autoservizi con frequenza non superiore a due giorni per settimana
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49
|
49
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5) autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per
ciascun anno di durata della concessione
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10
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6) autoservizi concessi per brevi periodi di tempo, in occasione di
particolari contingenze:
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a) per il primo giorno di validità
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12
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b) per ogni giorno ulteriore di validità
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5
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D.P.R. 14 gennaio 1972,
n. 5, art. 1, secondo comma, lettera b).
D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, art. 84
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Nota:
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Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive,
autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre,
la misura della tassa è ridotta a metà.
Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che
presentano le caratteristiche dell'art. 12 della legge 28 settembre 1939, n.
1822.
La disciplina del contributo di sorveglianza è dettata dall'art.
36 della legge regionale 31 maggio 2001 e successive modificazioni e
integrazioni.
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TARIFFA DELLE
TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI ARTI
E MESTIERI
N°
|
Indicazione degli atti soggetti a tassazione
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Tassa di rilascio euro
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Tassa annuale euro
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11
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Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi
regionali per l'esercizio di arti e mestieri
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32
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D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, art. 63, lettera c).
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