Art. 1
1. All'articolo 2 della legge regionale 1°
settembre 1993, n. 21 "Iniziative regionali a sostegno delle cooperative
sociali e norme attuative della legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina
delle cooperative sociali" è
inserito il seguente comma 3 bis:
"3
bis Sono ammesse cooperative sociali
che esercitano contestualmente le attività di cui ai punti a) e b)
dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle
cooperative sociali", nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)
le tipologie di
svantaggio e/o le aree di intervento indicate nell'oggetto sociale devono
essere tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento
delle finalità attribuite alle cooperative sociali ex articolo 1 della legge 8
novembre 1991, n. 381;
b)
il collegamento
funzionale tra le tipologie di cui ai punti a) e b) dell'articolo 1 della legge
8 novembre 1991, n. 381 deve essere chiaramente indicato nello statuto sociale;
c)
l'organizzazione
amministrativa delle cooperative sociali deve consentire la netta separazione
fra le gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta
applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa”.
Art. 2
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge
regionale 1° settembre 1993, n. 21, sono inseriti i seguenti periodi:
"Le cooperative sociali a
scopo plurimo di cui all'articolo 2, comma 3 bis, saranno iscritte sia nella
sezione A sia nella sezione B. La verifica delle condizioni necessarie per
l'ammissibilità dell'operato di queste cooperative sociali è demandata agli
organi di vigilanza competenti. La Regione potrà, attraverso l'Assessorato
regionale al lavoro, esprimere il proprio parere in ordine al permanere della
condizione indicata all’articolo 2, comma 3 bis, lettera a), al ricevimento del
verbale di ispezione trasmesso ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 ".
2. La prima alinea del comma 4 dell'articolo 4 della legge
regionale 1° settembre 1993, n. 21 è
così sostituita:
"- atto costitutivo e statuto che specifichi
l'oggetto dell'attività rientrante nell'una e/o nell'altra tipologia descritta
ai commi 1, 2 e 3 bis dell'articolo 2. Per le cooperative sociali a scopo
plurimo, di cui all’articolo 2, comma 3 bis, lo statuto sociale deve prevedere
espressamente il collegamento funzionale tra le attività di cui ai punti a) e
b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 ".
Data
a Bari, addì 11 febbraio 2001