Art. 1
(Finalità)
1. La
presente legge detta norme di indirizzo per la tutela dell’ambiente esterno e
abitativo, per la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti
all’inquinamento acustico proveniente da sorgenti sonore, fisse o mobili, e per
la riqualificazione ambientale.
2. Tali
finalità vengono operativamente perseguite attraverso la zonizzazione acustica
del territorio comunale con la classificazione del territorio medesimo mediante
suddivisione in zone omogenee dal punto di vista della destinazione d’uso,
nonché la individuazione delle zone soggette a inquinamento acustico e
successiva elaborazione del piano di risanamento.
3. Sono
esclusi dal campo di applicazione della presente legge gli ambienti di lavoro,
le attività aeroportuali e quelle destinate alla difesa nazionale.
4. La
classificazione del territorio comunale concerne la ripartizione dello stesso
in sei zone, classificate secondo quanto disposto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 1° marzo
1991, come di seguito riportato:
1) classe I, aree particolarmente protette:
aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro
utilizzazione, comprendenti le aree ospedaliere, le aree scolastiche, le aree
destinate al riposo e allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di
particolare interesse urbanistico, le aree di parco;
2) classe II, aree destinate ad uso
prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da
traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata
presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e
artigianali;
3) classe III, aree di tipo misto: aree urbane
interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media
densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e uffici, con
presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali, aree rurali
interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
4) classe IV, aree di intensa attività umana:
aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali, artigianali e
uffici; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie;
5) classe V, aree prevalentemente industriali:
aree miste interessate prevalentemente da attività industriali, con presenza
anche di insediamenti abitativi e attività di servizi;
6) classe VI, aree esclusivamente industriali: aree
esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti
abitativi.
Art. 2
(La zonizzazione acustica del territorio)
1. La
zonizzazione acustica del territorio comunale, vincolandone l'uso e le modalità
di sviluppo, ha rilevanza urbanistica e va realizzata dai Comuni coordinando
gli strumenti urbanistici già adottati con le linee guida di cui alla presente
normativa.
2. La
metodologia operativa per la classificazione e zonizzazione acustica è definita
nell'Allegato Tecnico alla presente legge.
Art. 3
(Valori limite di rumorosità)
1. Per
assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, si fa
riferimento a valori limite del livello equivalente di pressione sonora
ponderato in scala "A", LeqA[dB], parametro definito dall'allegato A
del decreto del Ministro dell’ambiente
16 marzo 1998.
2. Per
ciascuna delle sei classi del territorio, riportate nell'articolo 1 della
presente legge, non dovranno superarsi i valori limite del livello equivalente
di pressione sonora ponderato in scala "A", riferiti al periodo
diurno, dalle ore 6.00 alle ore 22.00, e notturno, dalle ore 22.00 alle ore
6.00, che vengono di seguito riportati:
Classi
di destinazione d'uso del territorio
|
LeqA[dB]
Periodo diurno
|
LeqA[dB]
Periodo notturno
|
I.
aree particolarmente protette
|
50
|
40
|
|
55
|
45
|
III.
aree di tipo misto
|
60
|
50
|
IV.
aree di intensa attività umana
|
65
|
55
|
V.
aree prevalentemente industriali
|
70
|
60
|
VI.
aree esclusivamente industriali
|
70
|
70
|
3. Per
le zone non esclusivamente industriali, oltre i limiti massimi per il rumore ambientale,
sono stabilite anche le seguenti differenze, da non superare, tra il livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] del rumore
ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale):
1) 5 dB (A) per il livello continuo equivalente
di pressione ponderato (A) [Leq(A)] durante il periodo diurno;
2) 3 dB (A) per il livello continuo equivalente
di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] durante il periodo notturno.
3) La misura deve essere effettuata all'interno
degli ambienti abitativi.
Art. 4
(Competenze della Regione)
1. Nell'esercizio delle funzioni e compiti riservati alla
Regione di cui all'articolo 12 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17,
la stessa provvede, altresì, a:
1) tenere e aggiornare, all'interno del sistema
informativo ambientale, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione
ambientale (ARPA), la banca dati rumore, comprensiva della tipologia e
dell'entità delle sorgenti sonore presenti sul territorio;
2) approvare, sulla base dei piani di
risanamento comunali e nel rispetto dei criteri di priorità di cui al
successivo articolo 5, il piano di intervento per il risanamento
dall'inquinamento acustico di cui al successivo articolo 11;
3) stabilire, per specifiche parti del
territorio regionale nelle quali è necessario assicurare una speciale
protezione dell'ambiente dal rumore, eventuali limiti massimi di livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] inferiori a
quelli previsti dal d.p.c.m. 1° marzo 1991;
4) approvare i piani di prevenzione,
conservazione, riqualificazione ambientali per le parti del territorio
regionale nelle quali si ritenga necessario limitare o prevenire un aumento
dell'inquinamento acustico derivante da sviluppo urbano, industriale, di
infrastruttura o nelle quali sia necessario assicurare una particolare
protezione dell'ambiente;
5) fissare i limiti massimi del livello
continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] per le attività
temporanee e ricreative svolte all'aperto, soggette ad autorizzazione sindacale
in deroga al d.p.c.m. 1° marzo 1991;
6) tenere e aggiornare, su base semestrale,
l'Albo dei tecnici competenti alle misurazioni fonometriche di cui all'articolo
2 della legge 28 ottobre 1995, n. 447.
Art. 5
(Piano regionale di risanamento)
1. La
Giunta regionale, nell'ambito del piano triennale per l'ambiente di cui
all'articolo 4 della l.r. 17/2000, adotta, sentito il Consiglio regionale, il
piano regionale degli interventi per il risanamento acustico utilizzando i
fondi messi a disposizione dallo Stato o dall'Unione Europea, oltre che
eventuali propri fondi, stanziati nelle leggi di bilancio.
2.
Nella redazione del piano sono stralciati gli interventi programmati dai
Comuni, finanziati con i proventi delle sanzioni amministrative.
Art. 6
(Interventi di risanamento acustico: criteri di priorità)
1. La
Regione, ai fini dell'adozione del piano regionale degli interventi per il
risanamento acustico, adotta i seguenti criteri di priorità con i conseguenti
punteggi:
A. Interventi previsti nelle aree:
a) ospedaliere - punti 8;
b) scolastiche - punti 6;
c) particolarmente protette o prevalentemente
residenziali - punti 5;
d) di tipo misto - punti 4;
e) di intensa attività umana - punti 3;
f) prevalentemente industriali - punti 2;
g) esclusivamente industriali - punti 1.
B: Interventi conseguenti a superamento del limite massimo
di Leq in dB(A) per ogni area:
a) superi di 2 dB (A) – punti 1;
b) superi di 4 dB (A) – punti 2;
c) superi di 6 dB (A) – punti 3;
d) superi di 8 dB (A) – punti 4;
e) superi di 10 dB (A) – punti 5.
C. Interventi interessanti un numero di abitanti e/o
utenti:
a) da 0 a 100 unità - punti 1;
b) da 101 a 1.000 unità - punti 2;
c) da 1.001 a 10.000 unità - punti 3;
d) da 10.001 a 50.000 unità - punti 4;
e) oltre 50.000 - punti 5.
Art. 7
(Competenze della Provincia)
1.
Nell'esercizio delle funzioni e compiti assegnati alle Province di cui all'articolo
13 della l.r. 17/2000, le stesse provvedono, altresì, a:
1) approvare la zonizzazione
acustica e i piani di risanamento dei Comuni, entro tre mesi dalla
presentazione degli stessi;
2) adottare, in caso di
contrasto tra i Comuni interessati, la zonizzazione acustica relativamente ad
aree contigue tra i Comuni stessi;
3) realizzare e gestire, su
tutto il territorio provinciale, avvalendosi dell'ARPA, sistemi di monitoraggio dell'inquinamento
acustico.
Art.8
(Competenze del Comune)
1.
Nell'esercizio delle funzioni e compiti attribuiti ai Comuni di cui
all'articolo 14 della l.r. 17/2000, gli stessi provvedono, altresì, a:
1) procedere alla zonizzazione acustica del
territorio, provvedendo alla sua trasmissione alla Provincia per l'approvazione;
2) adottare e trasmettere alla Provincia, per
l'approvazione, i piani di risanamento di cui al successivo articolo 9;
3) esercitare le funzioni di vigilanza e
controllo su sorgenti sonore mobili e temporanee;
4) approvare, avvalendosi dell'ARPA, i piani di
risanamento delle imprese di cui al successivo articolo 10;
5) eseguire campagne di misura del rumore
procedendo all'analisi dei dati raccolti e alla valutazione del disturbo, con
lo scopo di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul
territorio;
6) adottare ordinanze per il ricorso temporaneo
a speciali forme di contenimento e riduzione di tutte le emissioni sonore,
inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.
Art. 9
(Adempimenti e poteri sostitutivi)
1.
Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
Comuni provvedono alla zonizzazione acustica del proprio territorio secondo i
criteri indicati nella presente legge e, in ogni caso, nel rispetto
dell'assetto urbanistico del territorio.
2. In
ipotesi di contrasti tra Comuni limitrofi, relativi a zone contigue, la
zonizzazione, limitatamente a tali zone, è operata negli stessi termini
temporali, dalla Provincia, sentiti i Comuni interessati.
3. In caso
di mancato adempimento della Provincia e dei Comuni, provvede la Regione, per
il tramite dell'Assessorato all'ambiente, attraverso la nomina di commissari ad
acta.
Art. 10
(Piani di risanamento comunali)
1. Al
fine di consentire l'adeguamento ai limiti di cui all'articolo 4, i Comuni
adottano piani di risanamento, assicurando il coordinamento con il piano urbano
del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. I
piani devono specificare, previa rilevazione della tipologia ed entità dei
rumori presenti sul territorio, effettuata tramite tecnici competenti, le zone
da risanare, con l'indicazione degli interventi da effettuare, la stima della
popolazione interessata a ogni intervento, i soggetti tenuti all'intervento di
risanamento, individuati tra i titolari dell'attività dal cui esercizio si
genera la sorgente sonora, le modalità e i tempi per il risanamento ambientale,
anche attraverso la delocalizzazione delle attività interessate, la stima degli
oneri finanziari necessari, le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza
per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
3. I
Comuni trasmettono i piani di risanamento alla Provincia per l'approvazione e,
successivamente, alla Regione per la redazione del piano regionale di cui
all'articolo 5.
Art. 11
(Piano di risanamento delle imprese)
1. Le
imprese verificano, entro tre mesi dall'approvazione della zonizzazione
comunale, la rispondenza dei valori delle proprie emissioni sonore con i limiti
previsti dalla presente normativa e ne danno informazione al Comune mediante
autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. In
caso di esito negativo, l'impresa si adegua ai limiti imposti mediante apposito
piano di risanamento, entro i successivi sei mesi, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 2, comma 3, del d.p.c.m. 1° marzo 1991.
3. Il
piano di risanamento, autocertificato ai sensi della legge 15/1968, è trasmesso
ai Comuni competenti per territorio.
4. I
Comuni, avvalendosi dell'ARPA, approvano, entro novanta giorni dalla loro
presentazione, i piani di risanamento acustico, verificandone la compatibilità
con la zonizzazione acustica comunale e trasmettendo alla Provincia, in caso di
esito positivo, le risultanze ai fini dei successivi controlli.
Art. 12
(Nuove attività imprenditoriali)
1. Per
l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o
modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore
ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A)
durante il periodo notturno, l'impresa deve presentare alla Provincia apposita
relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il
rispetto dei limiti di cui alla presente normativa.
Art. 13
(Prevenzione dell'inquinamento acustico da traffico
veicolare)
1.
Nella costruzione di nuove strade e nelle opere di ristrutturazione di quelle
esistenti, devono essere utilizzate tecnologie tali da consentire il
contenimento o la riduzione del livello equivalente di pressione sonora
ponderato (A) [Leq(A)] al valore limite stabilito dalla legge. Gli enti
appaltanti sono incaricati del controllo e verificano la conformità della
progettazione e dell'esecuzione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei
trasporti ai criteri emanati dai Ministeri competenti. Il livello continuo
equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] prodotto dal traffico
veicolare non deve superare i limiti di zona.
Art. 14
(Prevenzione
dell'inquinamento acustico prodotto dai mezzi di trasporto pubblico)
1. Le
società concessionarie di trasporti pubblici urbani ed extraurbani, operanti
nella regione, devono utilizzare veicoli il cui livello sonoro non superi i
limiti posti dalla normativa dell’Unione europea.
2. Il
parco macchine esistente deve essere progressivamente adeguato, adottando
meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso. A tal fine,
le società concessionarie di trasporti pubblici urbani e le società
concessionarie di trasporti pubblici extraurbani presentano rispettivamente al
Comune ovvero alla Provincia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il piano di adeguamento del parco macchine
esistente da realizzare entro i successivi tre anni.
Art. 15
(Prevenzione
dell'inquinamento acustico negli edifici)
1. Le
costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi
edifici a uso industriale e residenziale devono essere progettate ed eseguite
secondo le disposizioni della presente legge e delle relative prescrizioni tecniche.
2. Il progetto delle opere di cui al comma 1 deve essere
corredato di una relazione asseverata da un tecnico competente secondo quanto
previsto dalle prescrizioni tecniche di cui al medesimo comma, da presentarsi
al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire.
3. Il
Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica
la conformità delle opere alla relazione di cui al comma 2.
Art. 16
(Attività
all'aperto)
1. Gli impianti,
le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in
attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono
all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa
dell’Unione europea e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti
indicati nella presente legge.
2. Le
attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che comportano emissione di
rumore, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 e non possono
essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8.00 - 24.00. Le emissione
sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato (A) [Leq (A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non
possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e
15.00 - 19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 19.00 -
24.00.
3. Il
Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o
per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto
stabilito dal comma 2, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure
necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la AUSL competente.
Art. 17
(Attività
temporanee)
1. Le
emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o
da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3
e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo
deroghe autorizzate dal Comune.
2. Le
emissioni sonore di cui al comma 1, in termini di livello continuo equivalente
di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio
più esposto, non possono, inoltre, superare i 65 dB(A) negli intervalli orari
9.00 - 12.00 e 15.00 - 22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00
e 22.00 - 24.00. Il Comune interessato può concedere deroghe, su richiesta
scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure
necessarie a ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.
3. Le
emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli
intervalli orari 7.00 – 12.00 e 15.00 – 19.00, fatta salva la conformità dei
macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione europea e
il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe
autorizzate dal Comune.
4. Le
emissioni sonore di cui al comma 3, in termini di livello continuo equivalente
di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio
più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di
cui sopra. Il Comune interessato può concedere deroghe su richiesta scritta e
motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a
ridurre il disturbo sentita la AUSL competente.
Art. 18
(Sanzioni
amministrative)
1. Per
l'inosservanza delle disposizioni delle presente legge si applicano le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
1) da 500 Euro a 2.600 Euro per il superamento dei limiti
previsti dall'articolo 3;
2) da 360 Euro a 1.100 Euro per il mancato deposito del
piano di risanamento di cui all'articolo 11;
3) da 50 Euro a 310 Euro per la mancata presentazione alla
Provincia della relazione tecnica di cui all'articolo 12;
4) da 260 Euro a 1.100 Euro per il superamento dei limiti,
espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora
ponderato (A) [Leq(A)], previsti dagli articoli 16 e 17;
5) da 1.100 Euro a 4.700 Euro per il mancato adeguamento
alle speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore
secondo quanto previsto dall'articolo 8, lett. f);
6) da 1.600 Euro a 4.700 Euro per la mancata presentazione
ovvero per la mancata realizzazione del piano di adeguamento del parco macchine
esistente di cui all'articolo 14.
2. All'accertamento, alla contestazione e alla riscossione
delle violazioni di cui al comma 1 provvedono i Comuni, che utilizzano i
proventi delle sanzioni medesime per il finanziamento dei piani di risanamento.
Art. 19
(Norme
transitorie)
1. Le
eventuali direttive e prescrizioni tecniche in attuazione della presente legge
verranno impartite dalla Giunta regionale sulla base di apposito parere
dell'ARPA.
2. I
Comuni che hanno già provveduto alla zonizzazione acustica del proprio
territorio sulla base di quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, del d.p.c.m.
1° marzo 1991 ne verificano la rispondenza ai criteri individuati dalla
presente legge entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dandone comunicazione alla Provincia.
3. In
caso di esito negativo, i Comuni adeguano la zonizzazione, entro i nove mesi
successivi.
Data a Bari, addì
12 febbraio 2002
ALLEGATO TECNICO
Modalità
operativa per la classificazione e zonizzazione acustica del territorio
1.
Individuazione delle classi
1.1
Classe I - Aree particolarmente protette
1.1.1 Le aree appartenenti alla
classe I godono di particolare protezione ambientale dal punto di vista acustico,
in quanto la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione.
Rientrano in queste aree quelle destinate ad ospedali, case di cura, scuole, al
riposo e allo svago, alla residenza di tipo rurale, a parchi pubblici,
nazionali e regionali con l'eccezione delle parti edificate, a riserve
naturali, a verde in generale nonché, quando necessario in relazione alle
esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico.
1.1.2 Sono escluse dalla classe
I le piccole aree verdi di quartiere e
le aree destinate a verde sportivo, per le quali la quiete non è un elemento
strettamente indispensabile per la loro fruizione, nonché le strutture
scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazione e ad uffici.
Tali aree e strutture seguono la
classificazione della zona di cui fanno parte ovvero della zona cui
appartengono gli edifici che le inglobano.
1.1.3 Nell'ambito delle aree di
classe I, è effettuata una suddivisione in tre sottozone con differente
coefficiente di priorità, da utilizzare in fase di predisposizione di eventuali
piani di risanamento:
Ia)
aree ospedaliere;
Ib)
aree scolastiche;
Ic)
aree a verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete.
1.1.4 Le aree ospedaliere e gli
edifici scolastici, collocati in prossimità della viabilità principale,
ricadenti all'interno delle fasce di rispetto della viabilità stessa,
mantengono la propria classe e, trattandosi di aree da tutelare, potranno
richiedere interventi di bonifica acustica.
1.1.5 Nel caso di aree rurali, queste sono inserite nella
classe 1, tranne che non risulti esservi un uso estremamente diffuso di
macchine operatrici, nel qual caso sono incluse nella classe III. Diversamente,
le aree rurali, in cui si svolgono attività derivanti da insediamenti
zootecnici rilevanti o dalla trasfarmazione di prodotti agricoli, quali
caseifici, cantine, zuccherifici ed altro, sono da ritenersi attività
produttive di tipo artigianale o industriale, e classificate nelle relative
classi.
1.2 Classi II, III, IV.
1.2.1 Le classi II e III sono caratterizzate da una
distribuzione molto varia delle sorgenti di rumore, da densità di abitazioni
variabile e da differenti intensità di attività umane. Per la classificazione
di tali zone si adotteranno criteri il più possibile oggettivi, basati
sull'elaborazione di indici urbanistici e parametri insediativi.
1.2.2 Nella classe IV sono inserite le aree portuali e le
aree circostanti gli aeroporti. Fanno eccezione i piccoli campi privati per il
turismo, per l'attività sportiva, per il diporto e analoghe utilizzazioni, che
assumono la classificazione del territorio che li comprende.
Sono,
altresì, inserite nella classe IV le zone del territorio con presenza quasi
esclusiva di attività del terziario o commerciali, cioè aree caratterizzate da
intensa attività umana. ma pressoché prive di presenza abitativa. La presenza
di piccole industrie determina da sola l'appartenenza del territorio alla
classe IV.
1.3 Classi V e VI.
1.3.1 Nelle classi V e VI sono comprese le aree interessate
da insediamenti di tipo industriale.
1.3.2 Nella classe V è prevista la presenza di abitazioni e
di attività di servizio, mentre nella classe VI sono inserite solo quelle aree
monofunzionali a carattere esclusivamente industriale.
1.4
Rappresentazione cartografica
1.4.1 La zonizzazione deve essere riportata su cartografia,
anche digitale, in scala 1:10.000 e corredata da un'apposita relazione
tecnico-illustrativa che ne giustifichi le scelte. Per i centri urbani la zonizzazione
acustica deve essere riportata su cartografia, anche digitale, in scala
1:5.000, con eventuali particolari in scala 1:2.000, se necessario.
1.4.2 Per le indicazioni cartografiche si considereranno le
seguenti caratterizzazioni graficocromatiche derivate dalla UNI 9884:
Classi
di destinazione
I. aree particolarmente protette
II.aree
prevalentemente residenziali
III.
aree di tipo misto
IV.
aree di intensa attività umana
V.
aree prevalentemente industriali
VI. aree
esclusivamente industriali
|
Colore
verde
giallo
arancione
rosso
viola
blu
|
punti
linee
verticali
linee
orizzontali
tratteggio
a croce
linee
inclinate
nulla
|
2. Metodologia
operativa e classificazione: criteri generali
Ai fini della classificazione, dovrà farsi riferimento a
dati rilevabili in loco e/o derivanti da fonti statistiche ufficiali e, in
particolare, dalle informazioni di carattere socioeconomico provenienti dalle
rilevazioni decennali dell'ISTAT:
1) censimento generale della
popolazione;
2) censimento generale
dell'industria e dei servizi.
Partendo dall'elemento territoriale attraverso la sezione di
censimento, con successiva classificazione e raggruppamento delle varie sezioni
in modo da limitare il più possibile l'eccessivo frazionamento del territorio,
si procederà alla riunione di zone acusticamente omogenee.
Contemporaneamente alla zonizzazione acustica del
territorio dovranno essere predisposte carte tematiche con riferimento alla
densità di popolazione, alle infrastrutture di trasporto, alla densità di
esercizi commerciali, alla densità di esercizi artigianali ed alla presenza di
uffici.
Nella definizione delle zone acusticamente omogenee
dovranno non risultare contigue aree caratterizzate da limiti massimi per il
livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A" che
differiscano di più di 5 dB. Qualora, nelle zone già urbanizzate, non fosse
possibile rispettare tale vincolo a causa dell'effettivo uso del territorio, si
devono inserire opportune fasce di rispetto, che devono essere contenute nella
zona con limite superiore di rumore più elevato, oppure dovrà tenersi conto di
ciò nell'elaborazione dei piani di risanamento.
Verranno, inoltre, individuate aree da destinarsi a
spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, prevedendo opportune fasce di
rispetto per il suo svolgimento.
Sulla base dei criteri di effettiva fruizione del
territorio e di destinazione di piano regolatore, la classificazione delle zone
inizierà dall'identificazione delle aree corrispondenti alle classi con più
alto rischio ambientale, quali quelle con impianti industriali significativi,
porti (classi V e VI) e di quelle particolarmente protette, ospedali, scuole e
parchi pubblici (classe I).
Si individueranno, poi, le principali arterie di traffico,
strade ad intenso traffico veicolare o di grande comunicazione, linee
ferroviarie (classe IV).
La fascia parallela a strade ferroviarie dovrà essere
prevista nel caso in cui queste attraversino aree appartenenti a classi
inferiori; mentre strade e ferrovie assumeranno automaticamente la classe
corrispondente all'area attraversata nel caso di passaggio di zone di classe
superiore.
L'ampiezza delle fasce parallele a strade e ferrovie, da
classificare anch'esse in classe IV, dovrà essere determinata tenendo conto
degli schermi presenti lungo il percorso di propagazione del suono, quali
edifici, dislivelli ed altre barriere naturali. Dovranno, a tal fine, seguirsi
i seguenti criteri:
1)
nel caso di file
continue di fabbricati, la fascia si estende sino alla facciata degli edifici
compresi entro 60 metri dal margine della carreggiata;
2)
nel caso di file
continue di edifici interrotte da brevi tratti corrispondenti alle immissioni
di vie laterali, la fascia si estende lungo queste per 30 metri;
3)
nel caso di tratti
privi di insediamenti, la larghezza della fascia sarà definita in modo tale da
garantire un sufficiente abbattimento del livello di rumore, tenendo conto
anche degli schermi ed ostacoli naturali, e, comunque, non inferiore ai 100
metri dal margine della carreggiata.
3.
Metodologia operativa e classificazione: densità della popolazione ed attività
commerciali
Per la classificazione delle zone di classe II, III e IV si
terrà conto, oltre che delle caratteristiche del traffico veicolare, della
presenza di strade di grande comunicazione, linee ferroviarie, porti e piccole
industrie, della densità della popolazione, della presenza delle attività
commerciali ed artigianali. La maggiore o minore densità di popolazione ed
intensità del traffico veicolare, la limitata od elevata presenza di attività
commerciali ed artigianali saranno opportunamente stimate, al fine del l'attribuzione
delle varie zone alle classi II, III e IV per la grande rilevanza che queste
caratteristiche territoriali hanno dal punto di vista acustico.
Per quanto riguarda la densità di popolazione residente, sì
farà riferimento al numero degli abitanti riferito alla superficie unitaria di
un ettaro. Di conseguenza si riterrà:
1)
molto bassa la densità
di popolazione residente inferiore al valore corrispondente al 25° percentile
ricavabile dalla successione dei dati statistici disponibili;
2)
bassa la densità di
popolazione residente compresa tra i valori corrispondenti al 26° e 50°
percentile ricavabili dalla successione dei dati statistici disponibili;
3)
media la densità di
popolazione residente compresa tra i valori corrispondenti al 51° e 75°
percentile ricavabili dalla successione dei dati statistici disponibili;
4)
alta la densità di
popolazione residente superiore al valore corrispondente al 76° percentile
ricavabile dalla successione dei dati statistici disponibili.
Per quantificare la presenza di attività commerciali,
inserite nel contesto urbano, si può fare riferimento alla densità di esercizi
commerciali, espressa in numero di esercizi riferito alla superficie unitaria
di un ettaro o al rapporto tra l'area della superficie complessiva occupata da
queste attività e l'area della superficie della zona di censimento presa in
considerazione. Per cui si avrà:
1)
molto bassa presenza
di attività commerciali per densità di esercizi commerciali o rapporto tra
l'area della superficie complessiva occupata da attività commerciali e l'area
della superficie della zona di censimento inferiore al valore corrispondente al
25° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
2)
bassa presenza di
attività commerciali per densità di esercizi commerciali rapporto tra l'area
della superficie complessiva occupata da attività commerciali e l'area della
superficie della zona di censimento compreso tra i valori corrispondenti al 26°
e 50° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
3)
media presenza di attività
commerciali per densità di esercizi commerciali o rapporto tra l'area della
superficie complessiva occupata da attività commerciali e l'area della
superficie della zona di censimento compreso tra i valori corrispondenti al 51°
e 75° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
4)
alta presenza di
attività commerciali per densità di esercizi commerciali o rapporto tra l'arca
della superficie complessiva occupata da attività commerciali e l'area della
superficie della zona di censimento superiore al valore corrispondente al 76°
percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili.
4.
Metodologia operativa e classificazione: densità di uffici ed attività
artigianali
Per quantificare la presenza di uffici, si farà riferimento alla densità degli
stessi espressa in numero di uffici o di addetti riferito alla superficie
unitaria di un ettaro. Per cui si avrà:
1)
molto bassa presenza
di uffici per densità degli stessi inferiore al valore corrispondente al 25°
percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
2)
bassa presenza di
uffici per densità degli stessi compresa tra i valori corrispondenti al 26° e
50° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
3)
media presenza di uffici
per densità degli stessi compresa tra i valori corrispondenti al 51° e 75°
percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
4)
alta presenza di
uffici per densità degli stessi superiore al valore corrispondente al 76°
percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili.
Per quantificare la presenza dì attività artigianali, si
farà riferimento alla densità delle stesse espressa in numero di attività
artigianali riferito alla superficie unitaria di un ettaro o al rapporto tra
l'arca della superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area
della superficie della zona di censimento.
Per cui
si avrà:
1)
molto bassa presenza
di attività artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della
superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della
superficie della zona di censimento inferiore al valore corrispondente al 25°
percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
2)
bassa presenza di
attività artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della
superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della
superficie della zona di censimento compreso tra i valori corrispondenti al 26°
e 50° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
3)
media presenza di
attività artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della
superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della
superficie della zona di censimento compreso tra i valori corrispondenti al 51°
e 75° percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili;
4)
alta presenza di
attività artigianali per densità delle stesse o rapporto tra l'area della
superficie complessiva occupata da attività artigianali e l'area della
superficie della zona di censimento superiore al valore corrispondente al 76°
percentile ricavabile dalla successione dei dati disponibili.
5.
Metodologia e classificazione: densità del traffico veicolare
Riguardo alle caratteristiche del traffico veicolare, si intenderà per:
1)
traffico veicolare
locale, che caratterizza la classe II, quello che si sviluppa lungo le strade
locali, interamente comprese all'interno di un quartiere, a servizio diretto
degli insediamenti;
2)
traffico veicolare locale
o di attraversamento, che caratterizza la classe III, quello che si sviluppa
lungo le strade urbane di quartiere, comprese solo in un settore dell'area
urbana, o utilizzate per servire il tessuto urbano nel collegamento tra
quartieri, nella distribuzione del traffico delle strade di scorrimento e nella
raccolta di quello delle strade locali;
3)
traffico veicolare
intenso, che caratterizza la classe IV, quello che si sviluppa lungo le strade
urbane di scorrimento, che garantiscono la fluidità degli spostamenti
nell'ambito urbano, accolgono il traffico veicolare delle strade di quartiere e
distribuiscono quello dei tronchi terminali o passanti dalle strade
extraurbane, le tangenziali, le strade di grande comunicazione.
6.
Metodologia e classificazione: conclusioni operative
Alla classificazione delle singole zone di territorio
comunale preso in considerazione si può giungere attraverso la determinazione
di un indice numerico globale pari alla somma dei valori numerici attribuiti
agli indici parziali per ciascuno dei parametri prima considerati, che vengono
riportati nella tabella seguente:
Parametro
Valori
Densità
di popolazione
|
molto
bassa
|
bassa
|
media
|
alta
|
Volume
del traffico veicolare
|
molto
limitato
|
locale
|
attraversamento
|
intenso
|
Presenza
attività commerciali
|
molto
bassa
|
bassa
|
media
|
alta
|
Presenza
attività artigianali
|
molto
bassa
|
bassa
|
media
|
alta
|
Presenza
di uffici
|
molto
bassa
|
bassa
|
media
|
alta
|
Punteggio
|
0
|
1
|
2
|
3
|
La zona considerata sarà di classe II, se l'indice totale
non supera il valore 5; sarà di classe III, se assume valori compresi tra 5 e
11; sarà di classe IV, se il valore del parametro supera 11.
Eseguita la classificazione delle singole zone, che
compongono il territorio comunale, ai fini di eliminare o comunque ridurre
l'eventuale presenza di zone a "macchia di leopardo" dovrà procedersi
all'aggregazione di zone adiacenti tenendo conto che una zona va assorbita
nella classificazione di quelle confinanti quando queste ultime appartengono
tutte alla stessa classe e che le zone limitrofe vanno aggregate in modo tale
da raggrupparle il più possibile nella classe più bassa ipotizzabile. Per
quanto possibile, inoltre, si farà in modo che i confini delle diverse zone
acustiche coincidano con elementi fisici naturali o artificiali.