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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Storica

Anno
2002
Numero
7
Data
21/05/2002
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002 - 2004
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 21 maggio 2002, n. 61 suppl. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 226 del 19 giugno 2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 38 della presente legge
Allegati
Nessun allegato

 

TITOLO I

TITOLO I

 

NORME DI BILANCIO

Art. 1

(Stato di previsione delle entrate)

 

1.      Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2002, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28, di riforma della contabilità regionale, è approvato in euro 14.002.702.231,37 in termini  di  competenza  e  in euro 21.919.638.172,86 in termini di cassa.

 

2.      Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2002.

 

Art. 2

(Stato di previsione della spesa)

 

1.      Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2002, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 46 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale, è approvato in  euro 14.002.702.231,37 in termini di competenza e in euro 21.919.638.172,86 in termini di cassa.

 

Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese)

 

1.      E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2002 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.

 

2.      E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 2002 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2.

 

Art. 4

(Quadro generale riassuntivo)

 

1.  E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2002, di cui all’allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.

 

Art. 5

(Elenco delle spese obbligatorie)

 

1.      Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco contrassegnato come allegato 4, contenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a norma dell’articolo 49, comma 2, della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.

 

Art. 6

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine)

 

1.  Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è determinato per l’esercizio 2002 in euro 5 milioni ed è gestito a termini dell’articolo 49 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.

 

Art. 7

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

 

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è determinato per l’esercizio 2002 in euro 260 mila ed è gestito a termini dell’articolo 50 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.

 

Art. 8

(Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse)

 

1. Al fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla definizione di passività pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno stanziamento di euro 6.176.835,41 ed è gestito secondo i criteri di cui all’articolo 50, comma 2, della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.

 

Art. 9

(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa)

 

1.      Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è determinato per l’esercizio 2002 in euro 3.828.095,12 ed è gestito a termini dell’articolo 51 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.

 

Art. 10

(Fondi intersettoriali)

 

1. Il fondo per il finanziamento dei programmi e dei progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario è determinato per l’esercizio finanziario 2002 in euro 31 milioni ed è gestito a termini dell’articolo 54 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.

 

2. Il fondo per la gestione dei programmi comunitari è determinato per l’esercizio 2002 in euro 670 mila ed è gestito a termini dell’articolo 54 della l.r. n. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.

 

Art. 11

(Fondo per reiscrizione residui passivi perenti e per regolarizzazione carte contabili)

 

1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi viene determinato per  l’esercizio  finanziario  2002 in euro 203.493.056,28 ed è gestito a termini dell’articolo 95 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale.

 

2. Viene ancora iscritto, con uno stanziamento di euro 51.621.304,33, l’apposito previsto fondo destinato, secondo i criteri di cui all’articolo 10, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2001, n.14, alla regolarizzazione delle carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi dell’autorità giudiziaria, ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex Unità sanitarie locali (USL) rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e retro.

 

3. L’Assessorato alla sanità provvede, in relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giudiziari, a comunicare alle USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e rettifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa l’assenza di duplicazioni di pagamento.

 

 

Art. 12

(Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale)

 

1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dall’articolo 42 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove unità previsionale di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Unione europea (UE), nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

 

2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionale di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionale di base strettamente collegate nell’ambito della stessa funzione-obiettivo o di un stesso programma o progetto.

 

3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dalla UE, dallo Stato o da altri soggetti.

 

Art. 13

(Bilancio pluriennale)

 

1. A norma dell’articolo 26, comma 3, della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2002 – 2004, nel testo annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 26 della citata l.r. 28/2001.

 

Art. 14

(Prestito Banca europea di investimenti per il cofinanziamento dei programmi comunitari 2000-2006)

 

1.  Al fine di garantire la necessaria copertura del fabbisogno finanziario della Regione per la quota a proprio carico occorrente per sostenere gli interventi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006 di cui al Programma operativo regionale (POR), la Giunta regionale è autorizzata a fare ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea di investimenti (BEI).

 

2.  Il mutuo per spese di investimento a carico del bilancio regionale sarà contratto, secondo quanto prescritto dall’articolo 71 della l.r. 28/2001 di riforma della contabilità regionale, per un importo massimo di euro 300 milioni, in più soluzioni, a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie dalla Banca ai fini del suo intervento.

 

3.  Le risorse provenienti dall’accensione dei prestiti di cui ai commi 1 e 2 saranno utilizzate esclusivamente per il finanziamento degli interventi strutturali e assegnate all’apposito fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari.

 

4. Alla copertura degli oneri derivanti dagli atti di erogazione e quietanza di volta in volta previsti per interessi e rate di ammortamento si provvederà mediante iscrizione nei rispettivi bilanci di previsione, in appositi capitoli di spesa, delle somme occorrenti.

 

Art. 15

(Patto di stabilità interno)

 

1. E’ approvato in termini di competenza e cassa, ai sensi dell’articolo 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, il prospetto dimostrativo del patto di stabilità per l’anno 2002 di cui all’allegato 9 alla presente legge.

 

2. Nell’esercizio delle funzioni dirigenziali deve essere osservato con la massima diligenza e perizia quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

 

Art. 16

(Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia)

 

1. Ai fini del concorso degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno di cui all’articolo 1 della l. 405/2001, il complesso delle spese correnti per l’esercizio 2002, al netto degli interessi passivi e delle spese finanziate da programmi comunitari, non può superare l’ammontare degli impegni allo stesso titolo assunti nell’esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento.

 

2. I dati relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2002 saranno rilevati dai rispettivi conti consuntivi e trasmessi alla Regione Puglia ad avvenuta approvazione del conto consuntivo 2002.

 

3. Il Collegio dei revisori dei conti è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa corrente di cui al comma 1.

 

4. Eventuali sanzioni comminate alla Regione Puglia in dipendenza della mancata osservanza degli obblighi di cui al suddetto patto di stabilità interno saranno poste a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi di cui ai commi precedenti per la quota a essi imputabile.

 

 

TITOLO II

 

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO

 

Capo  I

 

Disposizioni in materia sanitaria

Art. 17

(Norme di ripianamento dei disavanzi sanitari)

 

1.  Al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario regionale per gli esercizi 2000 e precedenti, ivi compresi quelli relativi alla gestione liquidatoria 1994 e retro per la quota di disavanzo non garantita dallo Stato, restano confermate le disposizioni di cui all’articolo 16 della l.r. 14/2001 così come integrate dall’articolo 2, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2001, n.32.

 

2. Restano altresì integralmente confermate le disposizioni di cui all’articolo 2 della l.r. 32/2001 relative alla copertura dei disavanzi sanitari per l’esercizio 2001.

 

Art. 18

(Ricapitalizzazione delle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione)

 

1.  La Giunta regionale è autorizzata a fare ricorso ai mercati finanziari mediante forme di indebitamento al fine di reperire fondi da destinare alla ricapitalizzazione mediante aumento del fondo di dotazione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere per un importo massimo pari a euro 650 milioni, salvo riduzioni in funzione delle erogazioni da parte dello Stato ai sensi del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito dalla legge 28 marzo 2001, n. 129.

 

2.  Le operazioni per l’acquisizione dei fondi finalizzati alla spesa di investimento di cui al comma 1 possono realizzarsi tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, determina le condizioni e le modalità entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione, a scadenza, del capitale oggetto del prestito obbligazionario, come previsto dall’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

 

3.  Al conseguente onere relativo agli anni 2002 e successivi si farà fronte mediante specifici stanziamenti di bilancio da iscrivere in apposita unità previsionale di base.

 

4.  In relazione alle emissioni obbligazionarie di cui al comma 2 sarà istituito apposito fondo di ammortamento in cui accantonare alle scadenze previste, secondo il piano di ammortamento finanziario, le quote necessarie a garantire il versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell’operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il Tesoriere è a tal fine autorizzato ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell’operazione di copertura del rischio.

 

Art. 19

(Aziende ospedaliere – universitarie)

 

1.  La percentuale del 3 per cento e del 6 per cento prevista dall’articolo 7, comma 2, lett.d), della l. r. 32/2001 per le Aziende ospedaliere-universitarie “Ospedali riuniti” di Foggia e “Policlinico consorziale” di Bari é elevata rispettivamente al 5 per cento e 8 per cento.

 

Art. 20

(Norme integrative dell’articolo 11 della l.r. 32/2001)

 

1.  Dopo il comma 8 dell’articolo 11 della l.r. 32/2001 è inserito il seguente:

 

“8bis.      

 

Sino alla data di cui al comma 8 è consentito lo svolgimento in forma societaria delle attività di specialistica ambulatoriale da parte delle strutture e dei professionisti ammessi al transitorio accreditamento con atti della Giunta regionale con decorrenza 1° gennaio 1995, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della l. 724/1994. Le strutture e i professionisti ai quali sia stato revocato il transitorio accreditamento ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 412 ottengono il ripristino dello stesso nella struttura e forma societaria vigenti alla data del 1° gennaio 1993, ferma restando la sussistenza dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi e nei limiti temporali di cui al comma 8. La disposizione di cui al presente comma non determina variazioni in aumento del tetto regionale di remunerazione delle prestazioni. Detto tetto può essere solo variato in diminuzione per effetto delle esclusioni dai livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001. Sono escluse dall’applicazione della presente norma le strutture e i professionisti che hanno autonomamente cessato di erogare prestazioni in regime di transitorio accreditamento o per raggiunti limiti di età. Entro novanta giorni dalla data di adozione del Piano di riordino della rete ospedaliera in esecuzione dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla l. 405/2001, la Regione avvia i procedimenti ex articolo 8 ter e 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai fini delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché dell’accreditamento istituzionale.”.

 

Art. 21

(Endoprotesi)

 

1.  La deliberazione di Consiglio regionale n. 346 del 29 settembre 1998, in relazione alla prescrizione della presentazione della fattura contenuta nella deliberazione di Consiglio regionale n. 995 dell’8 marzo 1995, deve essere interpretata nel senso che l’applicazione di endoprotesi è regolata ai fini del rimborso dei relativi costi con una delle seguenti modalità:

 

a) con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG), come tale comprensiva del costo della protesi;

 

b) con la tariffa corrispondente al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG) ridotta del 20 per cento, maggiorata in misura pari al rimborso del costo sostenuto per l’acquisto della endoprotesi. Detto rimborso è ammesso nella misura del minor importo tra quello del prezzo di listino depositato presso le competenti istituzioni riferito all’anno precedente, decurtato del 25 per cento, e quello risultante dalle fatture emesse dal fornitore, al netto di note di credito ed eventuali altri abbuoni, sconti e benefici, di qualsiasi altra natura direttamente e/o indirettamente correlati a dette forniture.

 

2.  Ai fini di cui al comma 1 l’Azienda USL, al momento del riconoscimento dei rimborsi, esercita i dovuti controlli anche di natura fiscale. Le strutture transitoriamente accreditate sono tenute, ai sensi dell’articolo 8 octies del d. l.vo 502/1992 e successive modificazioni, ad adempiere al prescritto debito informativo. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le suddette modalità sono applicate con riferimento alle tariffe di cui all’articolo 20, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n.28.

 

Art. 22

(Modifiche alla legge regionale 21 novembre 1996, n. 25)

 

1.  Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, modificata e integrata dalla legge regionale 6 maggio 1998, n. 14 e dall’articolo 29 della l.r. 28/2000, è sostituito dal seguente:

 

“2. Le somme occorrenti sono assegnate in relazione allo stanziamento in bilancio sulla base delle comunicazioni trimestrali con le quali le Aziende sanitarie locali attestano l’ammontare delle richieste di rimborso pervenute.”.

 

2.  Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 25/1996 e successive modificazioni è inserito il seguente:

 

“3 bis.

Le Aziende sanitarie locali provvedono a liquidare i rimborsi ad avvenuta assegnazione delle quote attribuite.”.

 

Art. 23

(Anticipazioni agli IRCCS privati e agli enti ecclesiastici)

 

1.  Le anticipazioni mensili riconosciute agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e agli enti ecclesiastici per le prestazioni sanitarie sono erogate dalle Aziende unità sanitarie locali di competenza entro trenta giorni dall’avvenuto accredito da parte della Regione.

 

Art. 24

(Norme in materia di personale del Servizio sanitario regionale)

 

1.  Le Aziende sanitarie, per inderogabili esigenze, possono procedere all’assunzione, a tempo indeterminato, di unità di personale appartenenti alla dirigenza medica delle discipline di anestesia e rianimazione, con esclusione dei direttori di struttura complessa, neurochirurgia, radioterapia, radiodiagnostica, neuroradiologia, nonché di unità di personale appartenenti al profilo professionale (categoria D) di collaboratore tecnico sanitario-tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

 

2.  I Direttori generali procederanno alle assunzioni di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti e dei vincoli numerici e finanziari imposti dall’articolo 8 della l.r. 32/2001 e previo specifico atto autorizzativo della Giunta regionale.

 

3.  Per la realizzazione sull’intero territorio regionale del sistema di urgenza – emergenza sanitaria (118) le Aziende sanitarie sono, altresì, autorizzate all’assunzione a tempo indeterminato del personale a tal fine necessario, previo specifico atto autorizzativo della Giunta regionale.

 

4.  Dal 1° gennaio 2002 e fino alla realizzazione della programmazione regionale, attuativa della l. 405/2001, la durata dei contratti a tempo determinato disciplinati dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 per la copertura temporanea dei posti di personale del ruolo sanitario, di operatore tecnico autista di ambulanza e di ausiliario socio-sanitario addetto ai servizi sanitari non può essere superiore ai dodici mesi.

 

5.  In caso di esito positivo della verifica, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del d. l.vo 502/1992 e successive modificazioni, da parte del Collegio tecnico dei Direttori di struttura complessa, alla scadenza dell’incarico loro conferito, l’Azienda è autorizzata a prorogare il contratto in atto per un periodo di dodici mesi e comunque fino alla realizzazione della programmazione regionale attuativa della l. 405/2001.

 

6.  Entro il 31 dicembre 2002 i Direttori generali devono portare a termine la verifica dei dirigenti sanitari di cui all’articolo 15 quinquies, comma 7, del d. l.vo 502/1992 e successive modificazioni. In caso di mancato adempimento da parte dei Direttori generali la Regione provvede, in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta. La verifica positiva comporta la conferma del dirigente per ulteriori sette anni a far data dal 1° gennaio 2001.

 

7.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Aziende sanitarie devono adottare gli atti riguardanti la ridefinizione delle dotazioni organiche di cui all’articolo 23 della l.r. 28/2000, come modificato dall’articolo 8 della l.r. 32/2001. In caso di mancato adempimento della presente disposizione la Giunta regionale nomina un commissario ad acta.

 

Capo II

 

Disposizioni in materia di servizi sociali

Art. 25

(Continuità degli interventi per il sostegno delle persone con handicap grave)

 

1.  Lo stanziamento di cui al Cap. 784019 di n.i. “Continuità degli interventi per il sostegno delle persone con handicap grave – articolo 39, comma 2, lett. l) bis e l) ter, legge 104/1992” è destinato ad assicurare la continuità degli interventi realizzati con risorse statali vincolate in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 13 della legge regionale 4 maggio 1999, n.17.

 

Art. 26

(Centri di accoglienza)

 

1.  Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 26, è inserito il seguente:

 

“5 bis.

Nelle more dell’istituzione dell’Albo regionale dei centri di accoglienza, le disposizioni di cui al comma 5, fermo restando l’ammontare delle risorse rivenienti dalla legge regionale 12 maggio 1980, n. 42, nonché dall’articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1999, n.17, si applicano direttamente nei confronti dei Comuni sede dei Centri di accoglienza riconosciuti con decreto del Ministro per la solidarietà sociale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, su richiesta del Sindaco che attesta la permanenza media di duecento unità giornaliere su base annua con riferimento all’anno precedente.”

 

Capo III

 

Disposizioni per la razionalizzazione delle spese

in materia di personale

Art. 27

(Personale regionale in posizione di distacco presso le strutture di supporto agli Organi politici)

 

1.  Al personale regionale distaccato, in via continuativa, presso le Segreterie particolari del Presidente della Regione, degli Assessori regionali, del Presidente, Vice Presidente e Segretari del Consiglio regionale e dei Presidenti delle Commissioni permanenti e al personale distaccato presso i Gruppi consiliari è corrisposto un rimborso forfetario giornaliero, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e fino ad un massimo di duecentoventi giorni in un anno, pari a ventidue centesimi di euro per chilometro, comprensivo dei rimborsi riconosciuti a titolo di diaria di missione dalla normativa vigente, incluso il rimborso dei pasti eventualmente spettanti, assumendo a base del calcolo la distanza chilometrica complessiva tra il Comune di residenza e quello della sede di lavoro.

 

2.  Al personale di cui al comma 1 è, inoltre, riconosciuto l’utilizzo di un buono pasto contrattuale per ogni giornata di effettiva presenza. Nel caso di prestazione lavorativa superiore alle otto ore è riconosciuto un ulteriore buono pasto.

 

3.  Gli economi cassieri competenti provvederanno a liquidare mensilmente le somme maturate, previa presentazione di apposita certificazione attestante le effettive giornate di presenza.

 

4.  Le disposizioni di cui ai precedenti commi vengono estese a tutto il personale inviato a prestare temporaneamente la propria attività lavorativa presso uffici regionali diversi da quelli propri di rispettivo servizio e ubicati al di fuori del luogo di residenza e, comunque, nel territorio regionale.

 

5.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano solo per distanze superiori ai quaranta chilometri complessivi tra il luogo di residenza e la sede di servizio del personale. Al suddetto personale spetta, comunque, il buono pasto contrattuale.

 

6.  Le disposizioni, contenute in norme regionali, in contrasto con il presente articolo non si applicano nei confronti del personale di cui ai commi precedenti.

 

7.  Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino a quando la materia non sarà regolamentata in sede di contrattazione decentrata con le Organizzazioni sindacali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002.

 

Art. 28

(Incentivazione all’esodo del personale)

 

1.  Al fine di accelerare il processo di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, anche a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell’Autonoma area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali sottoscritto il 23 dicembre 1999, ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino all’Ente proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro sarà erogata, subordinatamente all’accettazione della proposta medesima da parte dell’Ente, una indennità supplementare pari a otto mensilità della retribuzione lorda spettante alla data della predetta risoluzione, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l’età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di sei anni.

 

2.  L’istanza di cui al comma 1 deve contenere l’indicazione della data di cessazione del rapporto di lavoro, che, in ogni caso, non può essere posteriore al 1° gennaio 2003.

 

3.  L’indennità supplementare, così come determinata al comma 1, sarà corrisposta in tre quote di pari importo da erogarsi entro il primo trimestre di ciascun anno a decorrere dal 2003.

 

4.  Ai dirigenti che, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, non abbiano ancora maturato il diritto all’accesso alla pensione ai sensi della normativa vigente si applica, altresì, il beneficio previsto dal citato articolo 17 del CCNL/1999, così come disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 458 del 12 aprile 2001 “Criteri generali per la risoluzione consensuale”, intendendosi sostituita l’età di 65 anni con la data in cui tale diritto sarà maturato sulla base della normativa vigente. Il beneficio sarà erogato alle scadenze previste dal comma 3.

 

5.  Ai fini del calcolo delle predette indennità, nonché per la definizione delle modalità e delle procedure formali, si applica, ove compatibile e non in contrasto con la presente norma, la disciplina prevista dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 458/2001.

 

6.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono estese a tutti i dipendenti della Regione che presentino istanza di cessazione dal servizio nei termini e con le scadenze previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo. La misura della indennità sarà determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro e sarà corrisposta alle scadenze di cui ai commi 3 e 4.

 

7.  La Giunta regionale è autorizzata a emanare, qualora si rendessero necessarie, apposite direttive per l’applicazione della presente norma, ivi comprese quelle relative a un eventuale scaglionamento dell’esodo dei dipendenti per inderogabili esigenze di servizio e, comunque, non posteriormente al 1° gennaio 2004. Nell’ipotesi di cui al periodo precedente la prima quota di indennità supplementare sarà corrisposta entro novanta giorni dalla data di effettiva cessazione dal servizio.

 

8.  I posti resisi vacanti a seguito dell’applicazione della presente legge sono portati in diminuzione della dotazione organica  in misura non inferiore al 50 per cento.

 

9.  Il personale dello Stato già comandato o distaccato ai sensi della legge regionale 12 aprile 1994, n.14, tuttora in servizio presso le strutture della Regione, è inquadrato, su istanza, nei ruoli regionali.

 

Art. 29

(Limiti di età per il mantenimento in servizio)

 

1.  Fino all’adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale, ai dipendenti regionali, ivi compresi quelli appartenenti all’area della dirigenza, non si applica l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e i medesimi sono collocati a riposo d’ufficio.

 

2.  E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà di richiedere il mantenimento in servizio, comunque non oltre il sessantasettesimo anno di età, per tutti coloro che non abbiano maturato i trentacinque anni di contribuzione comunque maturati.

 

Capo IV

 

Disposizioni in materia di riforma fondiaria. Ufficio stralcio ex ERSAP

Art. 30

(Integrazione dell’articolo 45 della l.r. 14/2001)

 

1.  Dopo il comma 4 dell’articolo 45 della l.r.14/2001 è inserito il seguente:

 

“4 bis.     

 

La trascrizione e la voltura catastale in favore della Regione Puglia di immobili ex ERSAP è richiesta ai competenti uffici dell’Agenzia del territorio del Ministero delle finanze, in base a decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.”.

 

2.  Dopo l’articolo 45 della l.r. 14/2001 è inserito il seguente:

 

“Art. 45 bis

 

1. La Regione procede alla alienazione degli immobili non destinati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Sin d’ora, per gli immobili indicati dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20, non alienati alla data di entrata in vigore della presente legge, gli immobili stessi, previa diffida al perfezionamento, entro novanta giorni dalla notifica delle procedure di alienazione in favore degli Enti destinatari, indicati nel citato articolo 20, comma 1, della l.r. 20/1999, possono essere alienati con le procedure dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, come convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; le attività dei Ministeri ivi descritte vengono svolte dalla Giunta regionale.”.

 

Capo V

 

Disposizioni in materia di trasporti

Art. 31

(Autorizzazione di spesa per la ricostituzione del capitale sociale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia - SEAP  s.p.a.)

 

1.      E’ autorizzata la spesa di euro 6.051.781,00 per la copertura della quota di ricostituzione del capitale sociale della partecipata Società esercizio aeroporti Puglia – SEAP  s.p.a..

 

2.      Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato il trasferimento della somma di euro 6.051.781,00.

 

3.      Alla relativa spesa si fa fronte mediante l’istituzione, con la presente legge, di specifico stanziamento di pari importo sull’apposita unità previsionale di base.

 

Art. 32

(Modifica alla legge regionale 25 marzo 1999, n.13)

 

1.  La lettera b) del comma 2 dell’articolo 18 nonché il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 13 sono abrogati.

 

Art. 33

(Contratti di servizio “ponte”)

 

1.      Al termine del comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 13/1999 sono inserite le seguenti parole:

 
“I medesimi adempimenti fanno carico rispettivamente al Sindaco, al Presidente della Provincia e alla Regione nel caso che trascorra inutilmente il periodo di due anni, nel quale il Comune può rimanere socio unico delle società rivenienti dalla trasformazione di aziende speciali o consorzi.”.

 

2.      Il termine del 30 aprile 2002 per l’approvazione del Piano triennale dei servizi (PTS) è ulteriormente differito al 30 giugno 2002.

 

Art. 34

(Accertamento idoneità del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico)

 

1.      L’accertamento e il controllo dell’idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale è regolato, per tutte le mansioni, dalle norme emanate dal Ministro dei trasporti e della navigazione con il decreto 23 febbraio 1999, n. 88.

 

Art.35

(Modifica articolo 8 l.r. 28/2000)

 

1.  Il comma 8 dell’articolo 8 della l.r. 28/2000 è sostituito dal seguente:

 

“8.      

 

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di espletamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 18 della l.r. 13/1999, è fatto divieto di autorizzare intensificazioni di programmi di esercizio che comportino maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a eccezione di quelle già sperimentate positivamente e autorizzate con corrispettivo successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 13/1999, con onere di spesa non eccedente quello sostenuto per analoga finalità a carico del bilancio 2000.”.

 

Capo VI

 

Disposizione in materia di attività produttive

Art. 36

(Attuazione della legge regionale 4 gennaio 2001, n. 3)

 

1.      L’attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 gennaio 2001, n.3 “Disciplina dei regimi regionali di aiuto”, così come modificata dalla legge regionale 10 agosto 2001, n.23, è finanziata con le entrate rivenienti dal fondo unico regionale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112 e ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 24.

 

2.      La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con propria deliberazione all’attuazione di quanto disciplinato dal comma 1.

 

 

Capo VII

 

Disposizioni in materia di foreste e caccia

Art. 37

(Sanzioni amministrative per la mancata osservanza dell’articolo 29 della l.r. 14/2001)

 

1.      Per l’inosservanza delle disposizioni dell’articolo 29 della l.r.14/2001 e del relativo regolamento regionale 18 gennaio 2002, n. 1, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

 

a) da 1.500 euro a 3.000 euro per ettaro o frazione di esso per il taglio di piante nei popolamenti forestali di cui all’articolo 2 del regolamento 1/2002;

 

b) da 70 euro a 210 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 10 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’autorizzazione prevista;

 

c) da 150 euro a 450 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 20 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’autorizzazione prevista;

 

d) da 300 euro a 900 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 30 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’autorizzazione prevista;

 

e) da 400 euro a 1.200 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 40 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’autorizzazione prevista;

 

f) da 500 euro a 1.500 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 50 cm di diametro e oltre, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell’autorizzazione prevista.

 

Le infrazioni concernenti la mancata osservanza nei tagli boschivi di altre leggi o regolamenti in materia forestale saranno sanzionate secondo le modalità da questi previste.

 

2.      All’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono gli organi direttamente designati dalle leggi, nonché i funzionari regionali di cui all’articolo 31 della l.r. 14/2001.

 

3.      L’articolo 12 del regolamento 1/2002, pubblicato sul BURP  n. 10/2002, è abrogato.

 

Art. 38

(Modifica articolo 31 legge regionale 13 agosto 1998, n.27)

 

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 è sostituita dalla seguente:

 

“b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:

- fagiano (phasianus colchicus); germano reale (anas platyrhynchos); folaga (fulica atra); gallinella d’acqua (gallinula chloropus); canapiglia (anas strepera); porciglione (rallus acquaticus); moretta (aythia fuligula); frullino (lymnocryptese rusticola); combattente (philomacus pugnax); cornacchia nera (corvus corone); cornacchia grigia (corvus corone comix); ghiandaia (garrulis glanda rulis); gazza (pica pica); volpe (vulpes vulpes).”.

 

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 27/1998 è aggiunta la seguente:

 

“d bis)* specie cacciabili dalla terza domenica di settembre all’ultimo giorno di febbraio:

- pavoncella (vanellus vanellus); marzaiola (anas querquedula); alzavola (anas crecca); codone (anas acuta); mestolone (anas clipeata); fischione (anas Penelope); moriglione (aythya ferina); colombaccio (colomba palumbus); beccaccia (scolopax rusticola); beccaccino (gallinago gallinago); tordo bottaccio (turdus philomelos); tordo sassello (turdus iliacus); cesena (turdus pilaris).

* La Corte Costituzionale, con sentenza n. 226 del 19 giugno 2003, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

 

Art.39

(Modifica articoli 6 e 9 l.r. 27/1998)

 

1. Il comma 12 dell’articolo 6 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:

 

“12. Ai membri del Comitato sono dovuti emolumenti per seduta pari a quelli previsti per la partecipazione alle sedute del Consiglio provinciale.”.

 

2.  Il comma 6 dell’articolo 29 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:

 

“6. Ai componenti delle Commissioni sono dovuti, a carico della rispettiva Provincia, gli emolumenti corrisposti ai Consiglieri delle singole Province per la partecipazione a sedute di Consiglio.”.

 

Capo VIII

 

Disposizione in materia di lavoro

Art. 40

(Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e le aree di crisi)

 

1.      Per il monitoraggio delle situazioni di tensione occupazionale e per la elaborazione delle iniziative e delle misure di coordinamento delle risorse disponibili e degli strumenti occorrenti alla realizzazione di soluzioni operative a breve e medio termine è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato per il sistema economico produttivo e le aree di crisi.

 

2.      Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce la composizione del Comitato di cui al comma 1 e procede alla nomina del Presidente e dei componenti.

 

3.  Il Presidente della Giunta regionale, con cadenza semestrale, invia ai Consiglieri regionali una relazione contenente i risultati dell’attività del Comitato di cui al comma 1.

 

Capo IX

 

Consiglieri regionali

Art. 41

(Modificazioni alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5, in attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1)

 

1.  Dopo l’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 5, sono inseriti i seguenti:

 

“Art. 2 bis

 

1. Agli Assessori regionali non Consiglieri è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, l’indennità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).

 

2. Ai predetti Assessori sono estesi, per tutto il tempo che svolgono la loro attività, i rimborsi spese, i trattamenti indennitari, i trattamenti di missione, nonché, in quanto compatibili, tutte le disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di trattamento di collocamento in aspettativa, assicurazione e pubblicità della situazione patrimoniale.

 

Art. 2 ter

 

         1. I componenti della Giunta regionale non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio regionale e sue articolazioni e rispondono alle interrogazioni, senza diritto di voto.”

 

Art. 42

(Modifica articolo 6 l.r. 5/1998)

 

1.  Il comma 3 dell’articolo 6 della l. r. 5/1998 è sostituito dal seguente:

 

“3.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2002, al Consigliere regionale, per attività connesse al mandato ma non coperte da indennità di missione, espletate nel territorio nazionale o presso le istituzioni dell’Unione europea, viene corrisposto, a titolo di concorso spese, un rimborso annuo pari all’equivalente di undici viaggi aerei andata/ritorno Bari-Roma, calcolato sulla base della tariffa piena applicata dalla compagnia di bandiera. Tale rimborso viene corrisposto in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per l’anno in corso il rimborso, decurtato da eventuali somme corrisposte per lo stesso titolo entro la data di entrata in vigore della presente legge, è liquidato nel mese successivo all’entrata in vigore della presente legge”.

 

Art. 43

(Modifica all’articolo 5 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14)

 

1.  Il secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14 si conclude con il punto dopo i termini “cessazione della carica” contenuti al quarto rigo.

 

Capo X

 

Disposizione in materia di fiere e mercati

Art. 44

(Contributo straordinario enti fieristici)

 

1.      Per gli enti fieristici a carattere regionale di Foggia e di Francavilla Fontana, di cui all’articolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22, è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente all’esercizio 2002, al capitolo 352026 “Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dell’Ascensione di Francavilla Fontana”, lo stanziamento di euro 464.811,21 come di seguito articolato:

 

a) per l’Ente Fiera di Foggia la somma di euro 413.165,52 ;

 

b) per l’Ente Fiera di Francavilla Fontana la somma di euro 51.645,69.

 

 

Capo XI

 

Disposizioni in materia ambientale

Art. 45

(Utilizzo delle aliquote destinate alla Regione per la ricerca e coltivazione di idrocarburi)

 

1.  I proventi di cui all’aliquota destinata alla Regione dall’articolo 20, comma 1 bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, così come aggiunto dall’articolo 7 della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono utilizzati per il finanziamento di opere infrastrutturali al servizio di attività economiche, all’insediamento industriale e agli interventi di miglioramento ambientale previsti, nelle aree di estrazione e adiacenti, in strumenti di programmazione negoziata.

 

2. La Giunta regionale individua gli interventi da finanziare, dando preferibilmente priorità, nell’ordine, alla realizzazione o completamento di aree comunali di insediamento industriale e/o artigianale e relativi impianti a rete, a opere infrastrutturali connesse e incubatori di impresa, a interventi di miglioramento ambientale e al completamento di aree non comunali di insediamento industriale e relativi impianti a rete, nonché a opere infrastrutturali connesse.

 

3.  Completati gli impegni già assunti in forza dell’articolo 53 della l.r. 14/1998 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000”, i proventi di cui all’aliquota già destinata alla Regione dall’articolo 20, comma 1 bis, del d. l.vo 625/1996 sono utilizzati per il finanziamento delle opere di cui al comma 1 del presente articolo.

 

Art. 46

(Modifica all’articolo 5 e alla scheda D5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19)

 

1.  Dopo il punto D4 dell’articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19, è inserito il seguente:

    

“D5 - Gravine dell’arco jonico.”.

 

2.  Nell’elenco delle schede tecniche della provincia di Brindisi allegato alla l..r. 19/1997, dopo la scheda D4 è inserita la “Scheda D5” così formulata:

 

“SCHEDA D5

 

Denominazione dell’area

Gravine dell’arco jonico

Ubicazione:

Provincia di Brindisi

Comune: Villa Castelli

Estensione Ha

Motivazioni di salvaguardia

Naturalistiche
La Gravina di Villa Castelli deriva, come le altre dell’arco jonico, da un singolare e spettacolare fenomeno carsico determinato dallo scorrimento di corsi d’acqua a carattere torrentizio su fratture della piattaforma calcarea del gradino murgiano. Esse costituiscono un importante habitat per molte specie florofaunistiche altrove scomparse o fortemente ridotte.

Il sito conserva aspetti pregevoli di habitat rupestre e di vegetazione a macchia mediterranea. In particolare è notevole la presenza della Campanula versicolor, Pistacia lentiscus, Mirthus communis, Arbutus unedo, Ceratonia siliqua, Quercus ilex, Quercus pubescens, Quercus suber, Medicago arborea.

Antropiche

Nella gravina è presente un frantoio ipogeo, tipico esempio di civiltà rupestre con finalità produttive.

Forme di protezione e gestione esistenti

Richiesta di adesione al parco delle gravine dell’arco jonico da parte dell’Amministrazione comunale con delibera n. 46 del 21 dicembre 2001.

Problemi di salvaguardia

La rinaturalizzazione del sito, realizzata sinora con fondi regionali (P.O.P. Puglia 1994-1999) e comunali, rimarrebbe incompiuta e si accentuerebbe, così, il fenomeno di degrado che ha caratterizzato la gravina prima degli interventi di recupero ambientale.

Proposta di tutela

Parco naturale regionale.

Iniziative possibili

Centro di educazione ambientale (in fase di realizzazione), museo delle tradizioni popolari e artigianali, attività formative, percorsi didattici.

Bibliografia

Studio del prof. Silvano Marchiori e del dott. Pietro Medagli del Dipartimento di “Scienze e tecnologie biologiche e ambientali” dell’Università di Lecce commissionato dal comune di Villa Castelli.”.

 

Art. 47

(Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28)

 

1.  Fino alla revisione organica, ai sensi degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28, recante norme sulla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, e allo scopo di un primo adeguamento alla disciplina recata dall’articolo 25, comma 4, della l. 448/2001, alla l.r. 28/1999 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1 dell’articolo 2 dopo le parole: “dello stesso” sono aggiunte le seguenti: “anche ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999,  n. 141”;

 

b) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 6

 

1. Con la convenzione di cui all’articolo 5, i Comuni e le Province appartenenti all’ATO istituiscono un organo comune per l’organizzazione del SII denominato ‘Autorità d’ambito’.

 

2. Sono organi dell’Autorità d’ambito: a) l’Assemblea; b) il Comitato esecutivo; c) il Presidente.

 

3. La convenzione prevista dal precedente articolo 5 stabilisce le funzioni e i compiti, le modalità di funzionamento degli organi e di costituzione del Comitato esecutivo e di nomina del Presidente, nonché l’organizzazione degli uffici dell’Autorità d’ambito. Nella medesima convenzione sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dell’Autorità d’ambito e per la copertura dei relativi costi, per i quali inizialmente si farà fronte nei termini di cui all’articolo 15. Per quanto non previsto dalla convenzione, il funzionamento degli organi dell’Autorità d’ambito è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall’Assemblea.”

 

   c) Il comma 2 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

 

“2. La Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, può avvalersi dell’Acquedotto pugliese S.p.A. per la definitiva ricognizione delle infrastrutture idriche di cui al comma 1. All’adozione degli atti formali di affidamento in uso provvederà la Giunta regionale.”;

 

d) all’articolo 16 le parole da “un unico” fino alle parole “primo affidamento della gestione del SII” sono sostituite dalle seguenti: “con l’Acquedotto pugliese S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141.”.

 

Capo XII

 

Disposizione in materia tributaria

Art. 48

(Esenzione dall’IRAP per gli enti non commerciali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale)

 

1.  Con decorrenza 1° gennaio 2002, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, i soggetti individuati dall’articolo 10 dello stesso decreto sono esentati dal pagamento dell’IRAP fermo restando, comunque, l’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate.

 

2.  I soggetti beneficiari dell’esenzione devono far pervenire alla Regione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione di cui all’articolo 11, comma 1, del d. l.vo 460/1997 ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all’articolo 10, comma 8, del medesimo decreto.

 

Capo XIII

 

Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 49

(Edilizia residenziale pubblica)

 

1. I requisiti soggettivi di chi occupa da almeno dieci anni alloggi realizzati con contributi pubblici di edilizia agevolata si intendono sussistenti qualora siano trascorsi dieci anni dall’ultimazione dei lavori.

 

Capo XIV

 

Disposizione in materia di demanio e patrimonio

Art. 50

(Modifica alle leggi regionali 12 aprile 2000, n. 9 e 28/2000)

 

1.  L’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2000, n. 9, come modificato dall’articolo 18 della l.r. 28/2000, è sostituito dal seguente:

    

“Art. 28

 

1. Al fine di agevolare lo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse, di favorire l’incremento occupazionale in tutto il territorio regionale e di attivare investimenti comunitari, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire, gratuitamente, in favore degli enti locali i beni immobili regionali già nella disponibilità o nell’uso degli stessi alla data del 12 aprile 2000. L’istanza deve essere idoneamente documentata in ordine alle finalità.

 

2. Gli enti locali devono richiedere alla Regione il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 entro e non oltre il 31 dicembre 2002.

 

3. Sono privilegiate le richieste corredate da promessa ovvero da ottenimento di contributo comunitario.

 

4. Il trasferimento dei beni immobili di cui al comma 1 ha luogo sotto l’espressa condizione che l’ente locale:

 

a) acquisisca  il bene nello stato di fatto, di diritto e di consistenza in cui il bene medesimo si trova, subentrando alla Regione nelle situazioni attive e passive;

 

b) non proceda ad alienare il bene trasferito per almeno venti anni;

 

c) non proceda a variare la destinazione d’uso pubblica o di pubblico interesse del bene trasferito per almeno dieci anni.

 

5. La consegna degli immobili è effettuata con appositi verbali che, sottoscritti dai rappresentanti delegati dagli enti locali e dalla Regione, costituiscono titolo per la conseguente trascrizione e per la voltura catastale, da eseguirsi a cura dell’ente destinatario.

 

6. Nel caso di accertata inosservanza del rispetto di una sola delle condizioni del comma 4 ovvero nel caso di accertato inutilizzo per due anni consecutivi dal trasferimento, il bene ritorna nella proprietà della Regione.

 

7. La retrocessione del bene ha luogo senza alcun aggravio per la Regione.”.

 

Capo XV

 

Disposizione in materia di opere e lavori pubblici

Art. 51

(Modifiche e integrazioni all’articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2001, n.13)

 

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 è inserito il seguente:

 

“2 bis. Restano altresì attribuite ai dirigenti delle strutture tecniche regionali periferiche le funzioni tecnico-amministrative di cui ai Testi Unici approvati con regi decreti 25 luglio 1909, n. 523 e 11 dicembre 1933, n. 1775 limitatamente alle materie di opere idrauliche e acque pubbliche.”.

 

 

Capo XVI

 

Disposizione in materia comunitaria

Art. 52

(Modifiche all’articolo 17 della l.r. 28/2001)

 

1. Il comma 5 dell’articolo 17 (Procedimento di formazione dei programmi di intervento strutturale regionale dell’UE) della l.r. 28/2001 è soppresso.

 

 

 

La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art.60 dello statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

 

            Data a Bari, addì 21 maggio 2002

 

ALL. OMISSIS