(1) Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R.
17 luglio 1981, n. 39.
Art. 1
A far tempo dal 29 luglio 1972 ai componenti ed al segretario
del comitato tecnico regionale della Puglia della Cassa per il credito alle
imprese artigiane è attribuito un gettone di presenza nella misura di L. 10.000
per ogni seduta, con il limite di un solo gettone giornaliero, e per un massimo
di due sedute mensili.
Art. 2
Ai componenti del comitato stesso residenti fuori sede verrà
corrisposto, nei termini di cui all'art. 1, il rimborso delle spese di vitto e
alloggio nella misura di L. 15.000 per ogni giornata di partecipazione alle
sedute.
Nei casi previsti dal precedente comma è dovuto altresì il
rimborso delle spese di viaggio nella misura seguente:
a) viaggi compiuti con automezzo proprio L. 55 al Km.;
b) viaggi compiuti con altri mezzi, rimborso delle spese.
Art. 3
Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge
graveranno per l'esercizio finanziario 1974 sul cap. 30 «Spese per il
funzionamento dei consigli, comitati e commissioni (art. 1 legge 7 agosto
1971, n. 685)».
Gli oneri successivi si faranno gravare sugli appositi capitoli
del bilancio regionale.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della
Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.