(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n.
78), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Per soddisfare le necessità
di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in
regime precario e di emergenza con decreto del presidente, la giunta regionale è
autorizzata ad erogare la somma di L. 3.000.000.000.
La Regione Puglia assumerà, nei limiti dello stanziamento di
cui al primo comma del presente articolo, e degli altri stanziamenti che
potranno eventualmente essere disposti con legge di bilancio, gli oneri relativi
alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi
afferenti alle autolinee suddette.
Art. 2
Le imprese titolari dell'affidamento precario dei sevizi di
autolinea, potranno usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito
degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari
ispettivi nominati dall'assessore ai trasporti e informazione, i quali
determineranno le risultanze dell'effettiva gestione che dovrà essere tenuta
separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.
Gli interventi finanziari saranno subordinati all'accertamento
del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle
leggi sociali.
Su richiesta dell'azienda affidataria, corredata di apposita
situazione finanziaria alla data di presentazione, la giunta regionale, con
deliberazione adottata su proposta dell'assessore ai trasporti e informazioni,
può deporre l'erogazione di acconti a copertura del disavanzo maturato nella
gestione degli autoservizi affidati.
Le ulteriori modalità e condizioni di tali interventi saranno
stabilite, ove occorra, con deliberazione della giunta regionale nei limiti dei
criteri sopra fissati sentita la competente commissione consiliare.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante prelevamento dell'importo di L. 3.000.000.000 mediante la
utilizzazione del cap. 210 del bilancio 1974: Interventi finanziari per la
gestione precaria e di emergenza dei servizi di autolinee del bilancio 1974 con
facoltà di utilizzazione dello stanziamento anche durante gli esercizi
successivi per gli oneri di competenza.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto della Regione Puglia.
Art. 5
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
]
L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 78), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.