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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1974
Numero
41
Data
13/12/1974
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza di servizi di autolinea.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 38, Ediz. Straord. del 17 dicembre 1974
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 (1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 78), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[Per soddisfare le necessità di trasporto delle popolazioni interessate ai servizi di autolinea affidati in regime precario e di emergenza con decreto del presidente, la giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma di L. 3.000.000.000.

La Regione Puglia assumerà, nei limiti dello stanziamento di cui al primo comma del presente articolo, e degli altri stanziamenti che potranno eventualmente essere disposti con legge di bilancio, gli oneri relativi alla copertura finanziaria dell'eventuale disavanzo di gestione degli esercizi afferenti alle autolinee suddette.

Art. 2

Le imprese titolari dell'affidamento precario dei sevizi di autolinea, potranno usufruire dell'intervento finanziario regionale a seguito degli accertamenti tecnico-contabili da espletarsi a cura di funzionari ispettivi nominati dall'assessore ai trasporti e informazione, i quali determineranno le risultanze dell'effettiva gestione che dovrà essere tenuta separatamente da quella relativa ad altri servizi delle stesse imprese.

Gli interventi finanziari saranno subordinati all'accertamento del rispetto dei contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e delle leggi sociali.

Su richiesta dell'azienda affidataria, corredata di apposita situazione finanziaria alla data di presentazione, la giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell'assessore ai trasporti e informazioni, può deporre l'erogazione di acconti a copertura del disavanzo maturato nella gestione degli autoservizi affidati.

Le ulteriori modalità e condizioni di tali interventi saranno stabilite, ove occorra, con deliberazione della giunta regionale nei limiti dei criteri sopra fissati sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento dell'importo di L. 3.000.000.000 mediante la utilizzazione del cap. 210 del bilancio 1974: Interventi finanziari per la gestione precaria e di emergenza dei servizi di autolinee del bilancio 1974 con facoltà di utilizzazione dello stanziamento anche durante gli esercizi successivi per gli oneri di competenza.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. ]

 

  L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 78), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.