La presente legge è stata abrogata
dall'art. 18, L.R.
11 febbraio 1988, n. 6, a decorrere dal
1° gennaio 1988.
ARTICOLO
1
[E' autorizzata la spesa di L.
500.000.000 per la concessione di contributi nella misura massima del 50% del
prezzo di acquisto di sementi selezionate di grani duri e di
foraggere.
I contributi possono essere
concessi a coltivatori diretti iscritti negli elenchi degli assistiti della
Cassa Mutua, ai sensi della legge n. 1136 del 22 novembre 1954 e successive,
nonché ai coltivatori lavoratori agricoli, iscritti negli elenchi
anagrafici.
ARTICOLO
2
La domanda di contributo, che
potrà essere inoltrata anche tramite le Associazioni di categoria e relativi
patronati di assistenza, deve essere indirizzata alla Regione Puglia -
Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura - competente per territorio e
pervenire al predetto Ufficio entro il 31 dicembre di ciascun anno.
La domanda, redatta su appositi
modelli predisposti dall' Assessorato all' Agricoltura, deve essere accompagnata
da un duplicato della fattura rilasciata dagli Enti abilitati alla selezione
delle sementi per grani duri e foraggere e da un certificato dal quale risulti
la iscrizione del richiedente negli elenchi della Cassa Mutua e in quelli
anagrafici.
Gli Ispettorati Provinciali
dell' Agricoltura trasmetteranno allo Assessorato regionale all' Agricoltura le
suddette domande con parere motivato entro il 31 gennaio successivo.
ARTICOLO
3
Alla liquidazione dei
contributi di cui alla presente legge si provvederà con deliberazione della
Giunta regionale su proposta dello Assessore all'
Agricoltura.
Lo stanziamento disponibile
dovrà essere ripartito in rapporto percentuale uguale tra tutti gli aventi
diritto.
ARTICOLO
4
All' onere derivante dall'
attuazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità di cui al
capitolo 324/ 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974 “ Fondo
globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione “.
La competenza della spesa
medesima e' a carico dell' esercizio finanziario in cui la presente legge sarà
perfezionata.
Nel bilancio regionale per l'
esercizio 1975 e per i successivi sarà istituito apposito capitolo denominato “
Contributi sul prezzo di acquisto di sementi selezionate di grani duri e
foraggere”, che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti
dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui Fondi di cui agli artt. 8 e
9 della legge 16 maggio1970, n. 281 e di eventuali e successive sue modifiche,
nonché con finanziamenti statali nel settore dell'
Agricoltura.
ARTICOLO
5
(Norme
Transitorie)
I benefici previsti dalla
presente legge troveranno applicazione anche per le semine effettuate entro il
31 dicembre 1974 e le relative domande, presentate con le modalità di cui all'
art. 2, dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Dette domande dovranno essere
trasmesse all' Assessorato all' Agricoltura a cura degli Ispettorati Provinciali
dell' agricoltura per i provvedimenti di competenza della Giunta regionale di
cui al precedente articolo 3 entro 30 giorni dal termine suddetto.
ARTICOLO
6
La presente legge e' dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.]
Data a Bari, addì 14 aprile 1975
La presente legge è stata abrogata
dall'art. 18, L.R.
11 febbraio 1988, n. 6, a decorrere dal
1° gennaio 1988.