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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1975
Numero
43
Data
21/05/1975
Abrogato
 
Materia
Lavori pubblici
Titolo
Norme relative alla istruttoria e ai pareri in linea tecnica per i progetti esecutivi di opere pubbliche di bonifica da realizzare con lo intervento finanziario della Regione Puglia.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 20 del 28 maggio 1975
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 (1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 36), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[È elevato a L. 300.000.000 il limite di valore della competenza, attribuita dall'art. 12 del D.P.R. 22 maggio 1967, n. 446, ai comitati tecnici provinciali per la bonifica, istituiti con R.D. 18 novembre 1929, n. 2074, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 279 e successive modificazioni ed integrazioni per l'approvazione definitiva in linea tecnica dei progetti esecutivi riguardanti opere pubbliche di bonifica da realizzare con l'intervento finanziario della Regione Puglia.

 

Art. 2

I Comitati tecnici provinciali per la bonifica sono altresì competenti ad esprimere parere definitivo in linea tecnica su progetti esecutivi, da realizzarsi con l'intervento finanziario della Regione Puglia, comportanti una spesa non eccedente i 300 milioni di lire e relativi ad opere pubbliche di bonifica, che siano stralci di progetti generali, purché su questi ultimi elaborati tecnici si sia, in precedenza, pronunciato favorevolmente il Comitato tecnico-amministrativo regionale alle OO.PP..

 

Art. 3

Sono da ritenersi definitivamente approvati in linea tecnica i progetti esecutivi, da realizzarsi con l'intervento finanziario della Regione Puglia, riguardanti opere pubbliche di bonifica che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano ottenuto il parere favorevole del Comitato tecnico provinciale o del Capo dell'Ufficio tecnico del provveditorato alle opere pubbliche, i cui importi, per effetto delle offerte in aumento in sede di appalto dei lavori o in conseguenza delle revisioni dei prezzi unitari o in dipendenza dell'applicazione dell'I.V.A., superino i limiti di competenza attribuiti all'epoca dell'istruttoria ai predetti Organi, purché l'importo aggiornato dei progetti non ecceda il limite di 300 milioni di lire.

 

Art. 4

Qualora un progetto esecutivo riguardante opere pubbliche di bonifica comprenda opere ricadenti in due o più provincie, la competenza istruttoria spetta al Genio civile o all'Ispettorato ripartimentale delle Foreste, a seconda della natura degli interventi, nella cui giurisdizione territoriale ricade la maggior parte delle opere.

 

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione . ]

 L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 36), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.