(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n.
104), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[La Regione Puglia
contribuisce annualmente all'incremento del fondo di dotazione dell'Ente
regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.) in proporzione
ai mezzi finanziari a disposizione ed ai programmi di intervento approvati.
Art. 2
All'incremento si provvederà con lo stanziamento che per ogni
esercizio finanziario sarà disposto su apposito capitolo di spesa con la legge
di approvazione del bilancio regionale dei rispettivi esercizi.
Per l'anno 1975 si provvede con lo stanziamento di lire
1.000.000.000 disposto sul cap. 273 del bilancio.
La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la
presente legge sarà perfezionata. ]
Data a
Bari, addì 29 gennaio
1976