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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1976
Numero
4
Data
29/01/1976
Abrogato
 
Materia
Trasporti
Titolo
Incremento del fondo di dotazione dell' Ente Regionale Pugliese Trasporti .
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 5, S.O del 31 gennaio 1976,
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 (1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 104), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[La Regione Puglia contribuisce annualmente all'incremento del fondo di dotazione dell'Ente regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.) in proporzione ai mezzi finanziari a disposizione ed ai programmi di intervento approvati.

 

Art. 2

All'incremento si provvederà con lo stanziamento che per ogni esercizio finanziario sarà disposto su apposito capitolo di spesa con la legge di approvazione del bilancio regionale dei rispettivi esercizi.

Per l'anno 1975 si provvede con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 disposto sul cap. 273 del bilancio.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata. ]

 

Data a Bari, addì  29 gennaio 1976