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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1976
Numero
14
Data
11/06/1976
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Norme per la composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi sanitari a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative Statali alle Regioni a Statuto ordinario.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 29 del 16 giugno 1976
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

 (1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, 73), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[Ai fini della composizione delle Commissioni giudicatrici di concorso per:

a) posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Province;

b) assunzione presso gli enti ospedalieri;

c) conferimento di sedi farmaceutiche vacanti di nuova istituzione,

si stabiliscono i sottospecificati criteri di equiparazione tra le qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato e i livelli funzionali del ruolo regionale:

Amministrazione dello Stato

Amministrazione regionale

Direttore di divisione, Direttore di sezione o qualifica inferiore

VI e VII livello funzionale

Funzionario medico

VI e VII livello funzionale

Impiegato della carriera di concetto

V livello funzionale

Impiegato della carriera d'ordine o esecutiva

IV livello funzionale

 

 

Art. 2

Fatto salvo quanto dispone la legge 18 aprile 1975, n. 148 in ordine alla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di assunzione presso gli Enti ospedalieri, le funzioni di segretario nelle Commissioni di cui al precedente articolo sono svolte da un funzionario designato dalla Regione (2) .

(2)  Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 29 dicembre 1976, n. 31 che è stata abrogata dall’art. 2 della L.R. 28/98.

 

Art. 3

In caso di impedimento dei funzionari medici regionali, laddove previsti, possono essere designati, nelle Commissioni di concorso di cui all'art. 1, gli Ufficiali sanitari titolari del Comune capoluogo della Provincia nella cui circoscrizione si svolge il concorso stesso o Ufficiali sanitari titolari di Comuni con più di 20 mila abitanti.

 

Art. 4

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili ad altre commissioni o Comitati, operanti nel settore dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, nell'ambito di competenze trasferite o delegate dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario.

Art. 5

Nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto, ostetrica condotta e veterinario condotto nonché nella Commissione di cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il componente funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile degli interni è sostituito con un componente funzionario regionale del VII o VI livello funzionale (3) .]

(3)  Articolo così modificato dal primo comma dell'art. 2, L.R. 29 dicembre 1976, n. 31che è stata abrogata dall’art. 2 della L.R. 28/98