(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A,
73), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Ai fini della composizione
delle Commissioni giudicatrici di concorso per:
a) posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e
delle Province;
b) assunzione presso gli enti ospedalieri;
c) conferimento di sedi farmaceutiche vacanti di nuova
istituzione,
si stabiliscono i sottospecificati
criteri di equiparazione tra le qualifiche dei ruoli dell'Amministrazione dello
Stato e i livelli funzionali del ruolo regionale:
Amministrazione dello Stato |
Amministrazione regionale |
Direttore di divisione, Direttore di sezione o qualifica
inferiore |
VI e VII livello funzionale |
Funzionario medico |
VI e VII livello funzionale |
Impiegato della carriera di concetto |
V livello funzionale |
Impiegato della carriera d'ordine o esecutiva |
IV livello funzionale |
|
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Art. 2
Fatto salvo quanto dispone la legge 18 aprile 1975, n.
148 in ordine alla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi
di assunzione presso gli Enti ospedalieri, le funzioni di segretario nelle
Commissioni di cui al precedente articolo sono svolte da un funzionario
designato dalla Regione (2) .
(2) Articolo così
sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R.
29 dicembre 1976, n. 31 che è stata
abrogata dall’art. 2 della L.R.
28/98.
Art. 3
In caso di impedimento dei funzionari medici regionali, laddove
previsti, possono essere designati, nelle Commissioni di concorso di cui
all'art. 1, gli Ufficiali sanitari titolari del Comune capoluogo della Provincia
nella cui circoscrizione si svolge il concorso stesso o Ufficiali sanitari
titolari di Comuni con più di 20 mila abitanti.
Art. 4
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili
ad altre commissioni o Comitati, operanti nel settore dell'assistenza sanitaria
e ospedaliera, nell'ambito di competenze trasferite o delegate dallo Stato alle
Regioni a statuto ordinario.
Art. 5
Nelle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico
condotto, ostetrica condotta e veterinario condotto nonché nella Commissione di
cui all'art. 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il componente
funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile degli interni è
sostituito con un componente funzionario regionale del VII o VI livello funzionale (3) .]
(3) Articolo così
modificato dal primo comma dell'art. 2, L.R.
29 dicembre 1976, n. 31che è stata
abrogata dall’art. 2 della L.R.
28/98