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La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 82), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Articolo unico
[Per fare fronte all'onere
finanziario per l'anno 1976 derivante dall'applicazione dell'art. 3, comma
primo, della legge
regionale 29 gennaio 1976, n. 5, valutato in complessive lire
1.850 milioni, si provvede coi fondi di pari importo stanziati nel cap. 181
dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario
1976, avente ad oggetto "Fondo regionale per l'adeguamento del trattamento
economico al personale dipendente dalle aziende private concessionarie di
pubblici servizi di autolinea"] .