(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato
A104), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[Il fondo di dotazione
dell'Ente regionale pugliese trasporti è elevato da lire 4.000 milioni a lire
7.000 milioni.
Art. 2
La giunta regionale è autorizzata a provvedere all'incremento
di lire 3.000 milioni di cui all'art. 1 coi fondi stanziati nel cap. 278 dello
stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio
1976] .