(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A,
74), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[... (2) .
(2) Sostituisce l'art. 2, L.R.
11 giugno 1976, n. 14.
Art. 2
[Nel primo comma dell'art.
5 della legge
regionale 11 giugno 1976, n. 14, le parole "medico scolastico"
sono sostituite dalle parole "veterinario condotto"] .
L'intero testo della presente
legge è stato abrogato dall'allegato A, 74), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.