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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1977
Numero
4
Data
28/02/1977
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Norme integrative alla LR n. 18 del 25- 3- 1974.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 11 del 1° marzo 1977 .
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 41), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[Il personale in servizio alla data del 15 dicembre 1976 presso la Regione Puglia, in posizione di comando, può optare per l'inquadramento nel ruolo regionale.

È escluso dal diritto all'inquadramento il personale degli enti mutualistici nonché degli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, comandato ai sensi dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, al cui trasferimento si procederà secondo le norme e con le modalità fissate da legge dello Stato.

La domanda di inquadramento deve essere presentata nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Presidente della Giunta regionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento].

 

Art. 2

[Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo precedente saranno applicate le norme della legge 25 marzo 1974, n. 18 nonché le disposizioni tranditorie in essa contenute].

 

Art. 3

[Il numero e le qualifiche del personale inquadrato ai sensi dell'art. 1 sono compresi nella tabella A e A' della legge 25 marzo 1974, n. 18] .

Art. 4

[All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge si farà fronte mediante imputazione sul cap. 14 del bilancio di previsione per l'esercizio 1977 all'oggetto: «Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo ecc.»] .

L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato B, n. 41), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.