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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1977
Numero
9
Data
21/03/1977
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Commissione consultiva regionale per la formazione professionale.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 19 del 28 marzo 1977 .
Allegati
Nessun allegato

 

 ARTICOLO 1

(1)  La presente legge è stata abrogata dall'allegato A,  40), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

Art. 1

[È costituita la commissione consultiva regionale per la formazione professionale così composta:

assessore all'istruzione della Regione Puglia, Presidente;

sovrintendente regionale scolastico;

direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

cinque esperti di formazione professionale designati dalla Giunta regionale;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

un rappresentante della Federazione degli industriali della Puglia;

un rappresentante della Federazione regionale degli agricoltori;

un rappresentante dell'Associazione sindacale-Intersind;

un rappresentante dell'Unione regionale del commercio e del turismo della Puglia;

tre rappresentanti delle organizzazioni cooperative legalmente riconosciute sul piano nazionale;

un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali dei lavoratori autonomi del settore artigiano e agricolo;

tre rappresentanti degli enti gestori di formazione professionale designati dalla Federazione regionale degli stessi;

un rappresentante dell'E.N.P.I.].

 

Art. 2

[La commissione consultiva per la formazione professionale ha i seguenti compiti:

a) consulenza delle funzioni di indirizzo e coordinamento quale attività in materia di formazione professionale;

b) esprimere pareri in merito ai piani di attività di formazione professionale e di riqualificazione dei livelli di professionalità degli operatori di detto settore;

c) proporre studi e ricerche sulla formazione professionale] .

 

Art. 3

[La commissione consultiva per la formazione professionale è costituita con decreto del Presidente della Giunta e resta in carica per la durata della legislatura] .

 

Art. 4

[I pareri espressi dalla commissione saranno sottoposti all'esame della Giunta, della competente commissione consiliare e del Consiglio] .

 

Art. 5

[Funge da segretario della commissione uno dei coordinatori di settore dell'istruzione artigiana e professionale, designato dall'assessore al ramo.

Compiti precipui del segretario sono: l'invio della convocazione della commissione, la stesura dei verbali delle riunioni, la trasmissione degli atti agli organi statutari regionali e l'archivio].

 

Art. 6

[La commissione consultiva regionale per la formazione professionale ha sede presso l'assessorato al ramo e viene convocata di volta in volta dall'assessore all'istruzione] .

 

Art. 7

[Ai componenti la commissione consultiva regionale per la formazione professionale spetta in gettone di presenza per ogni seduta secondo le norme e nei limiti previsti dalla legge regionale 24 marzo 1975, n. 27].

 

Art. 8
Norma transitoria.

[Fino a quando non sarà approvata apposita legge regionale per la compilazione dell'albo dei formatori della formazione professionale, la commissione di cui all'art. 1 della presente legge esprime parere sui criteri per la compilazione dell'albo dei formatori.

L'assessorato, sentita la commissione consiliare competente, provvede quindi alla compilazione dell'albo regionale dei formatori] .

[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione].

 L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'allegato A, n. 40), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.