(1) La presente legge è stata abrogata dall'allegato A, n.
77), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Art. 1
[A decorrere dal 1° gennaio
1977 la misura dell'indennità di funzione da corrispondere ai presidenti ed ai
componenti dei consigli di amministrazione aventi voto deliberativo degli enti
ospedalieri è determinata, come segue:
A) Ospedali regionali:
per il Presidente, L. 300.000 mensili;
per i consiglieri, L. 120.000 mensili.
B) Ospedali provinciali:
per il Presidente, L. 210.000 mensili;
per i consiglieri, L. 90.000 mensili:
C) Ospedali di zona:
per il Presidente, L. 120.000 mensili;
per i consiglieri, L. 50.000 mensili.
L'indennità da corrispondere ai revisori dei conti degli enti
ospedalieri è equiparata a quella dei consiglieri di amministrazione; al
Presidente del collegio dei revisori dei conti spetta una maggiorazione su detta
indennità del 50% (2).
Le indennità di cui sopra devono intendersi stabilite al lordo
delle ritenute di legge] .
(2) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 1,
L.R.
30 aprile 1980, n. 36. Vedi, anche,
quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della stessa L.R. n. 36/1980.
Art. 2
[Ai presidenti ed ai
consiglieri nominati successivamente al 1° gennaio 1977 l'indennità di funzione
compete dalla data di effettivo insediamento].
Art. 3
[Al commissario incaricato, in
sostituzione del Consiglio di amministrazione, della gestione ordinaria
dell'ente ospedaliero compete il trattamento economico stabilito per il
Presidente] .
Art. 4
[Alle spese occorrenti per
l'esecuzione della presente legge provvedono le amministrazioni degli enti
ospedalieri, previa adozione di apposito atto deliberativo .]
L'intero testo della presente legge
è stato abrogato dall'allegato A, n. 77), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.