(1) La
presente legge è stata abrogata dal terzo comma dell'art. 32, L.R.
23 ottobre 1996, n. 23.
ARTICOLO UNICO
[Il
punto quattro dell' articolo 3 della Legge
regionale 17 marzo 1977, n. 7 va così modificato: << da un rappresentante di ciascuna
delle Associazioni democratiche del tempo libero esistenti nella Regione
riconosciute a livello nazionale( ARCI; ENARS - ACLI; ENDAS; AICS; CTG)
>>.]
Data a Bari, addì 23
ottobre 1977