Art. 1
[Le deliberazioni
concernenti assunzioni di personale o impegni comunque eccedenti l'ordinaria
amministrazione di enti o istituzioni che, per un provvedimento dello Stato,
siano stati soppressi, siano in corso di scioglimento, compresi quelli previsti
dalla tab. B) allegata al D.P.R 24 luglio 1977, n. 616 non saranno riconosciuti
dalla Regione se adottati dopo la pubblicazione del provvedimento di
soppressione o di scioglimento. La norma si applica anche agli enti ed alle
istituzioni che saranno soppressi con provvedimenti dello Stato ed ha efficacia
dal momento dell'entrata in vigore del provvedimento che li sopprime o che ne
ipotizza la soppressione.
Eventuali deroghe per accertare esigenze
dell'Ente devono essere autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere della
competente Commissione consiliare] .