Legge abrogata dall’art
Art. 1
[I titolari di licenza
di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono
praticare l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia a parità di
diritti e di doveri e nell'osservanza delle norme della presente legge] .
Art. 2
[Ai fini della tutela della selvaggina e delle
culture agricole, il territorio della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 10
della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sottoposto a regime gratuito di
caccia controllata con le limitazioni di tempo, di luogo e di capi di selvaggina
da abbattere per ciascuna delle specie indicate dall'art. 11 della citata
legge 27 dicembre 1977, n. 968] .
Art. 3
[È vietato abbattere, catturare o detenere
esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna
selvatica non compresi tra le specie di cui al successivo art. 4] .
Art. 4
[L'esercizio venatorio nel territorio della
Regione Puglia, può essere esercitato esclusivamente nei periodi ed alle specie
di uccelli e di mammiferi sotto specificati nei soli giorni di:
Mercoledì - giovedì - domenica:
a) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al
31 dicembre 1978:
quaglia (Coturnix coturnix), tortora
(Streptopelia turtur), calandro (Anthus campestris), prispolone (Anthus
trivialis) e merlo (Turdus merula).
b) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al
28 febbraio 1979:
germano reale (Anas platyrhynchos), folaga
(Fulica atra), gallinella di acqua (Gallinula chloropus).
c) Specie cacciabili dal 20 agosto 1978 fino al
31 marzo 1979:
passero (Passer Italiae), passera mattugia
(Passer montanus), passera oltremontana (Passer domesticus), storno (Sturnus
vulgaris), porciglione (Rallus acquaticus), alzavola (Anas crecca), canapiglia
(Anas strepesa), fischione (Anas penelope), codone (Anas acuta), marzaiola (Anas
quequedula), mestolone (Anas clypeata), moriglione (Aythya ferina), moretta
(Aythya fuligula), beccaccino (Capella gallinago), colombaccio (Columba
palumbus), frullino (Lymocryptes minimus), chiurlo (Numenius arquata), pittima
minore (Limosa lapponica), pettegola (Tringa totanus), donnola (Mustela
nivalis), volpe (Vulpes vulpes), piviero (Charadrius apricarius) e combattente
(Prilomahus pugnas).
d) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino
al 31 dicembre 1978:
mammiferi: coniglio selvatico (Oryctolagus
cuniculus), lepre comune (Lepus europaeus), lepre sarda (Lepus capensis), lepre
bianca (Lepus timidus), camoscio (Rupicapra rupricapra-rupricapra), cervo
(Cervus elaphis capreilus), cervo (Cervus elaphus hippelaphus), daino (Dama
dama), muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda (1) .
Uccelli: pernice bianca( Lagopus Mutus), fagiano
di monte (Lyrurus tetrix), gallo cedrone (Tetrao urogallus), coturnice
(Alectoris graeca), pernice sarda (Alectoris barbara), pernice rossa (Alectoris
rufa), starna (Perdix perdix), fagiano (Phasianis colchicus), fringuello
(Fringilla coelebs), pispola (anthus protensis), peppola (Fringilla
montifringilea), frosone (coccothrasistes coccothraustes), strillozzo (Emberizza
calandra), colino della Virginia, verdone (Chloris chloris), fanello (Carduelis
Cannabina) e spioncello (Anthus spinoletta).
e) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino
al 28 febbraio 1979:
beccaccia (Scolopax rusticola).
f) Specie cacciabili dal 17 settembre 1978 fino
al 31 marzo 1979:
cappellaccia (Galerida cristata), tottavilla
(Lullula arborea), allodola (Alauda arvensis), cesena (Turdus Pilaris), tordo
bottaccio (Turdus Philomelos), tordo sassello (Turdus Iliacus), taccola (Coloeus
monedula), corvo (Corvus frugilegus), cornacchia nera (Corvus corone) e
pavoncella (Vanellus vanellus).
g) Specie cacciabili dal 1° novembre 1978 fino
al 31 gennaio 1979:
cinghiale] .
(1) Lettera così
modificata dal primo comma art. 2, L.R. 27 febbraio 1979, n. 10 per
effetto di quanto disposto dall'art. 1 della stessa che stabilisce, ai sensi del
primo comma art. 12, L.R. 27 dicembre 1977, n. 968, il divieto per l'annata
venatoria 1978-1979 di caccia al capitolo (capreolus capreolus) in tutto il
territorio della Regione.
Art. 5
[L'esercizio venatorio ha inizio da una ora
prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti specifici orari:
agosto: dalle 5,30 alle ore 20,15;
settembre: dalle 6,00 alle ore 19,30;
ottobre: dalle 6,00 alle ore 17,40;
novembre: dalle 6,15 alle ore 16,45;
dicembre: dalle 6,45 alle ore 16,30;
gennaio: dalle 7,00 alle ore 17,00;
febbraio: dalle 6,30 alle ore 17,40;
marzo: dalle 5,45 alle ore 18,15.
I sopra specificati orari tengono conto dell'ora
legale e fanno riferimento all'osservatorio di Brera].
Art. 6
[I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio
sono quelli previsti all'art. 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968] .
Art. 7
[Per ciascuna giornata di caccia è consentito ad
ogni titolare di licenza di caccia di abbattere i seguenti capi di selvaggina:
selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola
lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo
annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di
caccia e secondo eventuale regolamento provinciale;
selvaggina migratoria: trenta capi complessivi
di cui: dieci colombacci; dieci tra palmipedi e trampolieri e cinque beccacce.
Nessuna limitazione è prevista per passeri e
storni] .
Art. 8
[Le limitazioni di tempo e di capi di selvaggina
migratoria da abbattere previsti dalla presente legge, sono estese a tutte le
riserve di caccia ricadenti nel territorio della Regione] .
Art. 9
[Per quanto riguarda gli appostamenti fissi e
temporanei la Regione Puglia provvederà ad emanare i relativi regolamenti ai
sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
In attesa dell'emanazione dei sopra citati
regolamenti, il cacciatore dovrà attenersi alle norme in materia previste dal
regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016].
Art. 10
[L'addestramento e l'allenamento dei cani da
ferma e da cerca è consentita dal 20 luglio 1978 al 14 agosto 1978.
L'addestramento e l'allenamento dei cani da
seguito è, invece consentito dal 31 luglio 1978 al 10 settembre 1978 nei soli
giorni di: martedì e venerdì.
Dopo il 31 dicembre 1978 è vietato l'uso del
cane da seguito, salvo che per la caccia al cinghiale fino al 31 gennaio 1979 e
per eventuali battute alla volpe se necessario e se autorizzate dagli enti
delegati.
L'addestramento e l'allenamento dei cani è
consentito solo nei territori incolti o liberi da coltivazioni in atto o
comunque in tutte quelle zone ove non si arreca danno effettivo alle colture
agricole].
Art. 11
[Al fine di consentire un ordinato e
disciplinato svolgimento dell'attività venatoria in regime di caccia
controllata, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia devono essere in
possesso di un tesserino unico nazionale previsto dall'ultimo comma dell'art.
8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
In attesa di apposita normativa regionale di
delega, prevista dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, le
province sono incaricate del rilascio dei tesserini e del disbrigo di tutte le
pratiche inerenti l'applicazione del presente calendario venatorio.
Tale tesserino, valido in tutto il territorio
nazionale, è rilasciato gratuitamente dall'ente di cui al precedente comma,
previa esibizione delle licenze di caccia e del certificato in carta semplice di
residenza nel territorio provinciale.
Il tesserino è stampato a cura della Regione
Puglia.
Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del
tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in
modo indelebile, negli spazi all'uopo destinati, il numero e la specie dei capi
di selvaggina stanziale abbattuti.
Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il
cacciatore deve indicare, in modo indelebile, il numero dei capi
complessivamente abbattuti.
Le amministrazioni provinciali pugliesi sono
tenute a comunicare all'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e
pesca, entro e non oltre il 10 aprile 1979, il numero dei tesserini rilasciati].
Art. 12
[Nel territorio regionale è vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei
parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali,
parchi regionali, riserve naturali; oasi di protezione e nelle zone di
ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione,
nelle foreste demaniali qualora già costituite in bandita di caccia; nei centri
pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'art. 6
della legge 27 dicembre 1977, n. 968;
c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di
difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile
dell'autorità militare o dove esistono monumenti nazionali purché dette zone
siano chiaramente delimitate da tabelle esenti da tasse;
d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti
o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100
metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posti di
lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviarie e da strade
carrozzabili eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
e) sparare da distanza minore di 150 metri con
uso di fucile da caccia a canna liscia o da distanza corrispondente a meno di
una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi in direzione
di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione e posti di lavoro; di
vie di comunicazione ferroviarie e di strade carrozzabili eccettuate quelle
poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione;
di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate ed individuate ai sensi del
quarto comma dell'art. 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e
destinate al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nel periodo di
utilizzazione agro-silvo-pastorale;
f) portare armi da sparo per uso di caccia
cariche anche se in posizione di sicurezza all'interno dei centri abitati a
bordo di veicoli di qualunque genere; trasportate o portare le stesse armi
cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente
legge;
g) cacciare a rastrello in più di tre persone e
utilizzare a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore
negli specchi o corsi d'acqua;
h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da
natanti a motore in movimento o da aeromobili;
i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella
maggior parte di neve ad eccezione dei corsi o specchi d'acqua e per le specie
acquatiche consentite;
l) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati
di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini
di cui all'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, o nelle zone di
ripopolamento e cattura e nei centri di produzione selvaggina, o nelle oasi di
protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché in tale ultimo
caso se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino che adotterà
le decisioni del caso;
m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi
ed uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge;
n) usare i richiami vivi appartenenti alle
specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'art. 18
della legge n. 968/1977, salvo che si tratti della civetta da utilizzare
quale zimbello per la caccia agli alanididi, nei limiti e nei modi stabiliti da
eventuale successiva normativa regionale;
o) usare richiami vivi accecati o richiami
acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico e elettromagnetico con o
senza amplificatore del suono;
p) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove
si esercita l'industria della pesca o la pescicoltura, nonché dei canali delle
valli da pesca quando il possessore li circonda con tabelle esenti da tasse;
q) usare volatili, esclusi quelli di
allevamento, nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di
tiro a volo;
r) usare selvaggina morta non proveniente da
allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
s) usare munizioni spezzate nella caccia agli
ingulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di
silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
t) commerciare beccacce, comunque confezionate,
nonché uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli
storni, passeri e le allodole, nel periodo in cui ne è consentita la caccia;
u) rimuovere o danneggiare o comunque rendere
inidonea al loro fine le tabelle legittimate apposte ai sensi di legge, salvo
restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;
v) la posta alla beccaccia e l'esercizio
venatorio da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;
y) l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da
muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore
a m 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la
profondità di m. 1,50 e la larghezza di almeno m 3,00.
I proprietari di detti fondi provvederanno ad
apporre, a loro carico, tabellazione esente da tasse.
z) L'esercizio venatorio in forma vagante nei
territori in attualità di coltivazione quando arrechi danno effettivo alle
produzioni agricole;
w) ogni forma di uccellagione salvo che per i
fini previsti dall'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;
k) l'esercizio venatorio nelle seguenti località
interessate da intenso fenomeno turistico (già istituite e disciplinate ai sensi
dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016) Villaggio Valtour
(Brindisi), Rosa Marina (Brindisi), Monte Guarini - Zoo Safari (Brindisi), Isole
Tremiti (Foggia), Costa d'Otranto (Lecce - località Alimini); in questa ultima
località il divieto è limitato al periodo 20 agosto 1978-2 ottobre 1978] .
Art. 13
[Per la vigilanza sull'applicazione di quanto
previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui all'art. 27 della
legge 27 dicembre 1977, n. 968] (2) .
(2) Articolo così
sostituito dal primo comma dell'art. 3, L.R. 27 febbraio 1979, n.
10.
Art. 14
[Il contravventore alle disposizioni contenute
nella presente legge, è soggetto alle sanzioni previste all'art. 31 della
legge 27 dicembre 1977, n. 968].
Art. 15
[È istituito nel bilancio regionale a decorrere
dall'esercizio 1978 il seguente capitolo: cap. 25-bis (C.N.I.) «Spesa per la
stampa, distribuzione e rilascio del tesserino previsto ai sensi dell'art. 8
della legge 27 dicembre 1977, n. 968».
All'onere previsto di L. 15.000.000 per l'anno
1978 si farà fronte con riduzione di pari importo dal cap. 18 sia per quanto
attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa] .
[La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127 della Costituzione e
60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione]