Art. 1
[Allo scopo di
rilanciare sul mercato nazionale ed internazionale l'immagine turistica della
Puglia, è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l'attuazione nel corso del
1978 di una campagna promozionale straordinaria] .
Art. 2
[In relazione alle finalità di cui all'art. 1,
la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, sentita la
competente commissione consiliare permanente, approverà entro trenta giorni
dalla entrata in vigore della presente legge un piano di iniziative
promopubblicitarie, rivolte ai serbatoi della domanda turistica nazionale ed
internazionale, con preferenza per quelli del turismo sociale.
In questo quadro, detratti i costi di produzione
del materiale editoriale per un importo non inferiore a lire 20 milioni, il
rimanente fondo dovrà essere destinato per almeno il 30% al mercato nazionale,
con dosati impieghi per la pubblicità inserzionistica, redazionale e
documentaristica, per l'attivazione di una équipe di promotori che visitino gli
intermediari turistici ed i nuclei sociali localizzati nei maggiori insediamenti
urbani ed industriali del nostro Paese. Si dovranno dare ampio rilievo e
particolari incentivi alle iniziative soprattutto di carattere sociale che
prevedono viaggi in Puglia e soggiorni di gruppi di almeno cinquanta persone in
esercizi alberghieri ed extralberghieri nei periodi di bassa stagione, con
preferenza per le mete del Salento.
Il residuo fondo sarà destinato per potenziare
le iniziative che la Regione ha già assunto nei Paesi europei maggiori tributari
del flusso turistico verso al Puglia.
Particolari attenzioni dovranno essere rivolte
ai tour operators internazionali e ai giornalisti delle maggiori testate europee
che si interessano di turismo.
A scopo promozionale per gli operatori ed i
giornalisti di cui al comma precedente si devono organizzare viaggi gratuiti a
carico della Regione per meglio pubblicizzare il Salento e dimostrare che la
tempestività del recupero della «Cavtat» non ha minimamente intaccato la
validità dell'offerta turistica] .
Art. 3
[Per quanto non espressamente previsto dal
presente provvedimento valgono le norme di carattere generale e particolare di
cui all'art. 3 della legge
regionale 7 luglio 1978, n. 28] .
Art. 4
Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000
derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la
imputazione al cap. 349 del fondo globale.
Al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1978 sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni in aumento: |
Cap. 257-bis (c.n.i.) - Campagna promozionale straordinaria per il
rilancio sul mercato, ecc.; |
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Stanziamento competenza |
Stanziamento cassa |
- |
- |
L. 200.000.000 |
L. 200.000.000 |
Variazioni in diminuzione: |
Cap. 349 - Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da
leggi regionali in corso di adozione: |
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Stanziamento competenza |
Stanziamento cassa |
- |
- |
L. 200.000.000 |
L. 200.000.000] . |
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