Legge abrogata dall’art
Art. 1
[La Regione Puglia, allo
scopo di assicurare ai giovani un contributo alla soluzione del grave problema
della disoccupazione giovanile, si assume l'onere della spesa relativa
all'acquisto e/o leasing del materiale e delle attrezzature occorrenti per
l'attuazione dei progetti speciali previsti dalla legge 1° giugno 1977, n.
285] .
Art. 2
[All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato in L. 1.000.000.000 per l'anno 1978, l'amministrazione
regionale fa fronte con prelevamenti di pari importo del fondo di cui al cap.
349 del bilancio 1978] .
Art. 3
[Al bilancio di previsione dell'esercizio 1978
sono apportate le seguenti variazioni dello stato di previsione della spesa:
Variazione in aumento: |
Cap. 344 - Provvedimenti per l'occupazione giovanile - spese per la
realizzazione dei progetti speciali legge 1° giugno 1977, n.
285 |
L |
1.000.000.000 |
|
Variazione in diminuzione: |
Cap. 349 - Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da
leggi regionali in corso di adozione - n. 534 dell'allegato n. 7 al
bilancio 1978 - spese per l'acquisto o leasing del materiale e delle
attrezzature per realizzare i progetti speciali previsti dalla legge n.
285/1977 |
L |
1.000.000.000] |
|
|
|
|
|
Art. 4
[Per gli anni successivi gli stanziamenti
saranno determinati con legge di bilancio] .