Legge abrogata dall’art
La presente legge è stata
abrogata dall'allegato B, n. 57), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
TITOLO I
Finalità
Art. 1
[In attesa della
emanazione della legge organica per l'attuazione del diritto allo studio, la
Regione disciplina le modalità ed i criteri per l'applicazione del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, secondo la normativa
di cui ai successivi articoli.
Nel contempo vengono definite le modalità per
tutti gli interventi di competenza regionale relativi all'anno scolastico
1978-1979] .
TITOLO II
Soppressione patronati scolastici e consorzi
provinciali dei patronati scolastici
Art. 2
Trasferimento dei beni.
I patronati scolastici ed i consorzi provinciali
dei patronati scolastici sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite
ai comuni che le svolgono secondo le modalità di cui alla presente legge.
I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i
servizi l'arredamento e le suppellettili dei patronati scolastici sono
trasferiti ai relativi comuni.
I beni mobili ed immobili, le attrezzature, i
servizi l'arredamento e le suppellettili dei consorzi provinciali, dei patronati
scolastici, essendo beni indivisibili, vengono alienati a favore della Regione,
secondo le valutazioni effettuate dagli uffici tecnici erariali competenti per
territorio e le somme ricavate nonché gli eventuali saldi attivi di ciascun
consorzio vengono proporzionalmente assegnati in base al numero degli abitanti a
tutti i comuni di ciascuna Provincia.
Art. 3
Personale a tempo
indeterminato.
Entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il personale amministrativo, ausiliario, nonché
quello addetto ai servizi di mensa e trasporto, con nomina a tempo
indeterminato, in servizio presso i patronati scolastici alla data del 31
dicembre 1977 è trasferito ai rispettivi comuni.
Entro il termine di cui al primo comma, il
personale amministrativo e quello ausiliario con nomina a tempo indeterminato,
in servizio presso i consorzi provinciali dei patronati scolastici, alla data
del 31 dicembre 1977, è trasferito ai comuni della rispettiva Provincia, tenendo
conto delle opzioni del personale medesimo.
Al predetto personale sono garantite, ai fini
dell'inquadramento nei livelli retributivi delle piante organiche dei rispettivi
comuni, anche in posizione soprannumeraria, l'anzianità maturata, nonché le
posizioni giuridiche ed economiche acquisite all'atto del trasferimento.
La Regione riconosce ai comuni presso i quali è
trasferito detto personale la relativa spesa, indipendetemente dall'assegnazione
dei fondi spettanti per l'espletamento delle attività di assistenza scolastica.
A tal fine, i commissari liquidatori di cui al successivo art. 7,
compatibilmente con le disponibilità finanziarie di ciascun patronato scolastico
o consorzio, devono versare ai comuni presso i quali viene trasferito il
personale, i fondi necessari, per assicurare la corresponsione di tutte le
competenze fino alla data del 31 dicembre 1978, ivi compresa la 13ª mensilità, i
fondi necessari per gli oneri riflessi e le somme dovute per l'indennità di
quiescenza.
Art. 4
Personale a tempo
determinato.
Il personale con nomina a tempo determinato in
servizio, con regolare incarico, alla data del 31 maggio 1978 presso i patronati
scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati scolastici per i compiti di
istituto già svolti dagli stessi, viene assunto dai comuni con contratto a tempo
determinato per un periodo massimo ricompreso nell'anno scolastico 1978-1979 in
base alle effettive esigenze di servizio.
È escluso dalla disciplina di cui al comma
precedente il personale assunto dai patronati scolastici per espletare servizi a
destinazione specifica stabilita da enti e benefattori privati con fondi messi a
disposizione dagli stessi.
Per il personale di cui al primo comma la
Regione riconosce la relativa spesa ai comuni in aggiunta all'assegnazione dei
fondi spettanti per l'espletamento delle attività relative all'attuazione del
diritto allo studio.
Art. 5
Modalità per il trasferimento dei
beni e del personale.
[La Giunta regionale o l'assessore alla pubblica
istruzione, se delegato, provvede ad emanare le istruzioni per le modalità di
trasferimento dei beni, dei servizi e del personale dei patronati scolastici e
dai consorzi provinciali dei patronati scolastici ai comuni tenendo conto dei
precedenti articoli 3 e 4 nonché della tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le mansioni esercitate negli enti di provenienza e i livelli
retributivi e funzionali degli enti locali di cui all'allegato A) della presente
legge.
Art. 6
Operazioni di
liquidazione.
Gli attuali commissari straordinari e
liquidatori dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali dei patronati
scolastici assumono, per il periodo dal 1° luglio 1978 e fino all'entrata in
vigore della presente legge, solo le funzioni di commissari liquidatori per
continuare e concludere tutte le operazioni di liquidazione e tutti gli
adempimenti conseguenti alla soppressione degli enti.
Tali operazioni, ivi compresa l'adozione degli
atti conseguenti all'applicazione della presente legge, dovranno essere concluse
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
Il consorzio provinciale dei patronati
scolastici di Lecce è abilitato alla gestione della colonia di sua proprietà
sita nel territorio del comune di Sannicola di Lecce fino al 10 settembre 1978
e, pertanto, le relative operazioni di liquidazione potranno concludersi entro
il 20 settembre 1978.
Ai predetti commissari nonché ai segretari degli
enti di liquidazione è riconosciuta una indennità mensile forfetizzata a far
tempo dal 1° gennaio 1978 e fino alla ultimazione delle operazioni di
trasferimento secondo le misure che saranno stabilite dalla Giunta regionale nel
rispetto e nei limiti delle norme vigenti in materia.
Art. 7
Uffici stralcio.
Sono istituiti presso l'assessorato alla
pubblica istruzione della Regione e nei cinque capoluoghi di Provincia uffici
stralcio per la definizione di tutti gli atti amministrativi e contabili dei
patronati scolastici, non ancora definiti alla data di cui all'articolo
precedente.
Per le operazioni di che trattasi verrà
utilizzato parte del personale regionale già in servizio presso i patronati
scolastici e i consorzi provinciali dei patronati scolastici.
Per le sedi di tali uffici saranno utilizzati i
locali e le strutture dei consorzi provinciali dei patronati scolastici resisi
disponibili a favore della Regione per effetto dell'applicazione del precedente
art. 2.
Gli archivi e gli atti amministrativi e
contabili dei patronati scolastici, definiti entro il termine di cui al
precedente art. 6, vengono consegnati ai comuni. Gli atti amministrativi e
contabili dei patronati scolastici, non definiti alla suddetta data, vengono
consegnati all'ufficio stralcio di ogni Provincia come pure gli archivi e gli
atti amministrativi e contabili dei consorzi provinciali dei patronati
scolastici.
Il personale regionale in servizio presso gli
uffici di che trattasi potrà essere altresì utilizzato per tutte le operazioni
di coordinamento di primo avvio dei servizi e delle funzioni trasferite agli
enti locali fino all'entrata in vigore della legge organica sul diritto allo
studio.
Art. 8
Modalità per l'assegnazione dei
contributi.
Entro trenta giorni dalla data in vigore della
presente legge la Regione assegna ai comuni i contributi relativi alla gestione
delle attività già poste in essere dai disciolti patronati scolastici e dai
consorzi provinciali dei patronati scolastici, per quanto concerne le scuole
materne statali, elementari e medie di primo grado.
La quantificazione delle somme spettanti a
ciascun comune fino al 31 dicembre 1978 sarà effettuata dalla Regione secondo un
piano predisposto dalla Giunta, sentita la competente commissione consiliare e
tenendo conto:
della popolazione scolastica;
delle condizioni socio-economiche della zona;
del numero delle classi di scuola a tempo pieno;
degli oneri necessari per mantenere i livelli di
utenza per i servizi già resi dagli enti disciolti nell'anno scolastico
1977-1978;
dell'indice di carenza dei servizi.
Dalla somma spettante, determinata con le
modalità di cui sopra, saranno detratti i saldi attivi risultanti dalle
operazioni di trasferimento dei beni di cui al precedente art. 7.
Ai comuni interessati saranno assegnati,
altresì, i fondi necessari per il personale così come precisato nei precedenti
articoli 3 e 4.
Allo scopo di adeguare i servizi alle
indifferibili esigenze della scuola, i comuni, nell'ambito della propria
autonomia, possono integrare i fondi messi a disposizione dalla Regione con
quote di partecipazione delle famiglie degli alunni calcolate per categorie di
reddito.
Art. 9
Gestione dei servizi.
I comuni per la istituzione e la gestione dei
servizi già di competenza dei patronati scolastici e dei consorzi provinciali
dei patronati scolastici, terranno conto della programmazione dei consigli
distrettuali scolastici competenti e dei pareri espressi dai consigli di circolo
e di istituto delle scuole medie di primo grado esistenti nel territorio
comunale.
I comuni cureranno, altresì, l'erogazione
gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, provvedendo
anche alla predisposizione ed alla consegna delle cedole librarie alle scuole
interessate.
Gli oneri relativi faranno carico ai comuni i
quali utilizzeranno i fondi rivenienti dall'art. 132 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .
TITOLO III
Consorzi provinciali istruzione tecnica e
centri di orientamento scolastico e professionale
Art.
10
Applicazione dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
I consorzi provinciali per l'istruzione tecnica
sono soppressi.
A far tempo dal 1° gennaio 1978 le relative
funzioni, ivi comprese quelle dei centri di orientamento scolastico e
professionale con le limitazioni di cui all'art. 39 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616/1977, sono esercitate dalla Regione al
cui patrimonio sono trasferiti i beni mobili ed immobili, le attrezzature,
l'arredamento e le suppellettili degli enti soppressi.
La Giunta regionale o l'assessore alla pubblica
istruzione, se delegato, provvede all'adozione degli atti necessari per le
operazioni di trasferimento, nonché all'esercizio di compiti di istituto già
svolti dai consorzi in parola.
A tal uopo viene istituito un ufficio stralcio a
livello regionale che provvederà alla definizione degli atti contabili ed
amministrativi pendenti dal 1° gennaio 1978 alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Presso detto ufficio sarà costituito l'archivio
generale di tutti gli atti dei consorzi per le certificazioni relative ai corsi
svolti.
Per l'accreditamento dei fondi necessari allo
svolgimento delle attività istituzionali previste dalla legge 2 gennaio 1936,
n. 82 e dalla legge regionale 7 maggio 1975, n. 38, si terrà conto
delle norme sulla contabilità regionale.
Art.
11
Personale.
Il personale dei consorzi provinciali per
l'istruzione tecnica e dei centri di orientamento scolastico e professionale,
inquadrato nelle relative piante organiche in base all'applicazione della
legge regionale 7 maggio 1975, n. 38, ed alla circolare applicativa n.
70-bis del 5 febbraio 1976, con delibera dei consigli di amministrazione dei
predetti consorzi, debitamente approvate dalla Regione secondo le modalità
previste dalla citata legge è trasferito nei ruoli regionali.
Il personale non di ruolo in servizio alla data
del 31 dicembre 1977 nei limiti dei posti disponibili nelle piante organiche dei
consorzi e dei centri, continua a mantenere le posizioni giuridiche ed
economiche acquisite fino alla emanazione della legge organica sul diritto allo
studio.
Fino all'inquadramento effettivo nei ruoli
regionali il trattamento economico del personale sarà assicurato con i fondi
iscritti nel bilancio regionale per l'esercizio 1978 al cap. 291 «Consorzi
provinciali istruzione tecnica» e con le modalità in vigore presso gli enti
disciolti, salvo quanto previsto dal precedente art. 10.
TITOLO IV
Norme transitorie finanziarie e finali
Art.
12
Disposizioni transitorie per
l'anno scolastico 1978-1979.
Allo scopo di non creare soluzioni di continuità
nelle attività ed iniziative concernenti il diritto allo studio e di
predisporre, altresì. gli atti necessari per il regolare avvio dell'anno
scolastico 1978-1979, la Giunta regionale continua a provvedere direttamente
agli ulteriori interventi di competenza della Regione nei limiti delle somme
stanziate nel bilancio per l'esercizio 1978.
A tal fine la validità della legge regionale
14 gennaio 1978, n. 12, concernente «Provvedimenti a favore della scuola
media dell'obbligo per l'avvio dell'attuazione del diritto allo studio per
l'anno scolastico 1977-1978», viene prorogata anche all'anno scolastico
1978-1979.
Eventuali residui, non impegnati da ciascun
Consiglio di istituto nell'anno scolastico 1977-1978, potranno essere utilizzati
dalle stesse scuole per l'anno scolastico 1978-1979.
Art.
13
Disposizioni finali.
Tutte le norme contenute nella presente legge,
ancorché non espressamente richiamate, cesseranno di avere vigore all'atto della
approvazione della legge organica sul diritto allo studio.
Art.
14
Disposizione
finanziarie.
Agli oneri rivenienti dall'applicazione della
presente legge, previsti in L. 13.000.000.000, si fa fronte, per il 1978,
mediante prelievo dal fondo globale per il finanziamento di leggi in corso di
adozione cap. 349.
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978
sono introdotte le seguenti variazioni:
Variazioni in aumento: |
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Cap. 288 - Interventi per scuole materne ed elementari |
+ |
1.900.000.000 |
|
Cap. 289 - Interventi per scuole medie di primo grado |
+ |
3.000.000.000 |
|
Cap. 290 - Interventi per scuole medie di secondo grado |
+ |
1.050.000.000 |
|
Cap. 292 - Formazione continua, permanente, ricorrente e centri sociali
e culturali (cambio |
|
|
|
denominazione) |
+ |
700.000.000 |
|
Cap. 293 - Assistenza educativa handicappati |
+ |
150.000.000 |
|
Cap. 293-bis - Posti gratuiti e semigratuiti in convitto-pensionato
allievi (c.n.i.) |
+ |
600.000.000 |
|
Cap. 293-ter - Trasferimenti ai comuni del personale e delle funzioni
ex patronati scolastici |
|
|
|
(c.n.i.) |
+ |
5.600.000.000 |
|
sia per quanto attiene le competenze sia per quanto attiene la
cassa |
|
13.000.000.000 |
|
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Variazioni in diminuzione: |
|
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|
Cap. 349 - Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da
legge regionale in corso di |
|
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|
adozione |
|
13.000.000.000 |
|
sia per quanto attiene le competenze sia per quanto attiene la cassa]
(16). |
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|
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e
60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione].