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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1979
Numero
32
Data
16/06/1979
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Corresponsione al personale regionale di importi mensili lordi comprensivi delle aggiunzioni senza titolo in attesa dell' applicazione dell' accordo nazionale.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 giugno 1979, n. 45. La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 44), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.
Allegati
Nessun allegato

 

 Legge abrogata dall’art

La presente legge è stata abrogata dall'allegato B, n. 44), L.R. 13 agosto 1998, n. 28.

 

 

Art. 1

[Al personale regionale è attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 1978, in sostituzione dell'acconto di cui alla legge regionale 6 maggio 1977, n. 14, un importo mensile al lordo delle ritenute previdenziali ed assicurative, comprensivo delle aggiunzioni senza titolo di cui all'accordo nazionale dei dipendenti regionali del 14 settembre 1978 e successivi accordi integrativi del 10 febbraio 1979 e 24 febbraio 1979, pari a:

L. 55.000 per il personale del primo, secondo, terzo, quarto e quinto livello;

L. 47.000 per il personale del sesto e settimo livello.

Gli importi di cui al comma precedente sono attribuiti anche sulla tredicesima mensilità dell'anno 1978, ridotti proporzionalmente in relazione al servizio prestato].

 

Art. 2

[Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 322.000.000 per l'anno 1978 ed in L. 1.048.000.000 per l'anno 1979, si provvederà utilizzando rispettivamente le disponibilità esistenti ai capitoli 52 e 39 del bilancio per l'esercizio finanziario 1979.

Per gli esercizi successivi si provvederà con appositi stanziamenti da iscrivere nei rispettivi bilanci]