Legge abrogata dall’art
La presente
legge è stata abrogata dall'allegato A, n. 45), L.R.
13 agosto 1998, n. 28.
Articolo unico
[Le funzioni
amministrative delegate ai comuni in materia di occupazione temporanea e
d'urgenza di cui al primo comma dell'art. 20 della legge
regionale 12 agosto 1978, n. 37, sono da intendersi estese alle aree
incluse nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, alle aree
individuate e deliberate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, ed alle aree incluse nei piani per insediamenti produttivi di cui
all'art. 27 della medesima legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Sono altresì da intendersi delegate ai comuni le
funzioni amministrative di cui al secondo comma, anche per le opere di pubblica
utilità da chiunque eseguite, nonché per gli atti susseguenti alla pronuncia
degli espropri.]