ARTICOLO 1
Art. 1
La Regione, nel rispetto della legge 2 maggio
1977, n. 192 assume idonee iniziative rivolte alla ripresa ed allo sviluppo
della molluschicoltura nonché al miglioramento dei sistemi di raccolta dei
molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale.
La Regione, in considerazione del previsto
incremento della molluschicoltura e della necessità del trattamento igienico
anche dei prodotti di origine extraterritoriale, nazionali ed esteri, immessi
nel mercato interno, favorisce la realizzazione di una adeguata rete regionale
di impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi in conformità dei
requisiti prescritti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192.
La Regione, infine, favorisce l'adeguamento
igienico dei locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi,
compresi i chioschi, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 11 della
suddetta legge 2 maggio 1977, n. 192.
Art. 2
Le provvidenze della presente legge riguardano
in particolare:
1) le opere di realizzazione, ampliamento e
miglioramento di vivai di molluschi eduli lamellibranchi e di impianti fissi o
galleggianti, per la coltivazione, l'allevamento, l'ingrassamento e il deposito
degli stessi molluschi;
2) le opere, le attrezzature e le pertinenze
destinate alla raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale;
3) le opere di realizzazione, ampliamento ed
adeguamento degli impianti di depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi,
nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
4) le opere di adeguamento igienico dei locali
di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi compresi i chioschi
nonché l'acquisto delle adeguate attrezzature frigorifere.
Art. 3
La concessione delle provvidenze di cui all'art.
1 della presente legge avviene attraverso un piano annuale di interventi a
favore della produzione, della depurazione e della commercializzazione (1) .
Il piano predisposto dalla Giunta regionale deve
essere sottoposto all'approvazione del Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno
(2) .
Il piano, in rapporto alle esigenze
territoriali, terrà conto delle seguenti priorità:
1) iniziative dei comuni, singoli o associati,
per la realizzazione di impianti di depurazione;
2) iniziative di cooperative di molluschicultori
o pescatori e loro consorzi;
3) iniziative di altre imprese specializzate nel
settore della molluschicoltura della stabulazione e depurazione dei molluschi
eduli lamellibranchi.
Per quanto riguarda in particolare gli impianti
di depurazione le opere in corso di realizzazione sono ammissibili a contributo
solo per l'esercizio 1979, purché i relativi lavori abbiano avuto inizio
successivamente alla legge 2 maggio 1977, n. 192.
(1) Gli attuali primo e
secondo comma così sostituiscono il precedente primo comma, come disposto dal
primo comma dell'art. 3, L.R.
26 giugno 1981, n. 36.
(2) Gli attuali primo e
secondo comma così sostituiscono il precedente primo comma, come disposto dal
primo comma dell'art. 3, L.R.
26 giugno 1981, n. 36.
Art. 4
Al fine della concessione delle provvidenze per
la realizzazione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione, gli
interessati debbono far pervenire all'Assessorato regionale alla Sanità, entro
il 30 aprile di ogni anno, apposita domanda su carta legale corredata da:
a) progetto dell'opera, conforme ai requisiti
previsti dalla legge 2 maggio 1877, n. 192 e il computo metrico estimativo;
b) pianta planimetrica in scala 1 a 100 della
zona destinata all'impianto estesa per un raggio di almeno 1.000 metri
dall'impianto stesso;
c) relazione tecnica dalla quale risultino in
dettaglio le prescritte modalità di trattamento ed ogni altro utile elemento
inerente al processo di depurazione;
d) preventivo delle spese;
e) autorizzazione dell'autorità marittima
competente alla captazione delle acque destinate al rifornimento degli impianti
di depurazione.
Al fine della concessione dei contributi per
l'adeguamento igienico dei locali di deposito e di vendita al dettaglio dei
molluschi eduli lamellibranchi, compresi i chioschi, gli interessati devono
rivolgere apposita domanda all'Assessorato alla Sanità, entro lo stesso termine
di cui al primo comma del precedente articolo; la domanda, corredata di un
dettagliato preventivo di spesa, deve essere munita del parere favorevole
dell'ufficio sanitario e dell'ufficio tecnico del Comune.
Per l'anno 1979 il termine di cui al presente
articolo scade il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della
presente legge.
Art. 5
Le domande intese ad ottenere le provvidenze di
cui al primo comma del precedente art. 1 vanno indirizzate all'Assessorato
regionale all'Agricoltura, corredate dagli elaborati progettuali, dalla
relazione tecnico-finanziaria e dal computo metrico entro i termini indicati dal
precedente art. 4.
Art. 6
Gli Assessorati all'Agricoltura ed alla Sanità
si avvalgono, ai fini dell'istruttoria delle domande di contributo di cui ai
precedenti artt. 4 e 5, dei propri servizi tecnici e degli altri uffici
competenti della Regione.
Per l'esame di idoneità dei progetti relativi
agli stabilimenti di depurazione dei molluschi e per il collaudo delle opere
eseguite può essere richiesto il contributo tecnico di esperti esterni.
Art. 7
Le provvidenze di cui ai numeri 1) e 2) del
precedente art. 2 consistono in contributi in conto capitale nella misura
massima del 25 per cento della spesa ammessa, ovvero, in alternativa, nella
concessione del concorso regionale sugli interessi per prestiti di durata
decennale da contrarsi con gli istituti abilitati all'esercizio del credito
agrario di miglioramento.
Il concorso negli interessi è pari alla
differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso
di interesse praticato dagli stessi istituti di credito agrario - entro i limiti
stabiliti con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro
dell'Agricoltura e Foreste - e le rate di preammortamento e di ammortamento
calcolate in modo che a carico dei beneficiari resti un tasso del 4%.
L'Ente regionale di Sviluppo Agricolo è tenuto a
rilasciare fideiussioni alle Cooperative dei produttori di molluschi eduli
lamellibranchi e loro consorzi sui mutui di cui al primo comma del presente
articolo.
Art. 8
La concessione delle provvidenze per gli
impianti di depurazione è subordinata alla condizione che le dimensioni
dell'impianto non siano inferiori a 300 mq. di superficie utile delle vasche di
depurazione.
I contributi sono così determinati:
a) iniziative dei comuni e loro consorzi:
contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammessa;
b) iniziative delle cooperative e loro consorzi:
contributo in conto capitale nella misura del 50% della spesa ammessa e, per la
restante parte, contributo in conto interessi con le modalità di cui al
precedente art. 7, comma secondo e terzo;
c) iniziative di altre imprese di
molluschicoltura, stabulazione e depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi
che dimostrino di avere una produzione ovvero una lavorazione propria o adeguata
alla capacità dell'impianto di depurazione di cui si chiede il finanziamento:
contributo in conto capitale nella misura del 30% della spesa ammessa e, per la
restante parte, contributo in conto interessi con le modalità di cui al
precedente art. 7, comma 2 e 3.
Art. 9
I contributi per l'adeguamento igienico dei
locali di vendita al dettaglio dei molluschi eduli lamellibranchi, compresi i
chioschi, sono così determinati: 70% della spesa ammessa a contributo.
Art.
10
Prima che sia trascorso il termine di dieci anni
dalla data di realizzazione delle opere attuate con i benefici della presente
legge, i relativi beni non potranno essere alienati o distolti dalla loro
destinazione senza il preventivo benestare notificato dal Presidente della
Giunta regionale.
Le provvidenze previste dalla presente legge,
qualora si riferiscano ad iniziative di comuni o di Cooperative, singoli o
associati in consorzi, saranno liquidate in corso d'opera in base agli stati di
avanzamento, vistati dai servizi tecnici della Regione, dei progetti autorizzati
ed ammessi a contributo ed inseriti nell'apposito piano di finanziamento
predisposto dall'organo competente della stessa Regione (3) .
All'entrata in vigore della presente legge, la
legge
regionale 25 gennaio 1975, n. 13 è abrogata.
Art.
12
A decorrere dal corrente esercizio finanziario
sono istituiti nel bilancio regionale i seguenti capitoli:
Spese per la concessione di contributi in conto
capitale per la realizzazione e l'ampliamento di impianti di depurazione dei
molluschi eduli lamellibranchi e per l'adeguamento igienico dei locali di
vendita al dettaglio, con uno stanziamento in bilancio per ciascuno degli anni
dal 1981 al 1983 di lire 1.200 milioni (4) .
Concorso regionale negli interessi per i mutui
contratti per la realizzazione, l'ampliamento e l'adeguamento di impianti di
depurazione dei molluschi eduli lamellibranchi, con uno stanziamento di L.
60.000.000 nel 1979, di L. 120.000.000 nel 1980, di L. 180.000.000 dal 1981 al
1988, di L. 120.000.000 nel 1989, di lire 60.000.000 nel 1990.
Spese per la concessione di contributi in conto
capitale per la realizzazione, l'ampliamento il miglioramento di vivai di
molluschi eduli lamellibranchi, di impianti, fissi o galleggianti per la
coltivazione, l'allevamento, l'accrescimento e il deposito degli stessi
molluschi, di opere, attrezzature e pertinenze, destinate alla raccolta dei
molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale, con uno stanziamento di L.
1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983 (5) .
Spese per la concessione di contributi in conto
capitale per la realizzazione, l'ampliamento, il miglioramento: di vivai di
molluschi eduli lamellibranchi; di impianti fissi o galleggianti per la
coltivazione, l'allevamento, l'ingrassamento, il deposito degli stessi
molluschi; di opere, attrezzature e pertinenze destinate alla raccolta dei
molluschi eduli lamellibranchi a sviluppo naturale, con uno stanziamento di L.
1.500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981.
Concorso regionale negli interessi di prestiti
contratti per la realizzazione, l'ampliamento, il miglioramento dei vivai, degli
impianti e delle opere previste dall'art. 2 della legge regionale «Ripresa e
sviluppo della molluschicoltura, miglioramento sistemi di raccolta dei molluschi
lamellibranchi a sviluppo naturale - Provvidenze per la realizzazione di una
rete di impianti di depurazione molluschi» ai punti 1 e 2, con uno stanziamento
di L 75.000.000 per il 1979, di L. 150.000.000 per il 1980, di lire 225.000.000
dal 1981 al 1988, di L. 150.000.000 per il 1989, di lire 75.000.000 per il 1990.
Le somme stanziate ai sensi del terzo e quinto
comma che non dovessero essere utilizzate per lo scopo previsto nella norma
medesima, potranno essere spese per la concessione di contributi in conto
capitale, aumentando le percentuali stabilite per le iniziative di cui alla
lettera b) dell'art. 8 della presente legge sino ad un massimo del 70% della
spesa ammessa (6) .
Per la parte restante potrà essere concesso un
contributo in conto interessi con le modalità di cui al precedente art. 7, commi
secondo e terzo (7) .
(5) Comma così
sostituito dal secondo comma dell'art. 2, L.R.
26 giugno 1981, n. 36.
(6) Comma aggiunto dal
terzo comma dell'art. 2, L.R.
26 giugno 1981, n. 36.
(7) Comma aggiunto dal
terzo comma dell'art. 2, L.R.
26 giugno 1981, n. 36.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge si provvede:
per il 1979 operando le seguenti variazioni di
bilancio in diminuzione:
cap. 123 lire 500 milioni
cap. 441 lire 1.635 milioni
e utilizzando l'assegnazione dei fondi per la
legge 2 maggio 1977, n. 192 di lire 700 milioni effettuando la necessaria
variazione nelle parti entrata e spesa del bilancio:
per il 1980 e 1981 utilizzando quota parte dei
fondi recati dal capitolo 50 dell'entrata del bilancio pluriennale 1979-81;
per gli anni successivi, i capitoli relativi
alle annualità passive del concorso regionale sugli interessi per prestiti e
mutui saranno finanziati con assegnazione rivenienti alla Regione per programmi
regionali di sviluppo.