ARTICOLO
1
(Finalita' della
legge)
1. Con la
presente legge viene recepito il contratto nazionale dei dipendenti delle
Regioni a statuto ordinario per il triennio 1976/ 1978 e disciplinato, in
conformita', il rapporto d' impiego del personale della Regione
Puglia.
ARTICOLO
2
(Ruolo
Unico)
1. Determinazione dei livelli
funzionali – retributivi Il personale della Regione Puglia e' assegnato a un
ruolo unico regionale ed e' inquadrato nei seguenti otto livelli funzionali -
retributivi:
1° livello parametro
100;
2° livello parametro
116;
3° livello parametro
130;
4° livello parametro
142;
5° livello parametro
167;
6° livello parametro
178;
7° livello parametro
220;
8° livello parametro
333;
2. Abroga l’art. 41 della l.r.
18/74
ARTICOLO
3
Primo livello
funzionale
1. Sono
inserite nel primo livello le posizioni di lavoro che comprendono esclusivamente
attivita' di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono
alcuna preparazione specifica.
ARTICOLO
4
Secondo livello
funzionale
1. Sono
inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di
mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di
conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o
apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o
comune.
2. L'
esecuzione di compiti e' svolta in modo integrato, configurando una unica
posizione di lavoro.
3. Il
livello e' caratterizzato da:
- iniziativa nell' ambito delle
istruzioni ricevute e/ o dei compiti attribuiti;
- autonomia vincolata da
istruzioni semplici;
- apporto individuale che non
comporta trasformazione del prodotto ma la sola conservazione, riproduzione o
dislocazione del medesimo.
4. Il
personale compreso nel livello e' addetto a compiti di anticamera e aula,
regolando l' accesso al pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici;
di custodia, di sorveglianza di locali e uffici nonche' della loro apertura e
chiusura, di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici, di
dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e
spedizione di corrispondenze di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di
esecuzione di fotocopie, di ciclostile e di fascicolature.
ARTICOLO
5
(Terzo livello
funzionale)
1. Sono
inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di
mansioni tecnico manuali elementari e/ o amministrative semplici, lo svolgimento
delle quali presuppone conoscenze preliminari non
specializzate.
2.
Richiede l' utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi,
ma di uso semplice e con carico della manutenzione
ordinaria.
3. Il
livello e' caratterizzato da:
- iniziativa nell' ambito delle
mansioni attribuite;
- un grado di autonomia
vincolato da istruzioni semplici;
- prestazioni implicanti l'
esposizione a rischi specifici conseguenti all' uso dello strumento tecnico
utilizzato;
- apporto individuale diretto
alla trasformazione del prodotto.
4. Il
personale compreso nel livello e' addetto a compiti di conduzione e manutenzione
ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura
(elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di
conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che
comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione di operazioni colturali
agricolo - forestali; nonche' di compiti amministrativi
semplici.
ARTICOLO
6
(Quarto livello
funzionale)
1. Sono
inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di
mansioni amministrativo - contabili e tecniche o tecnico manuali, lo svolgimento
delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo
amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l' uso di
mezzi o strumenti complessi o l' utilizzo di dati anche complessi nell' ambito
di procedure prevalentemente ripetitive.
2. E'
caratterizzato da:
- autonomia vincolata da
prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni
particolareggiate ma complesse, nell' ambito di procedure e prassi
definitive;
- piena responsabilita' dei
propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a
verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di
massima;
- apporto individuale
consistente nella capacita' di trasformazione complessa del prodotto o
finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo
svolgimento delle mansioni;
- rischi specifici derivanti
dall' uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche
utilizzate.
3. Il
personale compreso nel livello e' addetto a compiti tecnici di natura
specialistica nel campo agricolo - forestale e della installazione, conduzione,
manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; nonche' a compiti
esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le
attivita' di stenografia e/ o dattilografia, mansioni queste ultime che -
omogenee o complementari – costituiscono una unica posizione di
lavoro.
ARTICOLO
7
(Quinto livello
funzionale)
1. Sono inserite nel quinto
livello le posizioni di lavoro che comportano attivita' nei settori tecnico,
amministrativo e contabile di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione
semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Richiedono
conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione
professionale di base necessaria per l' accesso al
livello.
2. Il
livello e' caratterizzato da:
- autonomia nell' ambito di
prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi
definite;
- responsabilita' professionale
dei propri compiti: puo' comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a
minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unita' operative a
carattere esecutivo, una responsabilita' di organizzazione. Il risultato del
lavoro e' soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche
complete;
- apporto organizzativo ampio
in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il
miglioramento della funzionalita' dell' unita' organizzativa in cui e'
inserito.
3. Nei
corsi di formazione professionale: comporta attivita' di insegnamento anche con
utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti.
4.
Richiede conoscenze teorico - tecnico – professionali riconducibili alla
professionalita' prevista dai piani di insegnamento.
5. E'
caratterizzato da:
- autonomia nell' ambito della
funzione docente;
- responsabilita' professionale
dei propri compiti;
- apporto didattico notevole in
funzione dell'impostazione didattico - organizzativa del corso e, piu' in
generale, del centro di formazione.
ARTICOLO
8
(Sesto livello
funzionale)
1. Sono
inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che comportano attivita' di
ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico -
amministrativi o interventi preordinati all' attuazione dei programmi di lavoro
alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell' ambito dell' unita'
organica in cui sono inserite. La posizione di lavoro puo' comportare anche l'
indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto
professionale.
2. Il
livello e' caratterizzato da:
- autonomia nell' ambito di
prescrizioni di massima complesse;
- responsabilita' professionale
dei propri compiti;
- apporto organizzativo ampio
in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il
miglioramento della funzionalita' dell' unita' organica in cui e'
inserito.
3.
Comporta responsabilita':
- delle attivita' istruttorie
direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a
minor contenuto professionale; degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad
altre posizioni di lavoro e minor contenuto professionale.
4. L'
attivita' e' soggetta a controlli e verifiche periodiche e di
massima.
5. Nei
corsi di formazione professionale; comporta attivita' di insegnamento teorico
(cultura generale, lingue, ecc.).
6.
Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell' insegnamento da
impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per
analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni
scolastiche di livello superiore o riconducibile alla professionalita' prevista
piu' in generale per lo accesso al livello.
ARTICOLO
9
(Settimo livello
funzionale)
1. Sono
comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attivita' di
ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od
interventi diretti alla attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione
e' tenuto a collaborare nell' ambito di una unita' organica
complessa.
2. La
posizione di lavoro puo' comportare anche la responsabilita' organizzativa di
una unita' di lavoro eventualmente prevista nell' ambito dell' unita' organica
complessa, con compiti di indirizzo della attivita' degli
addetti.
3. E'
caratterizzato da:
- autonomia per l' attuazione
dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all'
unita'
organizzativa o a gruppi di
lavoro, nonche' per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di
attivita' di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l' autonomia e' comunque
esercitata nell' ambito di istruzioni di carattere generale o da eventuali
indicazioni di priorita';
- apporto organizzativo per la
formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalita' dell' unita'
organica complessa alla quale appartiene.
4.
Comporta la responsabilita':
- delle attivita' direttamente
svolte;
- delle istruzioni emanate
nell' attivita' di indirizzo della eventuale unita' di
lavoro;
- dell' attuazione dei
programmi di lavoro, esercitando controlli e verifiche periodici ed occasionali
anche complessi.
5. L'
attivita' e' soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei
risultati previsti dai programmi di lavoro.
ARTICOLO
10
(Ottavo livello
funzionale)
1. Sono
comprese nell' ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attivita' di
ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessita' diretta alla
formulazione e realizzazione dei programmi nell' ambito delle competenze per
materia o per obiettivo con la definizione dei processi
attuativi.
2. La
posizione di lavoro puo' anche comportare la responsabilita' organizzativa dell'
<< unita' organica complessa >> di cui indirizza l' attivita'
verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.
3. E'
caratterizzato da:
- autonomia rilevante per la
formulazione dei programmi di lavoro dell' unita' organica complessa
eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unita' e per
la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attivita' di ricerca,
studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico -
amministrativi, i piani e i programmi anche pluriennali definiti
dall'amministrazione;
- apporto organizzativo
rilevante per il miglioramento della funzionalita' dell' unita' organica
complessa, alla quale appartiene della quale e' responsabile, in rapporto
all'intera organizzazione regionale.
4. Comporta la
responsabilita':
- delle attivita' direttamente
svolte;
- delle istruzioni di carattere
generale impartite;
- della formazione dei
programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi
stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche
sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di
lavoro.
5. Il livello comprende
posizioni di lavoro individuate, a livello di specializzazione, analogamente a
quelle elencate al livello precedente.
6 . Le posizioni di lavoro
dell' ottavo livello richiedono peraltro una professionalita' piu' elevata e
sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali dell'
organizzazione.
ARTICOLO
11
(Funzione di
coordinamento)
1. La
funzione di coordinamento e' unica.
2. L'
incarico di Coordinatore e' attribuito, per campi di attivita' ricomprendenti
singoli uffici o gruppi di uffici in base ad obiettive esigenze funzionali e
agli obiettivi fissati dalla programmazione regionale, a dipendenti dell' ottavo
livello funzionale.
3. L'
attribuzione dell' incarico si riferisce:
- al coordinamento di campi di
attivita' affini di ampiezza risultante dalla relazione di piu' unita' organiche
complesse, in rapporto alla organizzazione delle strutture
regionali;
- al coordinamento di unita'
organizzative flessibili, pluridisciplinari o di progetti specificatamente
previsti dal programma regionale di sviluppo.
4. L'
incarico di coordinatore e' conferito a tempo determinato, per un periodo non
superiore ad anni cinque, con provvedimento della Giunta
regionale.
5. Per i
coordinatori assegnati al Consiglio regionale, l' incarico e' conferito dalla
Giunta regionale su designazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale.
6. L'
incarico e' rinnovabile e revocabile.
7. Il
rinnovo e la revoca dell' incarico sono disposti nelle stesse forme previste per
la nomina.
8. Il
compenso per la funzione di coordinamento non e' pensionabile ed e' stabilito
nelle misure fisse del 25% della retribuzione iniziale del livello
ottavo.
9. Il
numero dei coordinatori non potra' superare il quarto della dotazione organica
del livello ottavo.
10.*In via transitoria le
disposizioni contenute negli artt. 39- 40- 49 e 97 della LR 25- 3- 1974, n. 18,
continuano a disciplinare la materia specifica sino all' entrata in vigore della
legge regionale sull' ordinamento degli uffici regionali e, comunque non oltre
il 30- 6- 1982.
*Comma così modificato
dall’art. 1 della l.r. 52/81
ARTICOLO
12
(Ammissione all'
impiego)
1. L'
ammissione agli impieghi regionali e' disciplinata dalle disposizioni contenute
nella legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 e nel relativo regolamento di
esecuzione con le modifiche ed integrazioni di cui agli articoli
seguenti.
ARTICOLO
13
(Accesso alle fasce
funzionali)
1. Sostituisce il IV e il V
comma dell' art. 50 della legge 25- 3- 1974, n. 18;
2. Gli impiegati regionali
privi del titolo di studio richiesto possono partecipare a concorsi pubblici per
i posti di livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purche'
provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore e di una anzianita' di
servizio di almeno 5 (cinque) anni nel livello attuale.
3 . Ai concorsi per posti del
3°e 4° livello funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli
immediatamente inferiori con 5 anni di anzianita' complessiva nei due livelli o
di 3 anni nel solo livello immediatamente inferiore.
4. Sono
esclusi i posti per l' esercizio delle cui funzioni il possesso del titolo di
studio sia prescritto dalla legge.
5. Un
quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all' unita' superiore, e'
riservato ai dipendenti regionali di ruolo in possesso dei requisiti prescritti
dai precedenti capoversi.
6.
Sostituisce il settimo comma dell' art. 50 della legge regionale 25- 3- 1974, n.
18.
7. Sostituisce il 10° e 11°
comma dell' art. 50 della legge regionale 25- 3- 1974, n.
18.
8. Per i posti dell' 8° - 7° e
6° livello sono così composte:
a) dal Presidente della Giunta
regionale o dall'Assessore al Personale che la presiede;
b) da un rappresentante
designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei dipendenti regionali. Qualora le Organizzazioni Sindacali
non provvedano entro 15 gg. dalla richiesta a comunicare le designazioni di
propria competenza, la Giunta regionale procede ugualmente alla nomina della
commissione giudicatrice, che si intende validamente costituita dagli altri
componenti.
c) da quattro esperti nelle
materie su cui vertono le prove d' esame, di cui due indicati dalla Giunta
regionale e due dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio.
9. Funge da Segretario un
dipendente appartenente alla 6a fascia funzionale.
10. Sostituisce il 16° comma
dell' art. 50 della legge regionale 25- 3- 1974, n.
18.
ARTICOLO
14
(Orario di
lavoro)
1. Il
dipendente regionale e' tenuto all' esatta osservanza dell' orario di
lavoro.
2. Esso
e' fissato in 36 ore settimanali.
3. La
distribuzione, l' articolazione giornaliera e le modalita' di controllo dell'
orario di lavoro sono determinate, nel rispetto delle obiettive esigenze
funzionali degli organi e degli Uffici dell' Amministrazione regionale, sulla
base dei seguenti criteri:
a) l' orario settimanale
distribuito in non meno di cinque giorni, garantendo, comunque, in caso di
necessita', lo svolgimento della attivita' degli uffici in tutti i giorni
feriali;
b) l' orario antimeridiano
sara' stabilito di norma dalle ore 8 alle ore 14, salvo che per il personale
chiamato, per particolare esigenza di servizio, ad effettuare turni di lavoro.
L' orario pomeridiano di norma sara' distribuito fra le ore 15 e le ore 19. L'
accordo sindacale unico definisce i presupposti per la individuazione degli
Uffici, per i quali, in relazione alle esigenze di funzionalita' dei servizi, e'
consentita la adozione di un orario flessibile, fissandone i periodi di presenza
obbligatoria e quelli di flessibilita';
c) ogni periodo di lavoro
continuativo non puo' eccedere di norma le sei ore lavorative. La durata di
riposo intermedio fra due periodi continuativi di servizio non puo' essere
inferiore ad un' ora;
d) i rientri pomeridiani per l'
eventuale completamento dell' orario settimanale sono distribuiti in non meno di
due giorni ed in modo da garantire la presenza in servizio a turno del
personale, in relazione alle esigenze dell' ufficio ovvero di complessi di
funzioni;
e) il saldo negativo
giornaliero o mensile tra le ore lavorative teoriche e le ore effettivamente
rese devono essere recuperate giornalmente e comunque entro il mese successivo,
fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.
4. La distribuzione, l'
articolazione giornaliera e le modalita' di controllo dell' orario di lavoro
sono adottate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le
organizzazioni sindacali.
5. Per il personale in servizio
al Consiglio regionale, alla distribuzione, articolazione giornaliera e alle
modalita' di controllo dell' orario di lavoro provvede l' Ufficio di Presidenza
con propria deliberazione, sentite le organizzazioni
sindacali.
6. L' accertamento deve
riguardare il personale di tutti i livelli funzionali.
ARTICOLO
15
(Lavoro
straordinario)
1. In
relazione ad eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio, il dipendente,
su disposizione dell' amministratore competente, e' tenuto a prestare la propria
opera fuori del normale orario di lavoro entro il limite massimo individuale di
150 ore annue.
2. I
dipendenti prestano servizio in ore diurne dei giorni feriali salvo che, in casi
del tutto eccezionali e/ o per particolari esigenze di ufficio, si renda
necessaria l' istituzione di turni notturni e festivi.
3. L'
art. 56 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 e'
soppresso.
4. La
Giunta regionale e l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con
deliberazioni periodiche e previa ricerca d' intesa sui criteri, tramite un
opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, possono disporre, in deroga
al limite massimo individuale di cui al primo comma, prestazioni di lavoro
straordinario fino a 300 ore annue per particolari e definite funzioni o
posizioni di lavoro.
ARTICOLO
16
(Incompatibilita' e cumulo d'
impieghi)
1. Ai
dipendenti regionali e' estesa la disciplina sancita dal titolo quinto del DPR
10- 1- 1957 n. 3 intendendosi sostituita l' Amministrazione regionale allo Stato
e la Giunta regionale al Ministro/ Consiglio dei Ministri/Direttore
Generale.
2. In
ogni caso, gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere
liquidati ai dipendenti designati in rappresentanza dall' Amministrazione
regionale a partecipare a Commissioni o comunque a compiere prestazioni, anche
diverse da quelle normali, nell' interesse di altri Enti, sono versate dagli
Enti medesimi alla Tesoreria della Regione su apposito fondo da gestirsi da
parte del Consiglio del Personale.
3. Ai
dipendenti regionali, in quanto dovuti, spettano la indennita' di missione e il
compenso per prestazioni straordinarie che sono a carico e liquidati dagli Enti
interessati.
4.
Eventuali norme in contrasto sono abrogate.
ARTICOLO
17
(Congedo
ordinario)
1. Il
dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario per
ferie irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative, a seconda che
la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate. In tale congedo sono
comprese le due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione
delle festivita' di cui alla legge 23- 12- 1977, n. 937.
2. Al
dipendente sono attribuite, altresì, quattro giornate di riposo da fruire nell'
anno solare ai sensi della predetta legge n. 937.
3. La
ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.
4. Il
congedo puo' essere goduto in piu' periodi, uno dei quali dovra' comprendere non
meno di 15 giorni.
5. Il
congedo deve essere concesso a meno che non ostino eccezionali ed indifferibili
esigenze di servizio.
6. Il
godimento del congedo ordinario e' interrotto dalla malattia documentata dal
dipendente e dall' impossibilita' dell' Amministrazione di fronteggiare
altrimenti esigenze di servizio eccezionali ed
indifferibili.
7. I
congedi ordinari per ferie non fruiti nel corso dell' anno, per comprovate
esigenze di servizio, possono essere goduti entro e non oltre il 30 giugno dell'
anno successivo.
8. L'
impiegato assunto posteriormente al primo gennaio di ogni anno ha diritto di
usufruire di un numero di giornate di congedo proporzionale al periodo di
servizio che prestera' nell' anno.
9. Il
congedo ordinario retribuito per ferie non puo' tuttavia essere usufruito
durante i primi tre mesi del periodo di prova.
10. Il
congedo ordinario retribuito per ferie per il personale degli Uffici periferici
va richiesto ai Coordinatori degli Uffici di appartenenza.
11.
Questi ultimi inoltreranno le loro richieste ai rispettivi Coordinatori di
settore.
12. I
Coordinatori di settore indirizzeranno le loro domande all' Assessore al
Personale che lo concedera' previo nulla - osta dell' Assessore al ramo di
appartenenza.
13. I
Coordinatori degli uffici e settori del Consiglio, nonche' quelli dei settori
Segreteria della Giunta, Legale e Contenzioso, Stampa, Legislativo ed i
Coordinatori dei settori della Presidenza della Giunta richiedono la concessione
dei congedi ordinari all' Assessore al Personale, previa proposta vincolante dei
rispettivi Presidenti.
14. L'
impiegato la cui domanda non sia stata accolta ha diritto di ripetere la
richiesta all' Assessore al Personale.
15. L'
art. 60 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 e'
soppresso.
ARTICOLO
18
(Congedo
straordinario)
1. Il dipendente regionale ha diritto
a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con
documentazione delle relative causali:
a) per contrarre matrimonio:
nella misura di giorni 15 continuativi compreso quello di celebrazione del
rito;
b) per donazione di sangue: per
il giorno del prelievo;
c) per cure: fino a un mese per
mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra e per servizio, previa esibizione
di idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute
terapie;
d) per gravi motivi: fino a
cinque giorni all'anno;
e) per cure ai figli inferiori
a tre anni e in stato di malattia: fino a un mese nell' arco del triennio a
trattamento intero;
f) per gravidanza e puerperio:
nei limiti della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, con trattamento intero nel
periodo di astensione obbligatoria;
g) per richiamo alle armi e per
obblighi di leva: nei termini e con le modalita' previste dalle leggi vigenti
per gli impiegati civili dello Stato;
h) per esami fino a venti
giorni nell' anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi od
abilitazioni, oltreche' nella giornata immediatamente precedente e seguente
soltanto se la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 chilometri dalla
residenza.
2. L'
art. 61 della legge regionale n. 18 del 25- 3- 1974 e'
soppresso.
ARTICOLO
19
(Impiegati
studenti)
1. I
dipendenti regionali che si trovino nelle condizioni di cui al 1° comma dell'
art. 10 della legge 20- 3- 1970, n. 300 hanno diritto, per la frequenza di corsi
legali di studio ad un massimo individuale di 150 ore per anno scolastico, con
l' obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per
qualsiasi ragione interrotta.
2. L'
istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al 3% del personale
per ciascun anno scolastico. I dipendenti di cui al 1° comma dell' art. 10 della
legge 20- 3- 1970, n. 300, non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario.
3. L'
accertamento della qualifica di lavoratore studente e l' accoglimento delle
domande rientrano nella competenza dei Coordinatori di settore o degli uffici di
appartenenza.
4. L'
art. 59 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 e'
soppresso.
ARTICOLO
20
Congedo straordinario non
retribuito
1. Il
dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti nei seguenti
casi:
a) per gravi e motivate ragioni
personali o di famiglia: fino ad un anno;
b) per tutta la durata dello
stato di malattia dei figli inferiori a tre anni dopo il primo mese di congedo
retribuito.
2. Il
presente congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non e' utile ai
fini della progressione economica e del trattamento di previdenza e di
quiescenza.
3. Sono a
carico del dipendente, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le
contribuzioni previste dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e
quiescenza, mentre restano a carico dell' Amministrazione quelle di sua
competenza per gli stessi titoli unitamente all' intero onere per il trattamento
assistenziale.
ARTICOLO
21
(Assenze per
malattie)
1. In
caso di malattia il dipendente e' considerato assente giustificato ed ha diritto
al seguente trattamento economico:
- nei primi tredici mesi:
intero;
- nei mesi successivi sette
mesi: ridotto al 50%.
2. Sono a
carico del dipendente, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le
contribuzioni previste dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e
quiescenza mentre restano a carico dell' Amministrazione quelle di sua
competenza per gli stessi titoli, unitamente all' onere intero per il
trattamento assistenziale.
3. Il
tempo durante il quale il dipendente e' assente per malattia e' computato per
intero ai fini dell' anzianita' di servizio, della progressione economica e del
trattamento di previdenza e quiescenza.
4. Per
motivi di particolare gravita', la Giunta regionale, sentito il Consiglio del
Personale, puo' consentire al dipendente che abbia raggiunto i limiti previsti
dal primo comma, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non
superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola
conservazione del posto.
5.
Comma abrogato dal comma 9 dell’art. 17 della l.r.
13/88.
6. In
caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il
dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all'
ufficio e/ o settore di appartenenza, indicando il proprio
recapito.
7. L'
assenza per malattie e' documentata a mezzo di certificazioni mediche che ne
attestino la natura e la presumibile durata.
8. Il
dipendente, salvo casi di comprovato impedimento, deve far pervenire la
certificazione al settore e/ o ufficio di appartenenza entro il terzo giorno
dall' inizio della malattia.
9. Per
malattia di durata non superiore a due giorni non v' e' obbligo di produrre la
certificazione medica.
10. I
Coordinatori dei settori e/ o uffici di appartenenza possono disporre gli
accertamenti sanitari per il controllo della malattia
denunciata.
11. Gli
accertamenti saranno espletati attraverso i servizi ispettivi dell' Istituto
assistenziale competente e, ove questi non siano in condizione di provvedere, a
mezzo dell' Ufficiale sanitario o del medico designato da un Ospedale a scelta
dell' Amministrazione.
12. L'
eventuale contenzioso e' regolato dalle norme vigenti per gli impiegati civili
dello Stato.
13.
Successivamente, agli stessi fini, ci si avvarra' delle strutture delle Unita'
Sanitarie locali competenti per territorio.
14. I
compensi secondo tariffa da corrispondere agli Ufficiali sanitari ovvero ai
medici ospedalieri saranno liquidati dai Cassieri economi.
15.
Qualora l' esistenza o l' entita' della malattia non venga riconosciuta in sede
di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto
imputabile al dipendente, l' assenza e' considerata ingiustificata agli effetti
retributivi e disciplinari.
16. Nei
confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente
allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l' Amministrazione non potra'
procedere alle dispense dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito
ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari
settori, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle
proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale
retributivo od a livello inferiore.
17. In
quest' ultimo caso il dipendente avra' diritto a conservare il trattamento
economico in godimento.
18. L'
art. 62 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 e'
soppresso.
ARTICOLO
22
(Cumulo dei periodi di
assenza)
1. Due o
piu' periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della
determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non
intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non
si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario
retribuito.
2. Le
assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono
superare nel quinquennio i trentadue mesi.
3. L'
art. 63 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 e'
soppresso.
ARTICOLO
23
(Assemblea
sindacale)
1. Aggiunge il comma 2 all’art. 57 della l.r.
18/74
ARTICOLO
24
(Tutela dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali)
1. Il
passaggio ad altra sede o ad altro ufficio o il comando dei dirigenti delle
rappresentanze sindacali puo' essere disposto solo previo nulla - osta dell'
Associazione sindacale di appartenenza.
ARTICOLO
25
(Aspettative e permessi
sindacali)
1. I
dipendenti regionali che ricoprono cariche sindacali nazionali sono, a domanda
da presentare per il tramite della competente organizzazione, collocati in
aspettativa per motivi sindacali.
2. Il
contingente complessivo di aspettative e' fissato in rapporto ad una unita' ogni
5.000 dipendenti o frazione superiore a 2.500, da ripartire fra le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale.
3. Il
coordinamento tra Regioni e Sindacati sulle aspettative in campo nazionale
avverra' presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Le
organizzazioni sindacali indicheranno la ripartizione e i contingenti di
aspettative nazionali.
5. In
attesa che la materia sia regolata da apposite norme, nell' ambito della legge
quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e' collocato in
aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva
organizzazione.
6. Ai
lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a
carico della Regione da cui dipendono, tutti gli assegni spettanti in forza
delle norme vigenti nella qualifica rivestita.
7. I
periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti,
salvo che per il congedo ordinario.
8. L'
aspettativa ha termine con la cessazione per qualsiasi causa, del mandato
sindacale.
9. Oltre
alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su
richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l' espletamento
del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore
annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore pro -
capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell' anno
precedente.
10. Le
modalita' per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla Giunta
d' intesa con le rappresentanze sindacali del personale
regionale.
ARTICOLO
26
(Contributi
sindacali)
1. I
dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega a favore della propria
organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui
misura viene fissata, all' inizio di ogni anno ed a livello nazionale, dalle
organizzazioni di categoria.
2. La
relativa riscossione viene effettuata dall' Amministrazione mediante ritenute
mensili il cui ammontare viene versato entro quindici giorni secondo le
modalita' indicate dalle organizzazioni.
ARTICOLO
27
(Locali delle rappresentanze
sindacali e diritto di affissione)
1. Nel
capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilita' di un
idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
2. La
Regione pone, altresi', di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze
sindacali per l' esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni
capoluogo di provincia all' interno di una sede regionale.
3.
Qualora il numero dei dipendenti di una unita', sede o altra entita'
organizzativa sia superiore a dieci, le rappresentanze hanno diritto di
usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro
riunioni.
4. All'
interno delle unita', sedi o altre entita' organizzative, le rappresentanze
sindacali hanno diritto all' uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi
accessibili a tutti i dipendenti, per l' affissione di pubblicazioni, testi o
comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di
lavoro.
5. E'
vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le liberta' personali
e sindacali dei dipendenti, l' esercizio della attivita' sindacale e del diritto
di sciopero.
ARTICOLO
28
(Svolgimento di incarichi
pubblici)
1. L'
autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'
espletamento del mandato, prevista dall' art. 2 della legge num. 1078/ 1966 o da
altre norme legislative, non potra' eccedere le dodici ore lavorative
settimanali, elevabili, in via eccezionale per incarichi di particolare impegno
e rilevanza, a diciotto ore settimanali.
2. La
Regione, in accordo con le locali associazioni ANCI - UPI procedera' con atto
separato a fissare nei modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di
cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alla entita'
degli incarichi svolti.
3. Con lo
stesso atto sara' indicata la documentazione necessaria.
ARTICOLO
29
(Onnicomprensivita' del
trattamento economico)
1. In
attuazione del principio dell'onnicomprensivita' e della chiarezza retributiva,
ai dipendenti regionali compete la retribuzione annua lorda derivante dal
trattamento economico di livello e della progressione economica orizzontale,
inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo
che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della
indennita' di missione e di trasferimento e della indennita' per la funzione di
coordinamento.
2. Agli
stessi dipendenti spettano, inoltre, l' aggiunta di famiglia, l' indennita'
integrativa speciale e la 13a mensilita', con i criteri stabiliti per i
dipendenti dello Stato.
3.
Eventuali norme in contrasto sono abrogate.
ARTICOLO
30
(Trattamento economico di
livello)
1. Al
personale del ruolo unico regionale spetta il trattamento economico iniziale
annuo lordo correlato al livello di appartenenza, di cui all' allegata Tabella
B).
ARTICOLO
31
(Progressione economica nell'
ambito di ciascun livello funzionale)
1. La
progressione economica in ciascun livello funzionale procede per scatti e
classi, secondo le modalita' appresso indicate:
a) assegnazione di cinque
classi stipendiali, oltre la iniziale, con scadenza al compimento del 3°, 6°,
10°, 15° e 20° anno. Il valore delle classi e' del 16% costante sull'iniziale
del livello;
b) attribuzioni di scatti del
2,50% sul trattamento economico iniziale + classe in
godimento.
2. Gli
scatti si conseguono ogni biennio e sono assorbiti all' atto dell' acquisizione
della successiva classe. Gli scatti biennali, anche virtuali, possono essere
anticipati, a domanda, a seguito della nascita di figli.
ARTICOLO
32
(Retribuzione del lavoro
straordinario)
1. La
retribuzione oraria del lavoro straordinario e' determinata secondo la seguente
formula:
retribuzione iniziale di
livello + rateo 13a mensilita' diviso 175 maggiorata del 15 per cento; per il
lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati
festivi per legge, detta retribuzione e' maggiorata del 30%; per il lavoro
straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per
legge, la retribuzione e' maggiorata del 50%.
2. Le
misure, così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/ 175
dell' indennita' integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio
di ciascun anno.
3. Il
lavoro straordinario puo' essere compensato, in accordo con il dipendente, con
riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di
orario.
4. In
relazione alle tariffe di lavoro straordinario attualmente corrisposte, in
quanto risultanti superiori alle nuove aliquote derivanti dal presente accordo
esse saranno conservate fino al 31- 12- 1979. Dall' 1- 1- 1980 si adotteranno le
nuove tariffe previste dal presente accordo.
5. L'
art. 79 della LR 25- 3- 74, n. 18 e' soppresso.
ARTICOLO
33
(Trattamento economico di
missione, di trasferimento e di prima sistemazione).
1. Il
trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione e'
disciplinato, nei limiti stabiliti dai principi della legge 26- 7- 1978, n. 417
e dal DPR 21- 6- 1978 n. 513 con apposita legge regionale.
2. Al
personale in missione e' dovuto anche il compenso per lavoro straordinario,
limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al
normale orario di servizio e strettamente legato alla natura e alla entita' dei
compiti da svolgere.
3. Le ore
di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in sede
al raggiungimento dei limiti autorizzabili.
ARTICOLO 34*
(Lavoro ordinario notturno e
festivo)
* Articolo già modificato
dall’art. 1 della l.r. 17/80 e così sostituito dall’art. 6 della l.r.
22/81
1. Al
dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e
le ore 6 un compenso pari a L. 600 orarie.
2. Per il
servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso
orario di L. 675 elevato a L. 1000 per il servizio notturno
festivo.
3. La
presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente
debbono essere eseguite esclusivamente di notte.
4. I
compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono
soggetti a contributi previdenziali.
ARTICOLO
35
(Equo
indennizzo)
1. La
Regione, per infermita' riconosciuta da causa di servizio, corrisponde al
dipendente non soggetto all' obbligo della iscrizione all' INAIL un equo
indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente
subita.
2.
Valgono al riguardo le norme contenute nell' art. 68 del DPR 10- 1- 1957 n. 3 e
negli artt. 48 - 49 - 50 del DPR 3- 5- 1957, n. 686.
3. Si
intendono estese alla legislazione regionale tutte le modifiche che le predette
norme possono subire nel loro specifico settore di
applicazione.
ARTICOLO
36
(Patrocinio
legale)
1. La
Regione, nell' ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura la
assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in
conseguenza di fatti ed atti connessi all' espletamento del servizio e all'
adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilita' civile o
penale, in ogni stato e grado di giudizio.
2. Nell'
esame dei singoli casi si avra' riguardo a tutti gli elementi di valutazione
disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti di interesse fra l'
Amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.
3. Una
particolare attenzione verra' data ai casi in cui il fatto addebitato risulti
commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione generale o
speciale formalmente impartita.
ARTICOLO
37
(Criteri per la mobilita'
territoriale del personale regionale nell' ambito dell'
Ente).
1. La
mobilita' esterna disciplinata dal presente articolo si realizza con l'
assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio
comunale ove e' situata la sede di provenienza.
2. Nel
caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano
dalla localita' della precedente sede di lavoro a quella di destinazione supera
la durata di trenta minuti, l' assegnazione alla sede esterna, come sopra
definita, si effettua portandone a conoscenza tutto il personale, previa
ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale, attraverso
opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella
richiesta per la sede di destinazione, sulla base di criteri oggettivi
concordati con le OOSS a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori:
residenza, condizioni familiari, eta', anzianita' di servizio, necessita' di
studio.
3.
Qualora il settore di attivita' di nuova destinazione comporta sostanziali
modificazioni delle condizioni di lavoro, l' individuazione del personale da
trasferire dovra' comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche
se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non supera la durata
di trenta minuti.
4. Al
solo scopo di assicurare in via d' urgenza la continuita' dei servizi l'
Amministrazione puo' derogare alle suddette procedure mediante provvedimenti
adottati di ufficio per la durata non superiore a trenta giorni non
rinnovabili.
ARTICOLO
38
(La mobilita' territoriale:
condizioni di svolgimento)
1. In
relazione alle esigenze di mobilita' derivanti in primo luogo dal trasferimento
del personale alle Regioni, e per un periodo non superiore a due anni, il
dipendente per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, puo'
essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal
Comune della precedente sede non oltre 40 Km. ovvero per un percorso non
superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.
2. In
tale caso l' Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio
provvedera' a rimborsare al lavoratore la spesa per l' utilizzo dei mezzi
pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova
sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa gia' sostenuta dal lavoratore
per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di
lavoro.
3. Nel
caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano
dalla localita' a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti, il
dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa esistente in zona, al
medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli Enti pubblici che
hanno accesso al servizio.
4. E'
impegno dell' Amministrazione ricercare soluzioni di orario funzionale, anche
con caratteristiche di flessibilita' - nel rispetto del monte ore settimanali
obbligatorie - che favoriscano la possibilita' dei lavoratori di usufruire dei
mezzi pubblici di trasporto di linea.
5. Non
rientrano nella disciplina del presente articolo:
a) gli spostamenti nel
territorio di dipendenti per lo svolgimento in altre localita' di compiti propri
dell' Ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla
disciplina specifica di questo istituto;
b) gli spostamenti nel
territorio resi necessari per l' ordinario svolgimento ai compiti propri della
qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi di
trasporto dell' Amministrazione, dei mezzi pubblici o autorizzando l' uso del
mezzo di trasporto del lavoratore, alle condizioni previste dalla normativa
dell' Ente di appartenenza.
ARTICOLO
39
(Mobilita' tra
Enti)
1. Il
personale regionale puo' essere comandato a prestare servizio presso gli Enti
destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui
uffici la Regione si avvalga.
2. Ove il
comando comporti spostamento dalla sede di lavoro, si applicano le norme di cui
ai precedenti punti sulla mobilita'.
3. E'
consentito, inoltre, d' intesa con il dipendente interessato, il comando di
personale tra le Regioni, tra queste e gli enti locali, per comprovate esigenze
connesse a specifiche professionalita' e per consentire l' interscambio di
esperienze, la formazione e l' aggiornamento
professionale.
NORME TRANSITORIE E
FINALI
ARTICOLO
40
(Norme di primo
inquadramento)
1. Con
decorrenza dal 1° ottobre 1978 i dipendenti regionali sono inquadrati, d'
ufficio, nei nuovi livelli funzionali sulla base del rapporto di corrispondenza
fissato dall' allegata tabella C e relative note esplicative, dei criteri
aggiuntivi stabiliti dagli articoli seguenti e dalle norme contenute nei
precedenti articoli da 3 a 10.
2. Il
personale in servizio alla data del 30- 9- 78 che appartiene al 6° livello di
cui alla legge regionale 25- 3- 74, n. 18 che in applicazione della tabella di
corrispondenza all. C avrebbe titolo all' inquadramento nel 6° livello, e'
inquadrato nel 7° livello dall' 1- 10- 78 qualora alla stessa data risulti in
possesso di una anzianita' di servizio effettivo di tre anni nel predetto
livello o nelle qualifiche ad esso corrispondenti.
3.* Il restante personale
inquadrato nel 6° livello ai sensi della allegata tabella C con decorrenza 1
ottobre 1978 transiterà nel 7° livello al compimento di un triennio di servizio
effettivo maturato nello stesso 6° livello.
* Comma così sostituito dal
comma 1 dell’art. 2 della l.r. 17/80
4. Lo
stesso meccanismo economico stabilito dal successivo art. 46 si applica anche
nel caso di inquadramento nel 7° livello in data posteriore all' 1- 10-
78.
5. Il
personale assunto in servizio presso i Centri di formazione professionale i
quali, a norma della predetta tabella C dovrebbero essere inquadrati al 5°
livello, vengono inquadrati al 6° se esercitano una funzione docente per l'
esercizio della quale e' richiesto diploma di laurea del quale devono essere in
possesso.
6. A
questi dipendenti non si applica il disposto di cui al precedente secondo
comma.
7. E'
consentito l' accesso al livello immediatamente superiore a quello
spettante:
a) dal livello con parametro
130 al livello con parametro 142;
b) dalle qualifiche del IV
livello (142) al V livello (167), comprese quelle operaie che in via prevalente
e continuativa non svolgano piu' mansioni operaie;
c) dal V livello (167) al VI
livello (178); mediante concorso interno per titoli, riservato al personale
regionale in possesso di una anzianita' effettiva minima di anni otto senza
demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di
appartenenza e sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non
posteriore al 1° aprile 1976. A tal fine e' atto il solo servizio, anche se non
di ruolo, prestato presso la Regione o l' Ente dal quale il dipendente e' stato
trasferito o comandato.
8. Sono
messi a concorso ai sensi del comma precedente posti pari al 30% della dotazione
organica, complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30- 9- 1978; in
relazione agli eventuali posti soprannumerati che potrebbero derivarne saranno
resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere
conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.
9. Nel
caso che i posti messi a concorso per il passaggio ad uno dei livelli previsti
del 7° comma non risultino assegnabili, in parte per mancanza di idonei, la
parte residuale dei posti stessi e' portata in aumento a quelli da assegnare per
il passaggio agli altri due livelli funzionali ove le rispettive graduatorie
presentino eccedenza di idonei rispetto ai posti messi a
concorso.
10. L'
inquadramento nel nuovo livello a seguito del concorso interno ha la decorrenza
giuridico – economica dal 1° ottobre 1978. Al personale inquadrato al VI livello
non si applica il disposto di cui al secondo coma del presente
articolo.
11. In
tutti i casi restano immutati gli effetti economici dell' inquadramento, cosi'
come stabilito nel successivo articolo 46.
12.* E' in ogni caso escluso
dalla partecipazione al concorso interno per l' accesso al livello
immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del sesto comma del
presente articolo il personale che, comunque - anche per effetto dell'
applicazione della tabella C e di tutte le norme comprese nella presente legge-
abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l'
Ente o l' Amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica
corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del
transito alla Regione (articolo 68 del DPR n. 748/72, tabelle regionali di
raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione
con effetto retroattivo della posizione presso l' ente di provenienza,
riconoscimento dei titoli di studio).
* Comma così modificato
dall’art. 3 della l.r. 17/80.
ARTICOLO
41
(Titoli
valutabili)
1. I
titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli
idonei nei concorsi di cui agli articoli precedenti, sono costituiti, a
esclusione di ogni altro, dell' anzianita' di servizio e dai titoli di studio
posseduti.
a) anzianita' di servizio di
ruolo o non di ruolo nella qualifica o carriera di appartenenza o corrispondente
secondo l' equiparazione di cui alla tab. C allegata alla legge regionale 25- 3-
74, n. 18, per ogni anno di servizio punti 1, 2; la frazione di mese superiore a
giorni 15 viene valutata a mese intero;
- anzianita' di servizio di
ruolo o non di ruolo in qualifiche o carriera inferiore a quella di appartenenza
o corrispondente punti 0,6 per ogni anno di servizio;
b) titoli di studio: cinque
punti per il possesso del titolo di studio prescritto per l' accesso alla
qualifica rivestita; dieci per il possesso del titolo di studio prescritto per
il livello da assegnare.
2. A
parita' di merito, nella valutazione dei candidati, si dovra' tener conto del
carico familiare.
ARTICOLO
42
(Svolgimento dei
concorsi)
1. Entro
venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti
che intendono partecipare ai concorsi di cui agli articoli precedenti devono, a
pena di decadenza, avanzare formale istanza al Presidente della Giunta
regionale, corredata dalla documentazione relativa ai titoli posseduti fra
quelli specificati nel precedente articolo.
2. L'
anzianita' di servizio e' accertata dall' Amministrazione attraverso l' esame
del fascicolo personale.
3. La
valutazione dei titoli e la conseguente formazione della graduatoria sono
predisposte a cura dell' Assessorato al Personale. La graduatoria e' approvata
dalla Giunta regionale.
4. In
base all' ordine di graduatoria, la Giunta regionale dispone l' inserimento dei
vincitori nel competente livello funzionale.
5.
Restano immutati gli effetti economici dello inquadramento cosi' come stabilito
dalla presente legge.
ARTICOLO
43*
(Norma sui concorsi interni da
espletarsi in base a disposizioni regionali vigenti)
* Articolo abrogato dall’art. 5
della l.r. 17/80.
ARTICOLO
44
(Personale assegnato agli Enti
Locali)
1. I
dipendenti che siano assegnati a prestare servizio presso gli Enti Locali in
relazione alla delega o al decentramento di funzioni amministrative o per l'
esercizio di compiti attribuiti agli Enti stessi da leggi statali e regionali,
sono posti per il periodo di assegnazione, in posizione soprannumeraria,
conservando ad ogni effetto la posizione giuridica ed economica e la
qualificazione professionale loro spettanti nell' Amministrazione
regionale.
ARTICOLO
45
(Utilizzazione personale
assegnato alla Regione)
1. Nel
procedere alla copertura dei posti che risulteranno disponibili dopo l'
inquadramento del personale in servizio secondo le norme della presente legge,
l' Amministrazione regionale terra' conto anche delle assegnazioni di personale
alla Regione a norma del DPR 24 luglio 1977 n. 616.
ARTICOLO
46
(Inquadramento nella posizione
economica)
1. La
posizione economica individuale nel livello d' inquadramento, previsto nel
precedente articolo 40, e' determinata sommando i seguenti
elementi:
a) stipendio tabellare lordo in
godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di scatti e classi
acquisiti;
b) eventuali assegni personali
pensionabili;
c) aggiunzione senza titolo
pari a quella spettante ai sensi del successivo articolo
48.
2. La
posizione giuridica nel livello d' inquadramento e' quella dello scatto o classe
della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica
individuale come sopra determinata. Ove non si riscontri coincidenza di importi,
la posizione giuridica e' quella dello scatto o classe immediatamente inferiore
alla suddetta posizione economica.
3. Al
dipendente viene, altresi' riconosciuto il << maturato in itinere >>
consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa,
alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell' ultimo scatto e
dell' ultima classe, rapportato ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per
conseguire lo scatto e la classe successivi, ovvero il secondo parametro
retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l' attribuzione dello
scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente secondo
comma.
4. Al
fine della determinazione del << maturato in itinere >> lo stipendio
iniziale di cui alla tabella << B >> e quello corrispondente al
secondo parametro retributivo di cui alla stessa tabella << B >>
allegata alla legge regionale 25- 3- 1974, n. 18, vengono considerati quali
classi di stipendio.
5. La
riduzione si determina secondo il seguente procedimento:
a) il conteggio del tempo viene
eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a 15
giorni;
b) si calcola l' incremento
monetario che nella progressione economica orizzontale prevista dagli artt. 78 e
89 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 deriva dallo scatto della (o secondo
parametro retributivo) immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si
rapportano tali incrementi alla mensilita' virtualmente maturate al 30 settembre
1978 per il loro raggiungimento.
6. Se il dipendente nella
progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le
classi ivi previste, il rateo di scatto biennale si calcola sull' incremento
economico dello scatto successivo all' ultima classe o scatto
maturato;
c) qualora i ratei di scatto e
di classe (o secondo parametro retributivo) in corso di conseguimento nella
progressione economica orizzontale prevista dagli artt. 78 e 89 della legge
regionale 25- 3- 1974, n. 18 e virtualmente maturati alla data del 30 settembre
1978 - definiti nel loro valore con la procedura prevista alle lett. a) e b) -
sommati alla posizione economica individuali come determinata dal primo comma
del presente articolo, diano, nella nuova progressione, un valore uguale o
maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla
posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto,
la posizione superiore;
d) qualora, a seguito dell'
operazione di cui alla precedente lettera c), il dipendente non consegua una
posizione giuridica superiore, il << maturato in itinere >>, sommato
all' eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di
inquadramento, occorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'
attribuzione della classe o dello scatto superiore, stabilendo a quante
mensilita' il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica,
rispetto all' incremento economico mensile derivante dal conseguimento della
posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla
posizione giuridica di inquadramento acquisita. Ove dal saldo della operazione
residui un un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se
supera il 50% dell' importo dell' incremento mensile della posizione stipendiale
successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione
stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento
vengono ridotti di un pari numero di mensilita';
e) nel caso che, a seguito
dell' acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di
cui al punto c), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione,
il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la
posizione stipendiale di scatto o di classe immediatamente successiva; in tal
caso detta frazione si rapporta all' incremento economico mensile derivante dal
conseguimento dell' ulteriore posizione stipendiale di scatto o classi
immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilita'
corrisponde e dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell'
operazione suddetta se eccedente del 50% dell'incremento mensile stesso - il
tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o
classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di
mensilita'.
7. Qualora la posizione
economica individuale maggiorata del << maturato in itinere >>
risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il
dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i
successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo
ordinamento.
ARTICOLO
47
(Valutazione del
servizio)
1. Ai
soli fini dell' inquadramento nella nuova posizione giuridica ed economica dei
dipendenti in servizio al 30- 9- 1978, i servizi non di ruolo di cui all' art.
92 della legge regionale 18/ 74 vengono valutati come il servizio di
ruolo.
ARTICOLO
48
(Aggiunzione senza
titolo)
1. La
ulteriore disponibilita' economica ai fini di perequazione viene utilizzata
garantendo a ciascun dipendente regionale i seguenti importi mensili lordi
comprensivi delle somme attribuite con legge regionale 7 aprile 1977, n. 16,
sulla base delle retribuzioni iniziali, di cui alla tabella << B >>
allegata alla legge regionale 9 agosto 1973 n. 33, stabilite per l' accesso al
livello per pubblico concorso ed in atto al 30 settembre 1978, non tenendo conto
della indennita' integrativa speciale:
- fino a 2.000.000 annui: lire
55.000 mensili
- fino a 3.000.000 annui: lire
47.000 mensili
- fino a 4.000.000 annui: lire
43.000 mensili
- oltre 4.000.000 annui: lire
40.000 mensili
ARTICOLO
49
(Riserva di posti nei primi
concorsi banditi dopo l' entrata in vigore delle presente
legge)
1. Nel
primo concorso per ciascun livello e ciascuna funzione, bandito successivamente
all' entrata in vigore della presente legge, la riserva dei posti puo' essere
aumentata al 35% e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al
livello immediatamente inferiore, purche' in possesso del titolo di studio
richiesto per l' accesso a quest' ultimo, o appartenente al livello ancora
sottostante, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso
al livello per il quale e' bandito il concorso sempreche' sussista in entrambi i
casi una anzianita' di un anno nel livello di
appartenenza.
ARTICOLO
50
(Decorrenza)
1. La
decorrenza degli effetti giuridici ed economici, previsti nella presente legge,
e' fissata all' unica data del 1° ottobre 1978.
2. Il
periodo di validita' del contratto triennale e' venuto a scadenza il 31- 12-
1978.
ARTICOLO
51
(Dotazione
organica)
1. Il
personale e' inquadrato nel livello retributivo e funzionale che gli compete in
conseguenza dell' applicazione delle norme di cui alla presente legge, nell'
ambito del numero totale dei posti indicati nell' allegata tabella
D.
ARTICOLO
52
(Rinvio)
1. Per
quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative
vigenti in quanto con essa compatibili.
ARTICOLO
53
(Norma
finanziaria)
Tabella A)
Titoli di studio per l' accesso
agli impieghi regionali
I livello funzionale:
compimento dell' obbligo scolastico
II livello funzionale:
compimento dell' obbligo scolastico
III livello funzionale: licenza
della scuola media dell' obbligo e qualificazione professionale se
richiesta
IV livello funzionale: licenza
della scuola media dell' obbligo e qualificazione professionale se
richiesta
V livello funzionale: diploma
di scuola secondaria superiore e/ o diploma professionale se
richiesto
VI livello funzionale: diploma
di laurea
VII livello funzionale: diploma
di laurea e specializzazione e/ o abilitazione
professionale
se richieste dall' ordinamento
regionale.
VIII livello funzionale:
diploma di laurea e specializzazione e/ o abilitazione ove richiesta dall'
ordinamento regionale.
TABELLA B
Trattamento economico iniziale
annuo lordo per ciascun livello funzionale
Livello I, parametro 100 L.
1.800.000
Livello II, parametro 116 L.
2.088.000
Livello III, parametro 130 L.
2.340.000
Livello IV, parametro 142 L.
2.556.000
Livello V, parametro 167 L.
3.006.000
Livello VI, parametro 178 L.
3.204.000
Livello VII, parametro 220 L.
3.960.000
Livello VIII, parametro 333 L.
5.994.000
TABELLA C
Tabella di corrispondenza tra
le qualifiche funzionali di provenienza e i nuovi livelli funzionali d'
inquadramento.
I, parametro 100: 1/ p;
II, parametro 116: 1/ p e 2/ p;
III, parametro 130: 2/ p e 3/
p;
IV, parametro 142: 3/ p e 4/ p;
V, parametro 167: 4/ p e 5/ p;
VI, parametro 178: 5/ p e 6/ p;
VII, parametro 220: 6/ p;
VIII, parametro 333:
7.
Livelli regionali - livelli
contr. - esplicitazione
-1p 1: Dal 1° livello regionale
in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente
attivita' di pulizia;
-1p- 2p, 2: Dal 1° al 2°
livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano
esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde da
conoscenze tecniche preliminari.
Richiede utilizzazione di
strumenti semplici;
-2p- 3p, 3: Dal 2° al 3°
livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano
esecuzione di mansioni tecnico - manuali elementari e/ o amministrative
semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non
specializzate;
-3p, 4: Dal 3° livello
regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano
esecuzioni di mansioni che presuppongono preparazione professionale ed autonomia
vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale;
-4p, 4: A) Dal 4° livello
regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza iniziali ed
intermedie della carriera esecutiva e qualifiche equiparate e comunque tutte le
altre qualifiche e posizioni non inserite nel successivo punto B);
-4p, 5: B) Dal 4° livello
regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza terminali della
carriera esecutiva e qualifiche equiparate anche conseguite in applicazione
dell' art. 68 DPR 748/ 72;
-5p, 5: C) Dal 5° livello
regionale in vigore sono inserite le qualifiche iniziali ed intermedie della
carriera di concetto e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre
qualifiche e posizioni non indicate nel successivo punto D;
-5p, 6: D) Dal 5° livello
regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza terminali della
carriera di concetto e qualifiche equiparate anche conseguite in
applicazione
dell' art. 68 DPR 748/ 72;
-6p, 6: E) Dal 6° livello
regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza inferiori a
quella di direttore di divisione aggiunto e qualifiche equiparate e comunque
tutte le altre qualifiche e posizioni inquadrate nel 6° livello e non indicate
nel successivo punto F);
-6p, 7: F) Dal 6° livello
regionale in vigore sono inserite le seguenti qualifiche di provenienza:
ingegnere, medico, chimico, statistico - attuario, ecologo, agronomo, geologo,
procuratore legale, architetto, urbanista, veterinario, econometrista, analista
di sistemi, di procedure e di organizzazione.
TABELLA
D*
* Tabella così modificata
dall’art. 5 della l.r. 31/82
1) Personale della giunta
regionale
8° livello retributivo e
funzionale - posti n. 283 + 5 = 288
7° livello retributivo e
funzionale - posti n. 290 + 9 = 299
6° livello retributivo e
funzionale - posti n. 445 + 37 = 482
5° livello retributivo e
funzionale - posti n. 598 + 40 = 638
4° livello retributivo e
funzionale - posti n. 300 + 11 = 311
3° livello retributivo e
funzionale - posti n. 126 + 10 = 136
2° livello retributivo e
funzionale - posti n. 121 + 7 = 128
1° livello retributivo e
funzionale - posti n. 10 + 0 = 10
totale n. 2.173 + 119 =
2.292
2) Personale del Consiglio
Regionale
8° livello retributivo e
funzionale - posti n. 8
7° livello retributivo e
funzionale - posti n. 10
6° livello retributivo e
funzionale - posti n. 20
5° livello retributivo e
funzionale - posti n. 35
4° livello retributivo e
funzionale - posti n. 28
3° livello retributivo e
funzionale - posti n. 7
2° livello retributivo e
funzionale - posti n. 10
1° livello retributivo e
funzionale - posti n. 2
totale n.
120
NOTA: I totali di cui sopra
sono comprensivi dei contingenti di cui alla LR n. 18 del 25.3.74 (2.058+ 120), di cui alla LR n. 55 del 7.11.78 (67), di cui alla LR
n.10 del 12.4. 77 (n. 48), di cui al presente provvedimento
legislativo.