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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1980
Numero
16
Data
13/03/1980
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Disposizioni sull' ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell' accordo relativo al C.N. per il personale delle Regioni a Statuto ordinario.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 31 marzo 1981, n. 22, suppl. ord.
Allegati
Nessun allegato

 

 (*) Vedi nota

ARTICOLO 1

(Finalita' della legge)

1. Con la presente legge viene recepito il contratto nazionale dei dipendenti delle Regioni a statuto ordinario per il triennio 1976/ 1978 e disciplinato, in conformita', il rapporto d' impiego del personale della Regione Puglia.

ARTICOLO 2

(Ruolo Unico)

1. Determinazione dei livelli funzionali – retributivi Il personale della Regione Puglia e' assegnato a un ruolo unico regionale ed e' inquadrato nei seguenti otto livelli funzionali - retributivi:

1° livello parametro 100;

2° livello parametro 116;

3° livello parametro 130;

4° livello parametro 142;

5° livello parametro 167;

6° livello parametro 178;

7° livello parametro 220;

8° livello parametro 333;

2. Abroga l’art. 41 della l.r. 18/74

ARTICOLO 3

Primo livello funzionale

1. Sono inserite nel primo livello le posizioni di lavoro che comprendono esclusivamente attivita' di pulizia: trattasi di prestazioni elementari che non richiedono alcuna preparazione specifica.

ARTICOLO 4

Secondo livello funzionale

1. Sono inserite nel secondo livello le posizioni di lavoro comportanti esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde dal possesso di conoscenze tecniche preliminari. Richiede utilizzazione di strumenti o apparecchiature semplici o comunque di uso elementare o comune.

2. L' esecuzione di compiti e' svolta in modo integrato, configurando una unica posizione di lavoro.

3. Il livello e' caratterizzato da:

- iniziativa nell' ambito delle istruzioni ricevute e/ o dei compiti attribuiti;

- autonomia vincolata da istruzioni semplici;

- apporto individuale che non comporta trasformazione del prodotto ma la sola conservazione, riproduzione o dislocazione del medesimo.

4. Il personale compreso nel livello e' addetto a compiti di anticamera e aula, regolando l' accesso al pubblico agli uffici e fornendo informazioni semplici; di custodia, di sorveglianza di locali e uffici nonche' della loro apertura e chiusura, di ricezione e smistamento di telefonate da centralini semplici, di dislocazione di fascicoli ed oggetti di ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenze di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostile e di fascicolature.

ARTICOLO 5

(Terzo livello funzionale)

1. Sono inserite nel terzo livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico manuali elementari e/ o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate.

2. Richiede l' utilizzazione di mezzi, strumenti e apparecchiature anche complessi, ma di uso semplice e con carico della manutenzione ordinaria.

3. Il livello e' caratterizzato da:

- iniziativa nell' ambito delle mansioni attribuite;

- un grado di autonomia vincolato da istruzioni semplici;

- prestazioni implicanti l' esposizione a rischi specifici conseguenti all' uso dello strumento tecnico utilizzato;

- apporto individuale diretto alla trasformazione del prodotto.

4. Il personale compreso nel livello e' addetto a compiti di conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici, di impianti tecnici di varia natura (elettrici, termici, lavanderia, centri stampa, ecc.) o assimilabili; di conduzione e di manutenzione ordinaria di automezzi e di macchine semplici che comportino abilitazioni specifiche; di esecuzione di operazioni colturali agricolo - forestali; nonche' di compiti amministrativi semplici.

ARTICOLO 6

(Quarto livello funzionale)

1. Sono inserite nel quarto livello le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni amministrativo - contabili e tecniche o tecnico manuali, lo svolgimento delle quali presuppone rispettivamente preliminari conoscenze nel ramo amministrativo e preparazione professionale specializzata; richiede l' uso di mezzi o strumenti complessi o l' utilizzo di dati anche complessi nell' ambito di procedure prevalentemente ripetitive.

2. E' caratterizzato da:

- autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale ovvero da prescrizioni particolareggiate ma complesse, nell' ambito di procedure e prassi definitive;

- piena responsabilita' dei propri compiti delle singole operazioni, i cui risultati sono soggetti a verifiche complete ma periodiche oppure immediate ma di massima;

- apporto individuale consistente nella capacita' di trasformazione complessa del prodotto o finalizzato a miglioramento o semplificazione delle procedure che determinano lo svolgimento delle mansioni;

- rischi specifici derivanti dall' uso normale degli strumenti e delle attrezzature tecniche utilizzate.

3. Il personale compreso nel livello e' addetto a compiti tecnici di natura specialistica nel campo agricolo - forestale e della installazione, conduzione, manutenzione e riparazione di impianti tecnici complessi; nonche' a compiti esecutivi in materia amministrativa, contabile e tecnica, ivi comprese le attivita' di stenografia e/ o dattilografia, mansioni queste ultime che - omogenee o complementari – costituiscono una unica posizione di lavoro.

ARTICOLO 7

(Quinto livello funzionale)

1. Sono inserite nel quinto livello le posizioni di lavoro che comportano attivita' nei settori tecnico, amministrativo e contabile di mansioni di ricerca, utilizzo ed elaborazione semplice di dati anche complessi e complessa di dati semplici. Richiedono conoscenze tecniche specializzate ed operative proprie della qualificazione professionale di base necessaria per l' accesso al livello.

2. Il livello e' caratterizzato da:

- autonomia nell' ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali e prassi definite;

- responsabilita' professionale dei propri compiti: puo' comportare indirizzo tecnico di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale o, in casi eccezionali e per unita' operative a carattere esecutivo, una responsabilita' di organizzazione. Il risultato del lavoro e' soggetto a verifiche periodiche ed occasionali, anche complete;

- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalita' dell' unita' organizzativa in cui e' inserito.

3. Nei corsi di formazione professionale: comporta attivita' di insegnamento anche con utilizzazione di apparecchiature, macchine, strumenti.

4. Richiede conoscenze teorico - tecnico – professionali riconducibili alla professionalita' prevista dai piani di insegnamento.

5. E' caratterizzato da:

- autonomia nell' ambito della funzione docente;

- responsabilita' professionale dei propri compiti;

- apporto didattico notevole in funzione dell'impostazione didattico - organizzativa del corso e, piu' in generale, del centro di formazione.

ARTICOLO 8

(Sesto livello funzionale)

1. Sono inserite nel sesto livello le posizioni di lavoro che comportano attivita' di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti tecnico - amministrativi o interventi preordinati all' attuazione dei programmi di lavoro alla cui impostazione sono tenute a collaborare nell' ambito dell' unita' organica in cui sono inserite. La posizione di lavoro puo' comportare anche l' indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

2. Il livello e' caratterizzato da:

- autonomia nell' ambito di prescrizioni di massima complesse;

- responsabilita' professionale dei propri compiti;

- apporto organizzativo ampio in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti e da iniziative per il miglioramento della funzionalita' dell' unita' organica in cui e' inserito.

3. Comporta responsabilita':

- delle attivita' istruttorie direttamente svolte o effettuate in collaborazione con posizioni di lavoro a minor contenuto professionale; degli orientamenti dati, a livello tecnico, ad altre posizioni di lavoro e minor contenuto professionale.

4. L' attivita' e' soggetta a controlli e verifiche periodiche e di massima.

5. Nei corsi di formazione professionale; comporta attivita' di insegnamento teorico (cultura generale, lingue, ecc.).

6. Richiede, in stretta connessione con le caratteristiche dell' insegnamento da impartire, una preparazione di base corrispondente a quelle stabilite per analoghi insegnamenti teorici nella scuola media unica o in istituzioni scolastiche di livello superiore o riconducibile alla professionalita' prevista piu' in generale per lo accesso al livello.

ARTICOLO 9

(Settimo livello funzionale)

1. Sono comprese nel settimo livello le posizioni di lavoro che comportano attivita' di ricerca, studio ed elaborazione per la predisposizione di provvedimenti od interventi diretti alla attuazione dei programmi di lavoro alla cui formulazione e' tenuto a collaborare nell' ambito di una unita' organica complessa.

2. La posizione di lavoro puo' comportare anche la responsabilita' organizzativa di una unita' di lavoro eventualmente prevista nell' ambito dell' unita' organica complessa, con compiti di indirizzo della attivita' degli addetti.

3. E' caratterizzato da:

- autonomia per l' attuazione dei programmi di lavoro di competenza o assegnati all' unita'

organizzativa o a gruppi di lavoro, nonche' per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attivita' di ricerca, studio ed elaborazione affidate; l' autonomia e' comunque esercitata nell' ambito di istruzioni di carattere generale o da eventuali indicazioni di priorita';

- apporto organizzativo per la formulazione di proposte per il miglioramento della funzionalita' dell' unita' organica complessa alla quale appartiene.

4. Comporta la responsabilita':

- delle attivita' direttamente svolte;

- delle istruzioni emanate nell' attivita' di indirizzo della eventuale unita' di lavoro;

- dell' attuazione dei programmi di lavoro, esercitando controlli e verifiche periodici ed occasionali anche complessi.

5. L' attivita' e' soggetta a controlli periodici e di massima sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

ARTICOLO 10

(Ottavo livello funzionale)

1. Sono comprese nell' ottavo livello le posizioni di lavoro che comportano attivita' di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessita' diretta alla formulazione e realizzazione dei programmi nell' ambito delle competenze per materia o per obiettivo con la definizione dei processi attuativi.

2. La posizione di lavoro puo' anche comportare la responsabilita' organizzativa dell' << unita' organica complessa >> di cui indirizza l' attivita' verificandone la rispondenza ai programmi di lavoro.

3. E' caratterizzato da:

- autonomia rilevante per la formulazione dei programmi di lavoro dell' unita' organica complessa eventualmente affidata e la conseguente organizzazione della stessa unita' e per la realizzazione, sotto il profilo professionale, di attivita' di ricerca, studio ed elaborazione affidati, secondo gli indirizzi politico - amministrativi, i piani e i programmi anche pluriennali definiti dall'amministrazione;

- apporto organizzativo rilevante per il miglioramento della funzionalita' dell' unita' organica complessa, alla quale appartiene della quale e' responsabile, in rapporto all'intera organizzazione regionale.

4. Comporta la responsabilita':

- delle attivita' direttamente svolte;

- delle istruzioni di carattere generale impartite;

- della formazione dei programmi di lavoro e del conseguimento, a livello generale, degli obiettivi stabiliti operando mediante verifiche e controlli saltuari e di massima anche sul conseguimento dei risultati previsti dai programmi di lavoro.

5. Il livello comprende posizioni di lavoro individuate, a livello di specializzazione, analogamente a quelle elencate al livello precedente.

6 . Le posizioni di lavoro dell' ottavo livello richiedono peraltro una professionalita' piu' elevata e sono istituite in rapporto alle esigenze funzionali dell' organizzazione.

ARTICOLO 11

(Funzione di coordinamento)

1. La funzione di coordinamento e' unica.

2. L' incarico di Coordinatore e' attribuito, per campi di attivita' ricomprendenti singoli uffici o gruppi di uffici in base ad obiettive esigenze funzionali e agli obiettivi fissati dalla programmazione regionale, a dipendenti dell' ottavo livello funzionale.

3. L' attribuzione dell' incarico si riferisce:

- al coordinamento di campi di attivita' affini di ampiezza risultante dalla relazione di piu' unita' organiche complesse, in rapporto alla organizzazione delle strutture regionali;

- al coordinamento di unita' organizzative flessibili, pluridisciplinari o di progetti specificatamente previsti dal programma regionale di sviluppo.

4. L' incarico di coordinatore e' conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore ad anni cinque, con provvedimento della Giunta regionale.

5. Per i coordinatori assegnati al Consiglio regionale, l' incarico e' conferito dalla Giunta regionale su designazione dell' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

6. L' incarico e' rinnovabile e revocabile.

7. Il rinnovo e la revoca dell' incarico sono disposti nelle stesse forme previste per la nomina.

8. Il compenso per la funzione di coordinamento non e' pensionabile ed e' stabilito nelle misure fisse del 25% della retribuzione iniziale del livello ottavo.

9. Il numero dei coordinatori non potra' superare il quarto della dotazione organica del livello ottavo.

10.*In via transitoria le disposizioni contenute negli artt. 39- 40- 49 e 97 della LR 25- 3- 1974, n. 18, continuano a disciplinare la materia specifica sino all' entrata in vigore della legge regionale sull' ordinamento degli uffici regionali e, comunque non oltre il 30- 6- 1982.

*Comma così modificato dall’art. 1 della l.r. 52/81

ARTICOLO 12

(Ammissione all' impiego)

1. L' ammissione agli impieghi regionali e' disciplinata dalle disposizioni contenute nella legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 e nel relativo regolamento di esecuzione con le modifiche ed integrazioni di cui agli articoli seguenti.

ARTICOLO 13

(Accesso alle fasce funzionali)

1. Sostituisce il IV e il V comma dell' art. 50 della legge 25- 3- 1974, n. 18;

2. Gli impiegati regionali privi del titolo di studio richiesto possono partecipare a concorsi pubblici per i posti di livello immediatamente superiore a quello di appartenenza, purche' provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore e di una anzianita' di servizio di almeno 5 (cinque) anni nel livello attuale.

3 . Ai concorsi per posti del 3°e 4° livello funzionale possono partecipare i dipendenti dei due livelli immediatamente inferiori con 5 anni di anzianita' complessiva nei due livelli o di 3 anni nel solo livello immediatamente inferiore.

4. Sono esclusi i posti per l' esercizio delle cui funzioni il possesso del titolo di studio sia prescritto dalla legge.

5. Un quarto dei posti messi a concorso, con arrotondamento all' unita' superiore, e' riservato ai dipendenti regionali di ruolo in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti capoversi.

6. Sostituisce il settimo comma dell' art. 50 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18.

7. Sostituisce il 10° e 11° comma dell' art. 50 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18.

8. Per i posti dell' 8° - 7° e 6° livello sono così composte:

a) dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore al Personale che la presiede;

b) da un rappresentante designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti regionali. Qualora le Organizzazioni Sindacali non provvedano entro 15 gg. dalla richiesta a comunicare le designazioni di propria competenza, la Giunta regionale procede ugualmente alla nomina della commissione giudicatrice, che si intende validamente costituita dagli altri componenti.

c) da quattro esperti nelle materie su cui vertono le prove d' esame, di cui due indicati dalla Giunta regionale e due dall' Ufficio di Presidenza del Consiglio.

9. Funge da Segretario un dipendente appartenente alla 6a fascia funzionale.

10. Sostituisce il 16° comma dell' art. 50 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18.

ARTICOLO 14

(Orario di lavoro)

1. Il dipendente regionale e' tenuto all' esatta osservanza dell' orario di lavoro.

2. Esso e' fissato in 36 ore settimanali.

3. La distribuzione, l' articolazione giornaliera e le modalita' di controllo dell' orario di lavoro sono determinate, nel rispetto delle obiettive esigenze funzionali degli organi e degli Uffici dell' Amministrazione regionale, sulla base dei seguenti criteri:

a) l' orario settimanale distribuito in non meno di cinque giorni, garantendo, comunque, in caso di necessita', lo svolgimento della attivita' degli uffici in tutti i giorni feriali;

b) l' orario antimeridiano sara' stabilito di norma dalle ore 8 alle ore 14, salvo che per il personale chiamato, per particolare esigenza di servizio, ad effettuare turni di lavoro. L' orario pomeridiano di norma sara' distribuito fra le ore 15 e le ore 19. L' accordo sindacale unico definisce i presupposti per la individuazione degli Uffici, per i quali, in relazione alle esigenze di funzionalita' dei servizi, e' consentita la adozione di un orario flessibile, fissandone i periodi di presenza obbligatoria e quelli di flessibilita';

c) ogni periodo di lavoro continuativo non puo' eccedere di norma le sei ore lavorative. La durata di riposo intermedio fra due periodi continuativi di servizio non puo' essere inferiore ad un' ora;

d) i rientri pomeridiani per l' eventuale completamento dell' orario settimanale sono distribuiti in non meno di due giorni ed in modo da garantire la presenza in servizio a turno del personale, in relazione alle esigenze dell' ufficio ovvero di complessi di funzioni;

e) il saldo negativo giornaliero o mensile tra le ore lavorative teoriche e le ore effettivamente rese devono essere recuperate giornalmente e comunque entro il mese successivo, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

4. La distribuzione, l' articolazione giornaliera e le modalita' di controllo dell' orario di lavoro sono adottate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali.

5. Per il personale in servizio al Consiglio regionale, alla distribuzione, articolazione giornaliera e alle modalita' di controllo dell' orario di lavoro provvede l' Ufficio di Presidenza con propria deliberazione, sentite le organizzazioni sindacali.

6. L' accertamento deve riguardare il personale di tutti i livelli funzionali.

ARTICOLO 15

(Lavoro straordinario)

1. In relazione ad eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio, il dipendente, su disposizione dell' amministratore competente, e' tenuto a prestare la propria opera fuori del normale orario di lavoro entro il limite massimo individuale di 150 ore annue.

2. I dipendenti prestano servizio in ore diurne dei giorni feriali salvo che, in casi del tutto eccezionali e/ o per particolari esigenze di ufficio, si renda necessaria l' istituzione di turni notturni e festivi.

3. L' art. 56 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 e' soppresso.

4. La Giunta regionale e l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazioni periodiche e previa ricerca d' intesa sui criteri, tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, possono disporre, in deroga al limite massimo individuale di cui al primo comma, prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro.

ARTICOLO 16

(Incompatibilita' e cumulo d' impieghi)

1. Ai dipendenti regionali e' estesa la disciplina sancita dal titolo quinto del DPR 10- 1- 1957 n. 3 intendendosi sostituita l' Amministrazione regionale allo Stato e la Giunta regionale al Ministro/ Consiglio dei Ministri/Direttore Generale.

2. In ogni caso, gli importi dei compensi e dei gettoni che dovrebbero essere liquidati ai dipendenti designati in rappresentanza dall' Amministrazione regionale a partecipare a Commissioni o comunque a compiere prestazioni, anche diverse da quelle normali, nell' interesse di altri Enti, sono versate dagli Enti medesimi alla Tesoreria della Regione su apposito fondo da gestirsi da parte del Consiglio del Personale.

3. Ai dipendenti regionali, in quanto dovuti, spettano la indennita' di missione e il compenso per prestazioni straordinarie che sono a carico e liquidati dagli Enti interessati.

4. Eventuali norme in contrasto sono abrogate.

ARTICOLO 17

(Congedo ordinario)

1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario per ferie irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giornate lavorative, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate. In tale congedo sono comprese le due giornate di congedo ordinario conseguenti alla soppressione delle festivita' di cui alla legge 23- 12- 1977, n. 937.

2. Al dipendente sono attribuite, altresì, quattro giornate di riposo da fruire nell' anno solare ai sensi della predetta legge n. 937.

3. La ricorrenza del Santo Patrono viene riconosciuta giornata festiva.

4. Il congedo puo' essere goduto in piu' periodi, uno dei quali dovra' comprendere non meno di 15 giorni.

5. Il congedo deve essere concesso a meno che non ostino eccezionali ed indifferibili esigenze di servizio.

6. Il godimento del congedo ordinario e' interrotto dalla malattia documentata dal dipendente e dall' impossibilita' dell' Amministrazione di fronteggiare altrimenti esigenze di servizio eccezionali ed indifferibili.

7. I congedi ordinari per ferie non fruiti nel corso dell' anno, per comprovate esigenze di servizio, possono essere goduti entro e non oltre il 30 giugno dell' anno successivo.

8. L' impiegato assunto posteriormente al primo gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate di congedo proporzionale al periodo di servizio che prestera' nell' anno.

9. Il congedo ordinario retribuito per ferie non puo' tuttavia essere usufruito durante i primi tre mesi del periodo di prova.

10. Il congedo ordinario retribuito per ferie per il personale degli Uffici periferici va richiesto ai Coordinatori degli Uffici di appartenenza.

11. Questi ultimi inoltreranno le loro richieste ai rispettivi Coordinatori di settore.

12. I Coordinatori di settore indirizzeranno le loro domande all' Assessore al Personale che lo concedera' previo nulla - osta dell' Assessore al ramo di appartenenza.

13. I Coordinatori degli uffici e settori del Consiglio, nonche' quelli dei settori Segreteria della Giunta, Legale e Contenzioso, Stampa, Legislativo ed i Coordinatori dei settori della Presidenza della Giunta richiedono la concessione dei congedi ordinari all' Assessore al Personale, previa proposta vincolante dei rispettivi Presidenti.

14. L' impiegato la cui domanda non sia stata accolta ha diritto di ripetere la richiesta all' Assessore al Personale.

15. L' art. 60 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 e' soppresso.

ARTICOLO 18

(Congedo straordinario)

1. Il dipendente regionale ha diritto a congedi straordinari retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con documentazione delle relative causali:

a) per contrarre matrimonio: nella misura di giorni 15 continuativi compreso quello di celebrazione del rito;

b) per donazione di sangue: per il giorno del prelievo;

c) per cure: fino a un mese per mutilati, invalidi civili, invalidi di guerra e per servizio, previa esibizione di idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;

d) per gravi motivi: fino a cinque giorni all'anno;

e) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino a un mese nell' arco del triennio a trattamento intero;

f) per gravidanza e puerperio: nei limiti della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria;

g) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalita' previste dalle leggi vigenti per gli impiegati civili dello Stato;

h) per esami fino a venti giorni nell' anno per le giornate di esame e di effettuazione di concorsi od abilitazioni, oltreche' nella giornata immediatamente precedente e seguente soltanto se la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 chilometri dalla residenza.

2. L' art. 61 della legge regionale n. 18 del 25- 3- 1974 e' soppresso.

ARTICOLO 19

(Impiegati studenti)

1. I dipendenti regionali che si trovino nelle condizioni di cui al 1° comma dell' art. 10 della legge 20- 3- 1970, n. 300 hanno diritto, per la frequenza di corsi legali di studio ad un massimo individuale di 150 ore per anno scolastico, con l' obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta.

2. L' istituto si applica ad un numero di dipendenti non superiore al 3% del personale per ciascun anno scolastico. I dipendenti di cui al 1° comma dell' art. 10 della legge 20- 3- 1970, n. 300, non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.

3. L' accertamento della qualifica di lavoratore studente e l' accoglimento delle domande rientrano nella competenza dei Coordinatori di settore o degli uffici di appartenenza.

4. L' art. 59 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 e' soppresso.

ARTICOLO 20

Congedo straordinario non retribuito

1. Il dipendente ha diritto a congedi straordinari non retribuiti nei seguenti casi:

a) per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia: fino ad un anno;

b) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a tre anni dopo il primo mese di congedo retribuito.

2. Il presente congedo riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non e' utile ai fini della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

3. Sono a carico del dipendente, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le contribuzioni previste dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e quiescenza, mentre restano a carico dell' Amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli unitamente all' intero onere per il trattamento assistenziale.

ARTICOLO 21

(Assenze per malattie)

1. In caso di malattia il dipendente e' considerato assente giustificato ed ha diritto al seguente trattamento economico:

- nei primi tredici mesi: intero;

- nei mesi successivi sette mesi: ridotto al 50%.

2. Sono a carico del dipendente, per il periodo di fruizione del predetto congedo, le contribuzioni previste dalle norme vigenti per il trattamento di previdenza e quiescenza mentre restano a carico dell' Amministrazione quelle di sua competenza per gli stessi titoli, unitamente all' onere intero per il trattamento assistenziale.

3. Il tempo durante il quale il dipendente e' assente per malattia e' computato per intero ai fini dell' anzianita' di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.

4. Per motivi di particolare gravita', la Giunta regionale, sentito il Consiglio del Personale, puo' consentire al dipendente che abbia raggiunto i limiti previsti dal primo comma, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

5. Comma abrogato dal comma 9 dell’art. 17 della l.r. 13/88.

6. In caso di malattia o di altro grave impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi idoneo mezzo, all' ufficio e/ o settore di appartenenza, indicando il proprio recapito.

7. L' assenza per malattie e' documentata a mezzo di certificazioni mediche che ne attestino la natura e la presumibile durata.

8. Il dipendente, salvo casi di comprovato impedimento, deve far pervenire la certificazione al settore e/ o ufficio di appartenenza entro il terzo giorno dall' inizio della malattia.

9. Per malattia di durata non superiore a due giorni non v' e' obbligo di produrre la certificazione medica.

10. I Coordinatori dei settori e/ o uffici di appartenenza possono disporre gli accertamenti sanitari per il controllo della malattia denunciata.

11. Gli accertamenti saranno espletati attraverso i servizi ispettivi dell' Istituto assistenziale competente e, ove questi non siano in condizione di provvedere, a mezzo dell' Ufficiale sanitario o del medico designato da un Ospedale a scelta dell' Amministrazione.

12. L' eventuale contenzioso e' regolato dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

13. Successivamente, agli stessi fini, ci si avvarra' delle strutture delle Unita' Sanitarie locali competenti per territorio.

14. I compensi secondo tariffa da corrispondere agli Ufficiali sanitari ovvero ai medici ospedalieri saranno liquidati dai Cassieri economi.

15. Qualora l' esistenza o l' entita' della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l' assenza e' considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

16. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l' Amministrazione non potra' procedere alle dispense dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale retributivo od a livello inferiore.

17. In quest' ultimo caso il dipendente avra' diritto a conservare il trattamento economico in godimento.

18. L' art. 62 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 e' soppresso.

ARTICOLO 22

(Cumulo dei periodi di assenza)

1. Due o piu' periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

2. Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare nel quinquennio i trentadue mesi.

3. L' art. 63 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 e' soppresso.

ARTICOLO 23

(Assemblea sindacale)

1. Aggiunge il comma 2 all’art. 57 della l.r. 18/74

ARTICOLO 24

(Tutela dei dirigenti delle rappresentanze sindacali)

1. Il passaggio ad altra sede o ad altro ufficio o il comando dei dirigenti delle rappresentanze sindacali puo' essere disposto solo previo nulla - osta dell' Associazione sindacale di appartenenza.

ARTICOLO 25

(Aspettative e permessi sindacali)

1. I dipendenti regionali che ricoprono cariche sindacali nazionali sono, a domanda da presentare per il tramite della competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

2. Il contingente complessivo di aspettative e' fissato in rapporto ad una unita' ogni 5.000 dipendenti o frazione superiore a 2.500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

3. Il coordinamento tra Regioni e Sindacati sulle aspettative in campo nazionale avverra' presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Le organizzazioni sindacali indicheranno la ripartizione e i contingenti di aspettative nazionali.

5. In attesa che la materia sia regolata da apposite norme, nell' ambito della legge quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e' collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

6. Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione da cui dipendono, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti nella qualifica rivestita.

7. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.

8. L' aspettativa ha termine con la cessazione per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

9. Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l' espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale complessivo per tutte le organizzazioni sindacali di tre ore pro - capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell' anno precedente.

10. Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla Giunta d' intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

ARTICOLO 26

(Contributi sindacali)

1. I dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione dei contributi sindacali, la cui misura viene fissata, all' inizio di ogni anno ed a livello nazionale, dalle organizzazioni di categoria.

2. La relativa riscossione viene effettuata dall' Amministrazione mediante ritenute mensili il cui ammontare viene versato entro quindici giorni secondo le modalita' indicate dalle organizzazioni.

ARTICOLO 27

(Locali delle rappresentanze sindacali e diritto di affissione)

1. Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilita' di un idoneo locale a ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. La Regione pone, altresi', di volta in volta, a disposizione delle rappresentanze sindacali per l' esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia all' interno di una sede regionale.

3. Qualora il numero dei dipendenti di una unita', sede o altra entita' organizzativa sia superiore a dieci, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

4. All' interno delle unita', sedi o altre entita' organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all' uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per l' affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.

5. E' vietato ogni comportamento diretto ad impedire o limitare le liberta' personali e sindacali dei dipendenti, l' esercizio della attivita' sindacale e del diritto di sciopero.

ARTICOLO 28

(Svolgimento di incarichi pubblici)

1. L' autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all' espletamento del mandato, prevista dall' art. 2 della legge num. 1078/ 1966 o da altre norme legislative, non potra' eccedere le dodici ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a diciotto ore settimanali.

2. La Regione, in accordo con le locali associazioni ANCI - UPI procedera' con atto separato a fissare nei modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alla entita' degli incarichi svolti.

3. Con lo stesso atto sara' indicata la documentazione necessaria.

ARTICOLO 29

(Onnicomprensivita' del trattamento economico)

1. In attuazione del principio dell'onnicomprensivita' e della chiarezza retributiva, ai dipendenti regionali compete la retribuzione annua lorda derivante dal trattamento economico di livello e della progressione economica orizzontale, inglobante qualsiasi retribuzione per prestazioni a carattere sia continuativo che occasionale, ad eccezione del compenso per lavoro straordinario, della indennita' di missione e di trasferimento e della indennita' per la funzione di coordinamento.

2. Agli stessi dipendenti spettano, inoltre, l' aggiunta di famiglia, l' indennita' integrativa speciale e la 13a mensilita', con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.

3. Eventuali norme in contrasto sono abrogate.

ARTICOLO 30

(Trattamento economico di livello)

1. Al personale del ruolo unico regionale spetta il trattamento economico iniziale annuo lordo correlato al livello di appartenenza, di cui all' allegata Tabella B).

ARTICOLO 31

(Progressione economica nell' ambito di ciascun livello funzionale)

1. La progressione economica in ciascun livello funzionale procede per scatti e classi, secondo le modalita' appresso indicate:

a) assegnazione di cinque classi stipendiali, oltre la iniziale, con scadenza al compimento del 3°, 6°, 10°, 15° e 20° anno. Il valore delle classi e' del 16% costante sull'iniziale del livello;

b) attribuzioni di scatti del 2,50% sul trattamento economico iniziale + classe in godimento.

2. Gli scatti si conseguono ogni biennio e sono assorbiti all' atto dell' acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali, anche virtuali, possono essere anticipati, a domanda, a seguito della nascita di figli.

ARTICOLO 32

(Retribuzione del lavoro straordinario)

1. La retribuzione oraria del lavoro straordinario e' determinata secondo la seguente formula:

retribuzione iniziale di livello + rateo 13a mensilita' diviso 175 maggiorata del 15 per cento; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno e nei giorni considerati festivi per legge, detta retribuzione e' maggiorata del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la retribuzione e' maggiorata del 50%.

2. Le misure, così ottenute sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/ 175 dell' indennita' integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

3. Il lavoro straordinario puo' essere compensato, in accordo con il dipendente, con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario.

4. In relazione alle tariffe di lavoro straordinario attualmente corrisposte, in quanto risultanti superiori alle nuove aliquote derivanti dal presente accordo esse saranno conservate fino al 31- 12- 1979. Dall' 1- 1- 1980 si adotteranno le nuove tariffe previste dal presente accordo.

5. L' art. 79 della LR 25- 3- 74, n. 18 e' soppresso.

ARTICOLO 33

(Trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione).

1. Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione e' disciplinato, nei limiti stabiliti dai principi della legge 26- 7- 1978, n. 417 e dal DPR 21- 6- 1978 n. 513 con apposita legge regionale.

2. Al personale in missione e' dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legato alla natura e alla entita' dei compiti da svolgere.

3. Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in sede al raggiungimento dei limiti autorizzabili.

                  ARTICOLO 34*

(Lavoro ordinario notturno e festivo)

* Articolo già modificato dall’art. 1 della l.r. 17/80 e così sostituito dall’art. 6 della l.r. 22/81

1. Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 600 orarie.

2. Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di L. 675 elevato a L. 1000 per il servizio notturno festivo.

3. La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

4. I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.

ARTICOLO 35

(Equo indennizzo)

1. La Regione, per infermita' riconosciuta da causa di servizio, corrisponde al dipendente non soggetto all' obbligo della iscrizione all' INAIL un equo indennizzo per la perdita della integrita' fisica eventualmente subita.

2. Valgono al riguardo le norme contenute nell' art. 68 del DPR 10- 1- 1957 n. 3 e negli artt. 48 - 49 - 50 del DPR 3- 5- 1957, n. 686.

3. Si intendono estese alla legislazione regionale tutte le modifiche che le predette norme possono subire nel loro specifico settore di applicazione.

ARTICOLO 36

(Patrocinio legale)

1. La Regione, nell' ambito della tutela dei propri diritti ed interessi, assicura la assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all' espletamento del servizio e all' adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilita' civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio.

2. Nell' esame dei singoli casi si avra' riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti di interesse fra l' Amministrazione e il dipendente chiamato in giudizio.

3. Una particolare attenzione verra' data ai casi in cui il fatto addebitato risulti commesso in relazione ad una disposizione, ad un ordine o istruzione generale o speciale formalmente impartita.

ARTICOLO 37

(Criteri per la mobilita' territoriale del personale regionale nell' ambito dell' Ente).

1. La mobilita' esterna disciplinata dal presente articolo si realizza con l' assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove e' situata la sede di provenienza.

2. Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla localita' della precedente sede di lavoro a quella di destinazione supera la durata di trenta minuti, l' assegnazione alla sede esterna, come sopra definita, si effettua portandone a conoscenza tutto il personale, previa ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale, attraverso opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di destinazione, sulla base di criteri oggettivi concordati con le OOSS a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, eta', anzianita' di servizio, necessita' di studio.

3. Qualora il settore di attivita' di nuova destinazione comporta sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l' individuazione del personale da trasferire dovra' comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non supera la durata di trenta minuti.

4. Al solo scopo di assicurare in via d' urgenza la continuita' dei servizi l' Amministrazione puo' derogare alle suddette procedure mediante provvedimenti adottati di ufficio per la durata non superiore a trenta giorni non rinnovabili.

ARTICOLO 38

(La mobilita' territoriale: condizioni di svolgimento)

1. In relazione alle esigenze di mobilita' derivanti in primo luogo dal trasferimento del personale alle Regioni, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, puo' essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal Comune della precedente sede non oltre 40 Km. ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

2. In tale caso l' Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio provvedera' a rimborsare al lavoratore la spesa per l' utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa gia' sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

3. Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla localita' a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti, il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli Enti pubblici che hanno accesso al servizio.

4. E' impegno dell' Amministrazione ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con caratteristiche di flessibilita' - nel rispetto del monte ore settimanali obbligatorie - che favoriscano la possibilita' dei lavoratori di usufruire dei mezzi pubblici di trasporto di linea.

5. Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

a) gli spostamenti nel territorio di dipendenti per lo svolgimento in altre localita' di compiti propri dell' Ufficio di appartenenza e configurabili come missioni, da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto;

b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l' ordinario svolgimento ai compiti propri della qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi di trasporto dell' Amministrazione, dei mezzi pubblici o autorizzando l' uso del mezzo di trasporto del lavoratore, alle condizioni previste dalla normativa dell' Ente di appartenenza.

ARTICOLO 39

(Mobilita' tra Enti)

1. Il personale regionale puo' essere comandato a prestare servizio presso gli Enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

2. Ove il comando comporti spostamento dalla sede di lavoro, si applicano le norme di cui ai precedenti punti sulla mobilita'.

3. E' consentito, inoltre, d' intesa con il dipendente interessato, il comando di personale tra le Regioni, tra queste e gli enti locali, per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalita' e per consentire l' interscambio di esperienze, la formazione e l' aggiornamento professionale.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 40

(Norme di primo inquadramento)

1. Con decorrenza dal 1° ottobre 1978 i dipendenti regionali sono inquadrati, d' ufficio, nei nuovi livelli funzionali sulla base del rapporto di corrispondenza fissato dall' allegata tabella C e relative note esplicative, dei criteri aggiuntivi stabiliti dagli articoli seguenti e dalle norme contenute nei precedenti articoli da 3 a 10.

2. Il personale in servizio alla data del 30- 9- 78 che appartiene al 6° livello di cui alla legge regionale 25- 3- 74, n. 18 che in applicazione della tabella di corrispondenza all. C avrebbe titolo all' inquadramento nel 6° livello, e' inquadrato nel 7° livello dall' 1- 10- 78 qualora alla stessa data risulti in possesso di una anzianita' di servizio effettivo di tre anni nel predetto livello o nelle qualifiche ad esso corrispondenti.

3.* Il restante personale inquadrato nel 6° livello ai sensi della allegata tabella C con decorrenza 1 ottobre 1978 transiterà nel 7° livello al compimento di un triennio di servizio effettivo maturato nello stesso 6° livello.

* Comma così sostituito dal comma 1 dell’art. 2 della l.r. 17/80

4. Lo stesso meccanismo economico stabilito dal successivo art. 46 si applica anche nel caso di inquadramento nel 7° livello in data posteriore all' 1- 10- 78.

5. Il personale assunto in servizio presso i Centri di formazione professionale i quali, a norma della predetta tabella C dovrebbero essere inquadrati al 5° livello, vengono inquadrati al 6° se esercitano una funzione docente per l' esercizio della quale e' richiesto diploma di laurea del quale devono essere in possesso.

6. A questi dipendenti non si applica il disposto di cui al precedente secondo comma.

7. E' consentito l' accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante:

a) dal livello con parametro 130 al livello con parametro 142;

b) dalle qualifiche del IV livello (142) al V livello (167), comprese quelle operaie che in via prevalente e continuativa non svolgano piu' mansioni operaie;

c) dal V livello (167) al VI livello (178); mediante concorso interno per titoli, riservato al personale regionale in possesso di una anzianita' effettiva minima di anni otto senza demerito alla data del 30 settembre 1978 nella carriera correlata al livello di appartenenza e sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976. A tal fine e' atto il solo servizio, anche se non di ruolo, prestato presso la Regione o l' Ente dal quale il dipendente e' stato trasferito o comandato.

8. Sono messi a concorso ai sensi del comma precedente posti pari al 30% della dotazione organica, complessiva dei livelli di appartenenza alla data del 30- 9- 1978; in relazione agli eventuali posti soprannumerati che potrebbero derivarne saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli, i quali potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.

9. Nel caso che i posti messi a concorso per il passaggio ad uno dei livelli previsti del 7° comma non risultino assegnabili, in parte per mancanza di idonei, la parte residuale dei posti stessi e' portata in aumento a quelli da assegnare per il passaggio agli altri due livelli funzionali ove le rispettive graduatorie presentino eccedenza di idonei rispetto ai posti messi a concorso.

10. L' inquadramento nel nuovo livello a seguito del concorso interno ha la decorrenza giuridico – economica dal 1° ottobre 1978. Al personale inquadrato al VI livello non si applica il disposto di cui al secondo coma del presente articolo.

11. In tutti i casi restano immutati gli effetti economici dell' inquadramento, cosi' come stabilito nel successivo articolo 46.

12.* E' in ogni caso escluso dalla partecipazione al concorso interno per l' accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del sesto comma del presente articolo il personale che, comunque - anche per effetto dell' applicazione della tabella C e di tutte le norme comprese nella presente legge- abbia conseguito o consegua un passaggio di posizione, qualunque sia stato l' Ente o l' Amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (articolo 68 del DPR n. 748/72, tabelle regionali di raffronto, riconoscimento di mansioni superiori, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l' ente di provenienza, riconoscimento dei titoli di studio).

* Comma così modificato dall’art. 3 della l.r. 17/80.

ARTICOLO 41

(Titoli valutabili)

1. I titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei concorsi di cui agli articoli precedenti, sono costituiti, a esclusione di ogni altro, dell' anzianita' di servizio e dai titoli di studio posseduti.

a) anzianita' di servizio di ruolo o non di ruolo nella qualifica o carriera di appartenenza o corrispondente secondo l' equiparazione di cui alla tab. C allegata alla legge regionale 25- 3- 74, n. 18, per ogni anno di servizio punti 1, 2; la frazione di mese superiore a giorni 15 viene valutata a mese intero;

- anzianita' di servizio di ruolo o non di ruolo in qualifiche o carriera inferiore a quella di appartenenza o corrispondente punti 0,6 per ogni anno di servizio;

b) titoli di studio: cinque punti per il possesso del titolo di studio prescritto per l' accesso alla qualifica rivestita; dieci per il possesso del titolo di studio prescritto per il livello da assegnare.

2. A parita' di merito, nella valutazione dei candidati, si dovra' tener conto del carico familiare.

ARTICOLO 42

(Svolgimento dei concorsi)

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti che intendono partecipare ai concorsi di cui agli articoli precedenti devono, a pena di decadenza, avanzare formale istanza al Presidente della Giunta regionale, corredata dalla documentazione relativa ai titoli posseduti fra quelli specificati nel precedente articolo.

2. L' anzianita' di servizio e' accertata dall' Amministrazione attraverso l' esame del fascicolo personale.

3. La valutazione dei titoli e la conseguente formazione della graduatoria sono predisposte a cura dell' Assessorato al Personale. La graduatoria e' approvata dalla Giunta regionale.

4. In base all' ordine di graduatoria, la Giunta regionale dispone l' inserimento dei vincitori nel competente livello funzionale.

5. Restano immutati gli effetti economici dello inquadramento cosi' come stabilito dalla presente legge.

ARTICOLO 43*

(Norma sui concorsi interni da espletarsi in base a disposizioni regionali vigenti)

* Articolo abrogato dall’art. 5 della l.r. 17/80. 

ARTICOLO 44

(Personale assegnato agli Enti Locali)

1. I dipendenti che siano assegnati a prestare servizio presso gli Enti Locali in relazione alla delega o al decentramento di funzioni amministrative o per l' esercizio di compiti attribuiti agli Enti stessi da leggi statali e regionali, sono posti per il periodo di assegnazione, in posizione soprannumeraria, conservando ad ogni effetto la posizione giuridica ed economica e la qualificazione professionale loro spettanti nell' Amministrazione regionale.

ARTICOLO 45

(Utilizzazione personale assegnato alla Regione)

1. Nel procedere alla copertura dei posti che risulteranno disponibili dopo l' inquadramento del personale in servizio secondo le norme della presente legge, l' Amministrazione regionale terra' conto anche delle assegnazioni di personale alla Regione a norma del DPR 24 luglio 1977 n. 616.

ARTICOLO 46

(Inquadramento nella posizione economica)

1. La posizione economica individuale nel livello d' inquadramento, previsto nel precedente articolo 40, e' determinata sommando i seguenti elementi:

a) stipendio tabellare lordo in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di scatti e classi acquisiti;

b) eventuali assegni personali pensionabili;                  

c) aggiunzione senza titolo pari a quella spettante ai sensi del successivo articolo 48.

2. La posizione giuridica nel livello d' inquadramento e' quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica e' quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.

3. Al dipendente viene, altresi' riconosciuto il << maturato in itinere >> consistente nella quantificazione economica della frazione di tempo intercorsa, alla data del 30 settembre 1978, dalla data di maturazione dell' ultimo scatto e dell' ultima classe, rapportato ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire lo scatto e la classe successivi, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l' attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente secondo comma.

4. Al fine della determinazione del << maturato in itinere >> lo stipendio iniziale di cui alla tabella << B >> e quello corrispondente al secondo parametro retributivo di cui alla stessa tabella << B >> allegata alla legge regionale 25- 3- 1974, n. 18, vengono considerati quali classi di stipendio.

5. La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori a 15 giorni;

b) si calcola l' incremento monetario che nella progressione economica orizzontale prevista dagli artt. 78 e 89 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 deriva dallo scatto della (o secondo parametro retributivo) immediatamente successivi agli ultimi conseguiti e si rapportano tali incrementi alla mensilita' virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento.

6. Se il dipendente nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto biennale si calcola sull' incremento economico dello scatto successivo all' ultima classe o scatto maturato;

c) qualora i ratei di scatto e di classe (o secondo parametro retributivo) in corso di conseguimento nella progressione economica orizzontale prevista dagli artt. 78 e 89 della legge regionale 25- 3- 1974, n. 18 e virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 - definiti nel loro valore con la procedura prevista alle lett. a) e b) - sommati alla posizione economica individuali come determinata dal primo comma del presente articolo, diano, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito, ad ogni effetto, la posizione superiore;

d) qualora, a seguito dell' operazione di cui alla precedente lettera c), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il << maturato in itinere >>, sommato all' eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento, occorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l' attribuzione della classe o dello scatto superiore, stabilendo a quante mensilita' il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all' incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica di inquadramento acquisita. Ove dal saldo della operazione residui un un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50% dell' importo dell' incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilita';

e) nel caso che, a seguito dell' acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto c), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o di classe immediatamente successiva; in tal caso detta frazione si rapporta all' incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell' ulteriore posizione stipendiale di scatto o classi immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilita' corrisponde e dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell' operazione suddetta se eccedente del 50% dell'incremento mensile stesso - il tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva saranno ridotti di un pari numero di mensilita'.

7. Qualora la posizione economica individuale maggiorata del << maturato in itinere >> risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

ARTICOLO 47

(Valutazione del servizio)

1. Ai soli fini dell' inquadramento nella nuova posizione giuridica ed economica dei dipendenti in servizio al 30- 9- 1978, i servizi non di ruolo di cui all' art. 92 della legge regionale 18/ 74 vengono valutati come il servizio di ruolo.

ARTICOLO 48

(Aggiunzione senza titolo)

1. La ulteriore disponibilita' economica ai fini di perequazione viene utilizzata garantendo a ciascun dipendente regionale i seguenti importi mensili lordi comprensivi delle somme attribuite con legge regionale 7 aprile 1977, n. 16, sulla base delle retribuzioni iniziali, di cui alla tabella << B >> allegata alla legge regionale 9 agosto 1973 n. 33, stabilite per l' accesso al livello per pubblico concorso ed in atto al 30 settembre 1978, non tenendo conto della indennita' integrativa speciale:

- fino a 2.000.000 annui: lire 55.000 mensili

- fino a 3.000.000 annui: lire 47.000 mensili

- fino a 4.000.000 annui: lire 43.000 mensili

- oltre 4.000.000 annui: lire 40.000 mensili

ARTICOLO 49

(Riserva di posti nei primi concorsi banditi dopo l' entrata in vigore delle presente legge)

1. Nel primo concorso per ciascun livello e ciascuna funzione, bandito successivamente all' entrata in vigore della presente legge, la riserva dei posti puo' essere aumentata al 35% e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso a quest' ultimo, o appartenente al livello ancora sottostante, purche' in possesso del titolo di studio richiesto per l' accesso al livello per il quale e' bandito il concorso sempreche' sussista in entrambi i casi una anzianita' di un anno nel livello di appartenenza.

ARTICOLO 50

(Decorrenza)

1. La decorrenza degli effetti giuridici ed economici, previsti nella presente legge, e' fissata all' unica data del 1° ottobre 1978.

2. Il periodo di validita' del contratto triennale e' venuto a scadenza il 31- 12- 1978.

ARTICOLO 51

(Dotazione organica)

1. Il personale e' inquadrato nel livello retributivo e funzionale che gli compete in conseguenza dell' applicazione delle norme di cui alla presente legge, nell' ambito del numero totale dei posti indicati nell' allegata tabella D.

ARTICOLO 52

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni legislative vigenti in quanto con essa compatibili.

ARTICOLO 53

(Norma finanziaria)

 

Tabella A)

Titoli di studio per l' accesso agli impieghi regionali

I livello funzionale: compimento dell' obbligo scolastico

II livello funzionale: compimento dell' obbligo scolastico

III livello funzionale: licenza della scuola media dell' obbligo e qualificazione professionale se richiesta

IV livello funzionale: licenza della scuola media dell' obbligo e qualificazione professionale se richiesta

V livello funzionale: diploma di scuola secondaria superiore e/ o diploma professionale se richiesto

VI livello funzionale: diploma di laurea

VII livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/ o abilitazione professionale

se richieste dall' ordinamento regionale.

VIII livello funzionale: diploma di laurea e specializzazione e/ o abilitazione ove richiesta dall' ordinamento regionale.

TABELLA B

Trattamento economico iniziale annuo lordo per ciascun livello funzionale

Livello I, parametro 100 L. 1.800.000

Livello II, parametro 116 L. 2.088.000

Livello III, parametro 130 L. 2.340.000

Livello IV, parametro 142 L. 2.556.000

Livello V, parametro 167 L. 3.006.000

Livello VI, parametro 178 L. 3.204.000

Livello VII, parametro 220 L. 3.960.000

Livello VIII, parametro 333 L. 5.994.000

TABELLA C

Tabella di corrispondenza tra le qualifiche funzionali di provenienza e i nuovi livelli funzionali d' inquadramento.

I, parametro 100: 1/ p;

II, parametro 116: 1/ p e 2/ p;

III, parametro 130: 2/ p e 3/ p;

IV, parametro 142: 3/ p e 4/ p;

V, parametro 167: 4/ p e 5/ p;

VI, parametro 178: 5/ p e 6/ p;

VII, parametro 220: 6/ p;

VIII, parametro 333: 7.

Livelli regionali - livelli contr. - esplicitazione

-1p 1: Dal 1° livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che concernono esclusivamente attivita' di pulizia;

-1p- 2p, 2: Dal 1° al 2° livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni elementari, lo svolgimento delle quali prescinde da conoscenze tecniche preliminari.

Richiede utilizzazione di strumenti semplici;

-2p- 3p, 3: Dal 2° al 3° livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzione di mansioni tecnico - manuali elementari e/ o amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate;

-3p, 4: Dal 3° livello regionale in vigore sono inserite le posizioni di lavoro che comportano esecuzioni di mansioni che presuppongono preparazione professionale ed autonomia vincolata da prescrizioni tecniche di carattere generale;

-4p, 4: A) Dal 4° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza iniziali ed intermedie della carriera esecutiva e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni non inserite nel successivo punto B);

-4p, 5: B) Dal 4° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza terminali della carriera esecutiva e qualifiche equiparate anche conseguite in applicazione dell' art. 68 DPR 748/ 72;

-5p, 5: C) Dal 5° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche iniziali ed intermedie della carriera di concetto e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni non indicate nel successivo punto D;

-5p, 6: D) Dal 5° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza terminali della carriera di concetto e qualifiche equiparate anche conseguite in applicazione

dell' art. 68 DPR 748/ 72;

-6p, 6: E) Dal 6° livello regionale in vigore sono inserite le qualifiche di provenienza inferiori a quella di direttore di divisione aggiunto e qualifiche equiparate e comunque tutte le altre qualifiche e posizioni inquadrate nel 6° livello e non indicate nel successivo punto F);

-6p, 7: F) Dal 6° livello regionale in vigore sono inserite le seguenti qualifiche di provenienza: ingegnere, medico, chimico, statistico - attuario, ecologo, agronomo, geologo, procuratore legale, architetto, urbanista, veterinario, econometrista, analista di sistemi, di procedure e di organizzazione.

TABELLA D*

* Tabella così modificata dall’art. 5 della l.r. 31/82

1) Personale della giunta regionale

8° livello retributivo e funzionale - posti n. 283 + 5 = 288

7° livello retributivo e funzionale - posti n. 290 + 9 = 299

6° livello retributivo e funzionale - posti n. 445 + 37 = 482

5° livello retributivo e funzionale - posti n. 598 + 40 = 638

4° livello retributivo e funzionale - posti n. 300 + 11 = 311

3° livello retributivo e funzionale - posti n. 126 + 10 = 136

2° livello retributivo e funzionale - posti n. 121 + 7 = 128

1° livello retributivo e funzionale - posti n. 10 + 0 = 10

totale n. 2.173 + 119 = 2.292

2) Personale del Consiglio Regionale

8° livello retributivo e funzionale - posti n. 8

7° livello retributivo e funzionale - posti n. 10

6° livello retributivo e funzionale - posti n. 20

5° livello retributivo e funzionale - posti n. 35

4° livello retributivo e funzionale - posti n. 28

3° livello retributivo e funzionale - posti n. 7

2° livello retributivo e funzionale - posti n. 10

1° livello retributivo e funzionale - posti n. 2

totale n. 120

NOTA: I totali di cui sopra sono comprensivi dei contingenti di cui alla LR n. 18 del 25.3.74  (2.058+ 120), di cui alla LR  n. 55 del 7.11.78 (67), di cui alla LR n.10 del 12.4. 77 (n. 48), di cui al presente provvedimento legislativo.