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ARTICOLO
1
1. Al
fine di soddisfare le necessita' abitative dei cittadini meno abbienti che non
riescono a trovare alloggio in fitto e per favorire il recupero di abitazioni in
via di degrado, e' attuato a partire dal 1980 un piano quinquennale
riguardante:
a) prestiti ai Comuni per
acquisto di abitazioni ed eventuali loro recupero;
b) prestiti e contributi su
mutui a privati per recupero alloggi con preferenza per le abitazioni site nei
centri antichi o nelle zone agricole di cui alle lettere A) ed E) dell' art.2
del DM 2- 4- 1968.
ARTICOLO
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1. Per le
finalita' della presente legge la Giunta regionale e' autorizzata a concedere,
nei limiti e secondo le modalita' degli accordi seguenti, prestiti da prelevare
da un fondo di rotazione appositamente costituito e annualmente incrementato
sulla base delle economie del bilancio regionale e degli avanzi di
amministrazione disponibili, nonche' contributi su mutui da contrarre con
Istituti autorizzati.
ARTICOLO
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1. I
Comuni, entro il 30 aprile di ogni anno a partire dal 1980 e sino a tutto il
1985, inoltrano alla Regione - Settore Edilizia Pubblica Residenziale -
richiesta di prestiti per acquisto di abitazioni, indicando le necessita'
abitative piu' urgenti stimate sulla base dei procedimenti di sfratto divenuti
esecutivi nell' ultimo biennio o in corso nonche' del fabbisogno di alloggi -
parcheggio riveniente dai prevedibili interventi di recupero, di cui al Titolo
IV della legge statale 5- 8- 1978, n. 457 compresi nei programmi pluriennali di
attuazione.
2.
Unitamente alla richiesta di prestiti, i Comuni trasmettono, ove possibile, le
dichiarazioni dei proprietari che si impegnano entro i termini in cui il Comune
deve stipulare il contratto di compravendita, a vendere al Comune i propri
immobili alle condizioni della presente legge.
3. La
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva il piano
di localizzazione dei prestiti ai Comuni entro il 30 giugno di ogni
anno.
4. I
Comuni in possesso delle dichiarazioni di cui al precedente secondo comma
stipulano i contratti di compravendita entro i 30 giorni successivi alla
comunicazione regionale di localizzazione, pena la revoca del
finanziamento.
5. I
fondi rivenienti da tali eventuali revoche vengono ripartiti fra gli altri
Comuni le cui richieste non sono state soddisfatte per insufficienza di
disponibilita' finanziarie.
6. In
caso diverso il contratto di compravendita deve essere stipulato entro il 30
aprile successivo alla comunicazione regionale di
localizzazione.
7. I
fondi non impegnati entro tale data sono revocati e le disponibilita'
conseguenti sono assegnate in sede di nuova ripartizione.
ARTICOLO
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1. Le
abitazioni acquistate dai Comuni sono date in locazione, con le modalita' di cui
alla legge statale 27- 7- 1978, n. 392, a cittadini che non superino il limite
massimo di reddito di lire 10.000.000 calcolato con le modalita' di cui all'
art. 21 della legge statale 5- 8- 1978, n.457.
2. I
cittadini che hanno i requisiti per l' assegnazione di alloggi degli IACP
corrisponderanno un canone di locazione pari a quello determinato dalle vigenti
leggi per gli alloggi di edilizia sovvenzionata.
3. Il
Comune stabilisce attraverso un proprio regolamento i criteri per l'
assegnazione in locazione delle abitazioni.
4. Il
periodo di locazione non potra' superare i 4 anni eccezionalmente rinnovabili,
per comprovata necessita' di ulteriori 4 anni.
5. L'
assegnazione e i provvedimenti conseguenti sono sottoposti al parere di una
Commissione composta da rappresentanti del Consiglio comunale, con la presenza
delle minoranze.
6. Le
abitazioni sono assegnate a residenti muniti di decreto esecutivo di sfratto o
senza tetto per ordinanza di sgombero per pubblica incolumita'. Nel caso di
ulteriore disponibilita', e' data priorita' a coloro che abitano un alloggio
sottoposto ad intervento di recupero di cui al Titolo IV della legge statale 5-
8- 1978, n.457.
7. Entro
tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale
approva, sentita la competente Commissione consiliare, un regolamento tipo a cui
i Comuni dovranno uniformare quello di cui al III comma del presente
articolo.
8.
Trascorso il predetto termine il Comune adotta entro i successivi 30 giorni un
regolamento provvisorio.
9. Sono
esclusi dall' assegnazione in locazione coloro nel cui nucleo familiare vi siano
componenti proprietari di abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare
stesso.
ARTICOLO
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1. Le
abitazioni acquistate dai Comuni devono avere superficie coperta non superiore a
120 mq e gradi di rifinitura simili a quelli di alloggi di tipo economico e
popolare.
2. E'
ammesso l' acquisto di alloggi da recuperare con superficie coperta maggiore
purche' questa sia riconducibile in sede di recupero a un massimo di 140
mq.
3. Il
recupero degli alloggi acquistati verra' eseguito con i costi, modalita' e
procedure previsti per l' edilizia sovvenzionata di cui alla legge statale 5- 8-
1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sono
escluse in ogni caso le costruzioni che sono classificate di lusso ai sensi del
DMLLPP 2- 8- 1969 e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. Il
prezzo di acquisto di ciascuna abitazione non puo' essere superiore al suo
valore locativo calcolato in base agli artt. da 12 a 24 della legge statale 27-
7- 1978, n. 392.
6. Ai
fini di una migliore gestione, il Comune avra' cura di acquistare
prioritariamente abitazioni per interi edifici o blocchi di
edifici.
7. Le
abitazioni acquistate con la presente legge vanno a far fronte del patrimonio
indisponibile del Comune.
ARTICOLO
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1. Sono a
carico dei conduttori delle abitazioni tutti gli oneri accessori di cui all'
art. 9 della legge statale 27- 7- 1978, n. 392 nonche' ogni altro obbligo
assegnato ad esso dalla medesima legge.
2.
Qualora tutte le abitazioni di uno stesso fabbricato siano di proprieta' del
Comune, i conduttori provvedono in maniera autogestita all' amministrazione di
tutti i servizi condominiali, esonerando il Comune da ogni obbligo diverso da
quelli attribuiti dalla citata legge 27- 7- 1978, n. 392 ai proprietari di
immobili.
3. In
ogni caso il Comune non puo' sostituirsi ai conduttori nelle spese di ordinaria
manutenzione e funzionamento.
ARTICOLO
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1. A
seguito della comunicazione regionale di localizzazione ogni Comune provvedera'
a comunicare alla Regione il nominativo del Tesoriere presso il quale avra'
istituito un conto corrente denominato con il titolo della presente legge e nel
quale affluiranno i fondi con le seguenti modalita':
a) per acquisto abitazioni,
mediante accredito dell' intero importo riveniente dal contratto di
compravendita che il Comune avra' trasmesso alla Regione;
b) per il recupero delle
abitazioni acquisite con le procedure di cui alla legge statale 5- 8- 1978, n.
457 e successivi provvedimenti regionali per l' edilizia
sovvenzionata.
2. I
prestiti concessi ai sensi della presente legge sono rimborsati dal Comune, per
ogni singolo alloggio, con rate semestrali posticipate, mediante la devoluzione
in favore della Regione e fino all' estinzione del prestito stesso dei canoni
riscossi, con inizio al 30 giugno successivo all' ultima erogazione effettuata
dalla Regione.
3. Le
somme rientranti vanno a far parte del fondo regionale di cui al precedente art.
2
ARTICOLO
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1. Per
gli interventi di recupero da attuarsi da parte dei privati la Giunta regionale
concede:
a)
prestiti;
b) contributi su
mutui.
2. Le
somme destinate a tali finalita' sono suddivise nella misura dell' 80% ai
prestiti e del 20% ai contributi.
3. Per
interventi di recupero si intendono, ai fini della presente legge, quelli
definiti dall'art. 31 della legge statale 5- 8- 1978, n. 457 con esclusione
delle lettere a) ed e).
4. Il
limite massimo del prestito, del mutuo ammissibile e dei costi massimi unitari
sono pari a quelli fissati per gli interventi di recupero di edilizia agevolata
di cui alla legge statale 5- 8- 1978, n. 457 e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. I
prestiti sono concessi esclusivamente ai proprietari che abbiano un reddito non
superiore a quello stabilito per l' assegnazione di un alloggio di edilizia
sovvenzionata.
6. I
contributi sui mutui sono concessi ai proprietari aventi i requisiti di cui alla
legge 5- 8- 1978, n. 457 e successive integrazioni e
modificazioni.
ARTICOLO
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1. L'
erogazione del prestito e' subordinata alla stipula, da parte del richiedente,
di una convenzione avente contenuti ed effetti di quella speciale di cui all'
ultimo comma dell' art. 32 della legge statale 5- 8- 1978, n.
457.
2. La
somministrazione dei fondi assegnati ai privati beneficiari dei prestiti
avverra' su presentazione di certificazione e conseguente nulla - osta dell'
Assessorato competente - Settore Edilizia Residenziale Pubblica - secondo le
seguenti aliquote:
40% all' inizio dei
lavori;
40% ad ultimazione dei
lavori;
20% alla presentazione del
certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
3. I
prestiti concessi ai sensi della presente legge sono rimborsati dai privati alla
Regione con rate semestrali posticipate pari a sei volte il canone stabilito
nella convenzione di cui al presente articolo e con inizio al 30 giugno
successivo alla data del saldo del 20% di cui al precedente
comma.
ARTICOLO
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1.*I mutui a tasso agevolato
con contributo regionale, della durata massima di 20 anni, sono concessi dagli
Istituti di credito fondiario ed edilizio che abbiano sottoscritto con la
Regione la convenzione di cui alla legge statale 5- 8- 1978, n.
457.
* Comma così modificato
dall’art. 8 della l.r. 50/81
2.*Ai mutui sono applicate,
intendendosi la Regione Puglia sostituita agli organi amministrativi statali,
tutte le norme e garanzie previste in merito dalla legge statale 5- 8- 1978, n.
457 e successive integrazioni e modificazioni.
* Comma così modificato
dall’art. 3 della l.r. 3/83
ARTICOLO
11*
*Articolo così sostituito
dal comma 2, art. 8 della l.r. 50/81
1. I
proprietari di immobili che intendono procedere agli interventi di recupero di
cui al precedente art. 1, lettera b), rivolgono domanda annualmente al Comune di
residenza corredandola di una relazione tecnico – economica entro i termini
fissati dal bando di concorso, approvato dalla Giunta, sentita la Commissione
consiliare competente.
2. Entro
60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande,
il Comune, espletata l’istruttoria, invia alla Regione _ Settore Edilizia
Residenziale Pubblica – l’elenco dei richiedenti formato secondo i criteri
contenuti nei bandi di concorso.
3. La
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva la
graduatoria e il piano di localizzazione dei prestiti e dei contributi sui mutui
privati.
4. Il
bando di concorso potrà prevedere gli stessi criteri contenuti nell’analogo
ultimo bando emanato dalla Regione per il recupero edilizio da parte dei privati
in attuazione della legge 5.8.1978, n. 457, unitamente ad altre priorità
emergenti.
5. Per
gli interventi in zona agricola è data preferenza ad interventi proposti da
imprenditore agricolo a titolo principale, singolo od associato, o da
coltivatore diretto e bracciante agricolo. E' data preferenza a richiedenti
proprietari di alloggi compresi in uno stesso fabbricato che rivolgono istanza
di concessione del prestito in forma associata sulla base di un unico progetto
di recupero.
6. Nel
caso in cui i proprietari delle unità immobiliari ricadenti in un unico edificio
da recuperare siano nelle condizioni previste dalla presente legge, gli stessi
possono rivolgere unica domanda al Comune dopo che si saranno associati in
Cooperativa avente per finalità il recupero dell’edificio
medesimo.
7. Il
beneficio di cui alla lett. b) dell’art. 1 è diretto ai proprietari di un unico
alloggio da recuperare.
8. La
Giunta, nella formulazione del bando, può anche prevedere che i contributi sui
mutui siano concessi a proprietari di più alloggi per interventi su un alloggio
o su più alloggi.
9. I
proprietari , anche di unico alloggio, dovranno convenzionarsi con il Comune
analogamente a quanto previsto dalla legge 5.8.1978, n.
457.
10. Nel
caso in cui l’intervento è richiesto su un alloggio, questo non potrà essere
alienato prima di anni cinque dalla data della stipulazione del contratto di
mutuo definitivo ed erogarsi a saldo.
11. I
programmi devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro quattordici mesi
dalla comunicazione regionale, pena la revoca del finanziamento che verrà
utilizzato in sede di riparto successivo.
ARTICOLO
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1. Entro
sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge e per il primo anno
di applicazione, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare in deroga ai precedenti articoli 3 ed 11, emana un provvedimento
provvisorio che stabilisca le scadenze per l' invio delle domande dei prestiti e
dei contributi nonche' i criteri per la prima localizzazione degli
interventi.
ARTICOLO
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1. Per la
verifica tecnico - amministrativa degli interventi di cui alla presente legge,
provvede la Regione ai sensi dell' art. 4 lettera e) della legge statale 5- 8-
1978, n. 457.
ARTICOLO
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1. Ove le
richieste di finanziamento inoltrate per un tipo di intervento sono inferiori ai
fondi all' uopo stanziati, la Giunta regionale e' autorizzata a trasferire le
somme non utilizzate ad altro tipo di intervento previsto dalla presente
legge.
ARTICOLO
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(Norma
finanziaria)
Omissis
ARTICOLO
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1. La
Giunta regionale, previo parere della Commissione Lavori Pubblici e della
Commissione Bilancio riunite in seduta congiunta, entro il 15 novembre di ogni
anno compreso nel periodo di validita' della presente legge, indichera' con
propria delibera le somme rilevabili dalle economie di bilancio regionale e
degli avanzi di amministrazione degli anni precedenti che intende destinare ad
interventi riguardanti la casa e allo acquisto e recupero di immobili per uso
pubblico. Contestualmente la Giunta predispone un piano di finanziamento
aggiuntivo per integrare i fondi stanziati dalle leggi aventi le finalita'
sopraspecificate.
2. Il
Consiglio regionale, nell' approvare il piano annuale di finanziamento
aggiuntivo, terra' conto dei fabbisogni abitativi per singoli settori di
intervento, rilevati sulla base di schede conoscitive trasmesse dai Comuni alla
Regione Puglia - Settore Edilizia Residenziale
Pubblica.