ARTICOLO
1
(Finalita')
1. Con la
presente legge la Regione Puglia finanzia un programma per il recupero
produttivo degli arenili siti nei territori dei Comuni di Margherita di Savoia,
Zapponeta e Manfredonia, danneggiati dal fortunale dei giorni 31- 12- 1979 e 1-
1- 1980.
ARTICOLO
2
(Delimitazione dei territori
interessati)
1. I Comuni di cui all'
articolo precedente delimitano gli arenili da interessare al presente programma
in via d' urgenza entro dieci giorni dalla entrata in vigore della presente
legge.
2. Detta delimitazione non puo'
essere in contrasto con quella eventualmente effettuata dalla Regione ai sensi
dell' art. 3 della LR 11aprile 1979, n. 19.
ARTICOLO
3
(Tipologia degli interventi
ammessi)
1. Il programma si realizza
attraverso l' effettuazione dei seguenti interventi:
a) lavori e trattamenti
finalizzati al risanamento, sistemazione, ripristino alla coltivazione dei
terreni danneggiati, previo accertamento tecnico dello stato degli stessi e dei
danni prodottisi;
b) lavori di sistemazione
precaria per la difesa delle dune;
c)*realizzazione di opere
stabili per la difesa degli arenili.
* Lettera così aggiunta
dall’art. 1 della l.r. 27/84
2. Gli accertamenti tecnici
relativi allo stato dei terreni debbono essere eseguiti, in ogni caso, da
Istituti o Enti specializzati pubblici.
ARTICOLO
4
(Attuazione del
programma)
1.*L' attuazione del programma,
per quanto concerne i lavori previsti dalle lettere a) e b) del precedente art.
3, e' affidata ai Comuni di cui all' art. 1, ciascuno nel territorio di propria
competenza, così come delimitato ai sensi del precedente art.
2.
* Comma così modificato dal
comma 1 dell’art. 2 della l.r. 27/84
2. Detti Enti adottano i
relativi provvedimenti sentite le organizzazioni sociali interessate e in
conformita' alle vigenti disposizioni di legge, restando la Regione sollevata da
qualsiasi onere e responsabilita' conseguenti all' attuazione degli
interventi.
3. Ciascun Comune, ogni tre
mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette
alla Giunta regionale, perche' ne curi il tempestivo inoltro al Consiglio, una
relazione ed un rendiconto documentati sullo stato di attuazione del programma.
In base alle risultanze di detti atti e ai conseguenti controlli il Consiglio
regionale puo', con propria deliberazione, revocare l' affidamento di cui al
primo comma del presente articolo.
4.*Le opere previste dalla
lettera c) del precedente articolo 3 saranno realizzate sulla base di un piano
di interventi adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. La
Giunta, prima di proporre il piano, acquisisce il parere dei Comuni
interessati.
5.*La predisposizione del piano
e la sua attuazione sono affidate all’Assessorato all’Agricoltura di concerto
con l’Assessorato ai LL.PP. che si avvale della collaborazione dei Comuni
territorialmente interessati.
6.*Il piano si realizza
attraverso specifici progetti esecutivi approvato dalla Giunta
regionale.
* I commi 4, 5 e 6 sono stati
aggiunti dal comma 2 dell’art. 2 della l.r. 27/84
ARTICOLO
5
(Autorizzazione della
spesa)
1. Per l' attuazione del
programma di cui alla presente legge, ivi compresi gli oneri per le spese
generali e per la retribuzione della manodopera utilizzata dagli Enti
affidatari, e' autorizzata una spesa globale pari a 1.500 milioni di lire, da
ripartire in ragione di 900 milioni di lire a favore del Comune di Margherita di
Savoia, 400 milioni di lire a favore del Comune di Zapponeta, 200 milioni di
lire a favore del Comune di Manfredonia.
2. Entro 15 giorni dalla
entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale ripartisce e
accredita ai tesorieri degli Enti affidatari le somme di cui al primo
comma.
3. Qualora il Consiglio
regionali deliberi la revoca di cui a terzo comma del precedente art. 4, il
Comune interessato e' tenuto a restituire le somme non impegnate alla data della
notificazione della revoca entro 45 giorni dalla notificazione
stessa.
ARTICOLO
6
(Norma
finanziaria)
Omissis