ARTICOLO
1
- Fatto salvo quanto stabilito
dalla riforma sanitaria, l' organizzazione e la gestione dell' Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sono
disciplinate, in attuazione della legge 23/ 12/ 75, n. 745, secondo le norme
dell' accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della
stessa.
- Eventuali modificazioni alla
predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi fra la Regione
Puglia e la Regione Basilicata approvate con legge
regionale.
ARTICOLO
2
- Per la elezione dei
rappresentanti della Regione Puglia nel Consiglio di Amministrazione dell'
Istituto, ciascun Consigliere regionale vota per un massimo di quattro
nomi.
- Risultano eletti i sei
nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.
- Per l' elezione dei
rappresentanti della Regione Puglia nel Collegio Sindacale dell' Istituto,
ciascun Consigliere regionale vota per un solo nome. Risultano eletti i due
nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.
ARTICOLO
3
(Norma finanziaria)
Omissis
Data a Bari, addi' 30- 4-
1980
ALLEGATO
Accordo tra la Regione Puglia e la Regione
Basilicata per l' organizzazione dell' Istituto Zooprofilattico
sperimentale
ARTICOLO
1
(Competenze regionali)
- Le funzioni amministrative, gia'
esercitate dallo Stato sull' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Puglia e della Basilicata ai sensi della Legge 23 Giugno 1970, n. 503 e 11
Marzo 1974, n. 101, e trasferite alle regioni Puglia e Basilicata dalla Legge
23 Dicembre 1975, n. 745, sono svolte congiuntamente dalle due Regioni secondo
le norme del presente accordo.
ARTICOLO
2
- L' Istituto Zooprofilattico ha
personalita' giuridica di diritto pubblico. Esso opera quale primario
strumento tecnico - scientifico delle regioni Puglia e Basilicata, per il
perseguimento dei fini di cui al successivo art. 3 nell' ambito degli
indirizzi di politica sanitaria delle due regioni.
- L' Istituto ha sede in
Foggia.
ARTICOLO
3
1. L' Istituto
Zooprofilattico svolge, in via primaria, conformemente a quanto stabilito
dall'art. 4 della legge 23/ 12/ 1975 n. 745, i seguenti
compiti:
a) la ricerca
sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e
diffusive degli animali;
b) il servizio
diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle
zoonesi;
c) il servizio di
laboratorio per gli esami e le analisi di cui alla legge 30/ 4/ 1962, n. 283,
modificata dalla legge 23/ 2/ 1963, n. 441 e di cui alla legge 15/ 2/ 1963 n.
281, modificata dalla legge 8/ 3/ 1968 n. 399;
d) la propaganda, la
consulenza e l' assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo
sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali attuate nell'
ambito dei servizi di assistenza zooiatrica;
e) la formazione,
anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri, di personale specializzato
per l' espletamento dei compiti di cui al presente accordo o per le attivita'
zooprofilattiche degli enti territoriali, nonche' per le attivita' che attengono
ai piani agricoli - zootecnici;
f) la cooperazione
tecnico - scientifica con Istituti esteri del settore veterinario, previe
opportune intese con il Ministero della Sanita'.
2. L' Istituto
Zooprofilattico opera nell' ambito dei piani nazionali per la profilassi delle
epizoozie, nonche' nell' ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed
incremento della zootecnia, disposti dalla Regione Puglia e dalla Regione
Basilicata.
- L' Istituto Zooprofilattico puo'
prestare l' assistenza tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi
internazionali nel settore veterinario fra l' Italia e i Paesi
esteri.
- L' Istituto Zooprofilattico
opera in stretto rapporto territoriale e tecnico - funzionale con le unita'
locali socio - sanitaria, con i comuni, le province e gli altri enti
territoriali.
- L' Istituto provvede inoltre
alle altre funzioni ad esso demandate dalla Regione Puglia e dalla Regione
Basilicata.
ARTICOLO
4
(Produzione)
1. L' Istituto
Zooprofilattico con le prescritte autorizzazioni del Ministero della Sanita'
provvede alla produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine
diagnostiche e antigeni;
puo' inoltre
produrre, oltre ai vaccini stabulogeni, ogni altro prodotto occorrente nella
lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a
quelle localmente piu' diffuse.
- Per le attivita' di produzione
di cui al precedente comma o per la gestione di centri per la fecondazione
artificiale deve istituire appositi reparti con impianti, attrezzature,
personale e gestione contabile separati dagli altri
laboratori.
- Nel caso di produzione di
farmaci, il laboratorio istituito per tale scopo assume carattere di azienda
speciale, con proprio regolamento e con un Direttore appositamente designato
dal Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO
5
(Organizzazione)
- L' Istituto Zooprofilattico e'
organizzato in laboratori, nelle provincie della Puglia e della Basilicata, il
cui numero e le cui attribuzioni sono stabilite, secondo quanto disposto
dall'art. 6, della legge 23/ 12/ 1975, n. 745, con regolamento dell' Istituto,
anche mediante opportune intese con gli Enti locali e gli Enti sanitari che
gestiscono analoghe strutture sanitarie.
- In ogni caso devono essere
istituiti un laboratorio per gli esami e le analisi dei campioni di carni e
degli altri alimenti di origine animale prelevati d' ufficio ai sensi della
legge 26/ 2/ 63 n. 441, e un laboratorio per l' analisi dei campioni di
mangine per l' alimentazione degli animali e degli integratori per i mangimi,
prelevati dagli organi del Ministero della Sanita' ai sensi della legge 15/ 2/
63, n.281.
- Di tali laboratori possono
avvalersi anche gli organi delle altre Amministrazioni dello Stato preposte
alla vigilanza per l' applicazione della citata legge n.
281.
- Si terra' tuttavia conto delle
strutture sanitarie gia' esistenti, in modo da evitare duplicazioni di servizi
ed assicurare il coordinamento delle loro attivita'.
ARTICOLO
6
(Organi dell' Istituto)
- Sono organi dell' Istituto
Zooprofilattico:
1) il Consiglio di
amministrazione;
2) il Presidente;
3) la Giunta esecutiva;
4) il Collegio sindacale.
ARTICOLO
7
(Composizione del Consiglio di
Amministrazione)
- Il Consiglio di Amministrazione
e' composto da dodici membri, di cui sei eletti dal Consiglio regionale della
Basilicata e sei eletti dal Consiglio regionale della
Puglia.
- Interviene alle sedute del
Consiglio, con voto consuntivo, il Direttore dell' Istituto.
- I rappresentanti di ciascuna
Regione verranno eletti con schede limitate a quattro nomi.
- Sono ineleggibili nel Consiglio
di amministrazione:
- i membri dei due
Consigli regionali;
- coloro che hanno
rapporti commerciali con l' Istituto;
- coloro che abbiano
lite pendente con l' Istituto, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile
verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'
art.1219 del CC, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma
dello stesso articolo.
- Il Consiglio di Amministrazione
e' costituito con decreto del Presidente della Regione dove ha sede l'
Istituto, di concerto con il Presidente della Regione dove ha sede l'
Istituto, di concerto con il Presidente dell' altra Regione.
- In caso di dimissioni, morte o
impedimento permanente di un membro, il Consiglio regionale interessato
provvede alla sostituzione.
- Il Consiglio di Amministrazione
delibera validamente a maggioranza e con la presenza di almeno la meta' piu'
uno dei suoi componenti.
- Per la approvazione dello
statuto, del regolamento e delle loro modifiche, del bilancio preventivo e
consuntivo, degli atti di disposizione del patrimonio, nonche' per la nomina
del presidente, del vice presidente, nonche' dei membri del Comitato tecnico -
scientifico di propria spettanza, il Consiglio delibera a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
- In caso di parita' prevale il
voto del Presidente.
- Il Consiglio di Amministrazione
si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, su iniziativa di uno
dei due presidenti delle Giunte regionali, o su richiesta di almeno un terzo
dei suoi componenti.
- In caso di parita' prevale il
voto del Presidente.
- Il Consiglio di Amministrazione
si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, su iniziativa di uno
dei due presidenti delle Giunte regionali, o su richiesta di almeno un terzo
dei suoi componenti.
- Il Consiglio dura in carica
cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, senza limiti di
mandati.
ARTICOLO
8
(Attribuzioni del Consiglio di
Amministrazione)
- Il Consiglio di Amministrazione
delibera:
a) lo statuto dell' Istituto e le sue
modificazioni;
b) la nomina della Giunta
esecutiva;
c) la nomina del Presidente e del Vice
presidente;
d) il programma annuale di attivita' dell'
Istituto, nel rispetto dei piani emanati, per la parte di propria competenza,
dalle due Regioni;
e) il bilancio di previsione, le eventuali
variazioni ed il conto consuntivo;
f) il conferimento del servizio di tesoreria e
ogni altro provvedimento attinente a detto servizio;
g) il regolamento organico, lo stato giuridico
ed il trattamento economico del personale;
h) gli altri regolamenti dell'
Istituto;
i) i provvedimenti attinenti ogni altra materia
riservata al Consiglio di Amministrazione dalla legge o dallo
statuto;
l) eventuali proposte del Comitato tecnico
scientifico per interventi o programmi che non rientrano nelle programmazioni
regionali.
ARTICOLO
9
(Indennita')
- Al Presidente del Consiglio di
Amministrazione e della Giunta esecutiva e' corrisposta una indennita' mensile
di carica pari a quella massima stabilita dalla legge 26/ 4/ 74, n. 169, per i
Sindaci dei Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti.
- Agli altri componenti della
Giunta esecutiva e' corrisposta una indennita' mensile di carica pari al 35%
di quella fissata per il Presidente al comma precedente.
- Agli altri componenti il
consiglio di Amministrazione, ai componenti il comitato Tecnico Scientifico ed
ai componenti il collegio sindacale e' corrisposto un gettone di presenza pari
a L. 30.000 per seduta.
- Compete, inoltre, l' indennita'
di missione, se ed in quanto dovuta, rapportata a quella stabilita per i
dirigenti generali della Amministrazione civile dello Stato, nonche' il
rimborso delle spese di viaggio.
- Per i componenti gli Organi
collegiali suddetti dipendenti dell' Istituto e delle Regioni, si applicano le
norme in vigore presso i rispettivi enti di appartenenza.
ARTICOLO
10
(Personale)
- In conformita' dell' art. 10
della legge 745 del 23- 12- 1975, il rapporto di lavoro del personale e'
disciplinato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'
Istituto, per quanto attiene il regolamento organico e lo stato giuridico,
sulla base di criteri concordati presso il Ministero della Sanita' fra le
Regioni da una parte e le Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative dall' altra e, per quanto attiene il trattamento economico e
gli istituti normativi di carattere economico, sulla base di un accordo
triennale nazionale unico per tutte le categorie, stipulato fra le Regioni e
le Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente
rappresentative.
ARTICOLO
11
(Scioglimento del Consiglio di
Amministrazione)
- Per accertate e gravi
irregolarita', per inosservanza delle prescrizioni della programmazione
regionale, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o per il
verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento
dell' Istituto, il Presidente della Giunta regionale della Regione dove ha
sede l' Istituto, di concerto con il Presidente della Giunta dell' altra
Regione, puo' sciogliere il Consiglio di Amministrazione e nominare un
Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'
Istituto.
- Il Consiglio di amministrazione
sciolto deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del
decreto di scioglimento.
ARTICOLO
12
Il Presidente
- Il Presidente e' eletto dal
Consiglio di Amministrazione nel proprio seno a maggioranza assoluta dei
componenti ed e' scelto a turni alternati tra i rappresentanti della Regione
Puglia e quelli della Regione Basilicata.
- Il Presidente dura in carica
quanto il Consiglio di Amministrazione. Qualora per dimissioni, decadenza o
morte del Presidente o per scioglimento del Consiglio di Amministrazione si
debba procedere al rinnovo anticipato della presidenza, il nuovo Presidente
viene scelto tra i rappresentanti della Regione cui appartiene il Presidente
uscente e dura in carica fino al completamento del
quinquennio.
ARTICOLO
13
(Compiti del Presidente)
- Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell' Istituto; convoca e presiede il Consiglio di
Amministrazione e la Giunta esecutiva; da' esecuzione alle deliberazioni della
Giunta e del Consiglio; vigila sull' osservanza delle leggi e dello statuto;
firma gli atti che comportano impegni per l' Istituto; sovraintende al buon
funzionamento dell' Istituto ed esercita le altre che non siano di competenza
del Consiglio di Amministrazione.
- In particolare, lo statuto
indica quali provvedimenti di urgenza nelle materie di competenza del
Consiglio di Amministrazione, necessari per garantire il funzionamento dell'
Istituto, possano essere adottati dal Presidente, salva la ratifica del
Consiglio stesso nella prima riunione.
ARTICOLO
14
(Il Vice Presidente)
- Il Vice Presidente sostituisce
il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonche' in caso di vacanza
dell' ufficio.
- E' nominato dal Consiglio di
Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, fra i rappresentanti
della regione alla quale non appartiene il Presidente.
ARTICOLO
15
(Composizione, nomina e attribuzioni della
Giunta
esecutivo)
- La Giunta esecutiva è composta
dal Presidente e dal Vice Presidente nonche' da quattro membri scelti dal
Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, due per ciascuna Regione con
schede limitate ad un nome.
- Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione assume la presidenza della Giunta.
- La Giunta dura in carica quanto
il Consiglio di Amministrazione e svolge i compiti esecutivi stabiliti dallo
Statuto.
ARTICOLO
16
(Composizione e nomina del Collegio
Sindacale)
- Il Collegio Sindacale e'
composto da cinque membri di cui due eletti dal Consiglio regionale della
Puglia, due eletti dal Consiglio regionale della Basilicata ed uno nominato
dal Consiglio di Amministrazione dell' Istituto ed estraneo a questo, scelto
tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
- Il Collegio Sindacale elegge il
proprio presidente.
- Non possono essere nominati
membri del Collegio e, se nominati, decadono dall' ufficio:
- coloro che siano
ineleggibili a componente del Consiglio di Amministrazione dell'
Istituto;
- chi ha ascendenti o
discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano, nell'
Istituto, l' ufficio di Presidente o di componente del Consiglio di
Amministrazione o il posto di Direttore;
- chi ha rapporti
commerciali o professionali con l' Istituto;
- i componenti del
Consiglio di Amministrazione ed i dipendenti dell'
Istituto;
- chi abbia lite
pendente con l' Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di
esso, sia stato regolarmente costituito, in mora, ai sensi dell' art. 1219 del
Codice civile, ovvero si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dello
stesso articolo.
- Il Collegio dura in carica
cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, senza limiti di
mandati.
ARTICOLO
17
(Compiti del Collegio
Sindacale)
- Il Collegio Sindacale ha il
compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell' Istituto,
nonche' di accertare la regolarita' delle scritture e operazioni contabili e
di effettuare riscontri di cassa.
- Il Collegio si riunisce almeno
una volta ogni due mesi.
- Sui risultati dell' attivita' di
vigilanza il Collegio Sindacale riferisce, oltre che al Consiglio di
Amministrazione, al Comitato interregionale di controllo.
ARTICOLO
18
(Composizione e nomina del Comitato tecnico -
scientifico)
- Il Comitato tecnico -
scientifico e' cosi' composto:
- il Direttore dell'
Istituto, che lo presiede;
- n. 4 docenti
universitari esperti, rispettivamente, in profilassi e polizia veterinaria,
igiene e sanita' degli alimenti di origine animale, igiene zootecnica e
mangimistica, biochimica e farmacologia veterinaria, nominati d' intesa dagli
Assessori alla Sanita' delle Regioni Puglia e Basilicata;
- n. 2 veterinari dei
ruoli regionali nominati dall' Assessore alla Sanita' di ciascuna
Regione;
- n. 3 tecnici
laureati dipendenti dell' Istituto, nominati dal Consiglio di
Amministrazione,
dei quali uno in
servizio presso la sede centrale dell' Istituto, uno in servizio presso le
Sezioni provinciali della Regione Puglia e uno in servizio presso le Sezioni
provinciali della Regione Basilicata.
- Il Comitato e' organo tecnico
consultivo dell' Istituto. Dura in carica cinque anni ed i suoi componenti
possono essere riconfermati, senza limiti di mandati.
- Il Comitato Tecnico si riunisce
almeno due volte all' anno e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo
richieda.
ARTICOLO
19
(Compiti del Comitato tecnico -
scientifico)
- Il Comitato tecnico -
scientifico formula proposte ed esprime pareri:
- sui programmi di ricerca sperimentale, sulla
eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli
animali;
- in ordine alle attivita' di propaganda,
consulenza ed assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo
sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni
animali;
- in ordine alle attivita' di formazione, anche
presso istituti e laboratori di Paesi esteri, di personale
specializzato;
- in ordine alla cooperazione tecnico –
scientifica con istituti del settore veterinario anche
stranieri;
- in ordine alle iniziative ed ai programmi per
il miglioramento ed il potenziamento delle strutture scientifiche, tecniche ed
operative dell'Istituto.
2. Il Comitato tecnico - scientifico si
pronuncia, inoltre, su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal
Consiglio di Amministrazione o dalla Giunta esecutiva.
ARTICOLO
20
(Controllo)
Articolo
abrogato dall’art. 43 della l.r. 22/94 a sua volta abrogata dalla l.r.
10/2002
ARTICOLO
21
(Contenuto ed esercizio del
controllo)
Articolo
abrogato dall’art. 43 della l.r. 22/94° sua volta abrogata dalla l.r.
10/2002
ARTICOLO
22
(Patrimonio)
- Il patrimonio dell' Istituto e'
costituito dai beni in proprieta' al momento dell' entrata in vigore della
Legge 23 Giugno 1970, n. 503, e da quelli trasferiti all'
Istituto.
- In caso di cessazione dell'
Istituto, il patrimonio viene trasferito alle Regioni interessate di intesa
tra le stesse.
- Il Presidente della Regione dove
ha sede L' Istituto, di concerto con il Presidente dell' altra Regione,
autorizza l' accettazione di lasciti e donazioni, nel rispetto delle
disposizioni, in quanto applicabili, della legge 21/ 6/ 1896 n. 218 e del
relativo regolamento di esecuzione 26 luglio 1896 n. 361.
ARTICOLO
23
(Finanziamento dell'
Istituto)
- L' Istituto provvede alla sua
attivita':
a) con i contributi delle Regioni Puglia e
Basilicata e quelli eventuali di altri Enti pubblici
o privati comunque interessati all' incremento,
al miglioramento ed alla difesa sanitaria del patrimonio
zootecnico;
b) con i redditi del proprio
patrimonio;
c) con i proventi diversi stabiliti con
deliberazioni dei Consigli regionali della Puglia e della
Basilicata;
d) con utili derivanti dalla gestione del
servizio di centri di fecondazione artificiale degli
animali;
e) con utili derivanti dalle attivita' di
produzione di cui all' art. 4;
f) con ogni altra entrata legittimamente
percepita dall' Istituto;
g) con ogni entrata riveniente dall'
applicazione di disposizioni legislative.
ARTICOLO
24
(Nomina del primo Consiglio di
Amministrazione)
- Il Consiglio di Amministrazione
dell' Istituto Zooprofilattico deve essere nominato entro tre mesi dalla
entrata in vigore della legge di approvazione del presente
accordo.
ARTICOLO
25
(Statuto, Regolamento organico e stato
giuridico del personale)
- Entro sei mesi dalla sua
costituzione il Consiglio di Amministrazione dell' Istituto provvede alla
revisione dello Statuto uniformandolo alle disposizioni che precedono, tenuto
conto delle particolari esigenze locali in cui svolge l' attivita' l' Istituto
stesso.
- Lo Statuto dovra' prevedere
modalita' di consultazione e partecipazione delle categorie interessate alle
attivita' dell' Istituto.
- Entro il termine di cui al primo
comma del presente articolo il Consiglio di Amministrazione approva il
Regolamento di cui all' art. 10 della legge 23/ 12/ 1975, n.
745.
ARTICOLO
26
(Il Direttore)
- La nomina del Direttore dell'
Istituto avviene per pubblico concorso per titoli ed esami, secondo le
procedure ed il programma di esami che saranno fissati nel Regolamento
organico del personale.
ARTICOLO
27
(Qualifica e modalita' di assunzione del
personale)
- Fino alla data di esecutivita'
della deliberazione relativa allo stato giuridico del personale di cui all'
art. 10, il personale dell' Istituto e' inquadrato nelle qualifiche previste
dall' Art. 14, primo comma, della Legge 23 Giugno 1970, n. 503, e l'
assunzione del personale stesso e' effettuata secondo le successive
disposizioni del predetto art. 14, con le seguenti modificazioni per quanto
concerne la composizione delle Commissioni giudicatrici dei
concorsi:
- il Direttore Generale dei Servizi Veterinari
del Ministero della Sanita' e' sostituito da due dipendenti regionali
veterinari, uno per ciascuna Regione inquadrati al settimo livello
funzionale;
- il funzionamento della carriera direttiva
amministrativa del Ministero della Sanita' con qualifica non inferiore a
Ispettore Generale e' sostituito da due funzionari amministrativi regionali, uno
per ciascuna Regione, inquadrati al settimo livello
funzionale.
- Non fanno parte delle suddette
commissioni il Capo dei Laboratori di Veterinaria dell' Istituto Superiore di
Sanita', il Primo Ricercatore della Carriera dei laboratori di veterinaria
dell' Istituto Superiore di Sanita', il funzionario della carriera direttiva
amministrativa del Ministero della Sanita' con qualifica non inferiore ad
Ispettore generale.
- Le funzioni di Segretario delle
commissioni di concorso sono esercitate dal Segretario del Comitato di cui
all' art. 20.