ARTICOLO
1*
*Articolo così modificato dal
comma 1 dell’art. 1 della l.r. 48/85
1. La
Regione Puglia agevola interventi di recupero parziale o totale di edifici o
alloggi di proprieta' di privati siti nelle zone omogenee di tipo A e B,
mediante contributi su mutui.
ARTICOLO
2
1.
Comma abrogato dal comma 2 dell’art. 1 della l.r.
48/85.
2.*i fini della determinazione
del mutuo il limite massimo di costo ammissibile al mq è quello previsto dalla
legge 5.8.78, n. 457 e successive modificazioni ed
integrazioni.
*Comma così modificato dal
comma 3 dell’art. 1 della l.r. 48/85
ARTICOLO
3
1.*L' intervento regionale si
realizza mediante la concessione di contributi su mutui di durata non superiore
ai quindici anni e con onere a carico del mutuatario pari al 50% del tasso
rinegoziato ai sensi dell’art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, oltre il
rimborso del capitale.
*Comma già modificato dal comma
5 dell’art. 1 della l.r. 48/85 e così ulteriormente modificato dall’art. 42
della l.r. 9/2000.
2.* Le agevolazioni creditizie
di cui al precedente comma sono altresì concesse durante il periodo di
preammortamento che non dovrà superare i ventiquattro mesi
*Comma aggiunto dal comma 6
dell’art. 1 della l.r. 48/85
ARTICOLO
4
1. Tra le
spese ammesse a contributo sono comprese quelle relative agli onorari
professionali per la progettazione e la direzione dei lavori, in base alle
tariffe vigenti, quelle contrattuali, ipotecarie, di sopralluoghi, di collaudi,
ed accessorie in quanto inerenti al risanamento ed alla
ristrutturazione.
ARTICOLO
5
1.*Per la concessione dei
benefici previsti dalla presente legge la Regione si avvarrà delle convenzioni
vigenti in quanto applicabili, ovvero stipulera' apposita convenzione con tutti
gli Istituti di Credito abilitati.
*Comma così modificato dal
comma 7 dell’art. 1 della l.r. 48/85
ARTICOLO
6
1. Gli
interessati, per avvalersi dei benefici indicati, dovranno presentare, entro il
30 aprile di ogni anno, alla Regione - Settore dell' Edilizia pubblica
residenziale - la domanda corredata da:
a) relazione tecnica dei lavori
da eseguire;
b)* quadro tecnico – economico
compilato su modello fornito dalla Regione;
*lettera così sostituita dal
comma 8 dell’art. 1 della l.r. 48/85
c) progetti tecnici
dettagliati.
2.* Per il corrente esercizio
finanziario il termine finale per la presentazione delle domande è fissato al
trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente
legge.
*Comma aggiunto dal comma 9
dell’art. 1 della l.r. 45/85
ARTICOLO
7
1. La
Regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, localizza gli interventi ammessi a
contributo e ne da' comunicazione, entro i 30 giorni successivi, agli
interessati.
ARTICOLO
8
1. I
beneficiari in possesso della predetta comunicazione regionale di ammissione a
contributo sul mutuo, stipuleranno con gli Istituti di Credito abilitati il
contratto di mutuo ed invieranno copia alla Regione per il relativo decreto di
messa a disposizione dei fondi.
ARTICOLO
9*
*Articolo così sostituito dal
comma 10 dell’art. 1 della l.r. 48/85
1. L' erogazione verranno
effettuate dagli istituti mutuanti sulla base delle norme di cui all’art. 23 del
D.P.R. n. 7 del 21 gennaio 1976.
ARTICOLO
10
1. I
beneficiari, entro dieci mesi dalla comunicazione regionale di cui all' art. 7,
devono pervenire alla fase di inizio dei lavori pena la revoca del
finanziamento.
2. L'
immobile oggetto del recupero dovra' essere adibito a civile abitazione per la
intera durata del mutuo, sotto comminatoria della restituzione dell' intero
contributo ricevuto.
3. Il
canone locativo dovra' essere determinato a norma della legge 27- 7- 1978, n.
392.
4. I
piani terra possono essere adibiti anche a botteghe artigiane, negozi, asili
nido, o qualunque altra destinazione.
5. La
vigilanza tecnica - amministrativa verra' esercitata dalla Regione anche per
quanto concerne la destinazione d' uso, ai sensi dell' art.4 della legge statale
5- 8- 1978, n. 457.
6.* Le opere dovranno essere
ultimate entro due anni dalla data di inizio.
*Comma aggiunto dal comma 11
dell’art. 1 della l.r. 45/85
ARTICOLO
11*
*Articolo così sostituito dal comma 12
dell’art. 1 della l.r. 45/85
1. Il
capitale mutuato ed i relativi interessi verranno restituiti uin rate semestrali
posticipate con decorrenza dal primo gennaio e primo luglio successivi all’atto
di erogazione e quietanza finale.
2. La
Regione provvederà al pagamento delle sue spettanze nelle forme previste dalle
convenzioni di cui al precedente articolo 5:
ARTICOLO
12
1. L'
importo dei contributi di cui alla presente legge e' fissato per l' anno 1980 in
Lire 2.500.000.000.
ARTICOLO
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(Norma
finanziaria)
Omissis