(*) Vedi
nota
ARTICOLO
1
1.* Ai programmi costruttivi di
cui alla LR n. 3 dell' 1- 2- 1977 per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non sono stati comunicati alle Cooperative beneficiarie l'
ammissibilita' alla concessione del mutuo e l' ammontare dello stesso, si
applicano le norme e le procedure previste dalla legge statale n. 457 del 5
agosto 1978 e successive integrazioni e modifiche per quanto riguarda i limiti
di reddito per l’accesso ai mutui agevolati e relativi tassi, le modalità di
ammortamento, l’indicizzazione dei mutui ed i limiti massimi di costo. In base
alle disponibilità di bilancio la Giunta regionale potrà concedere i mutui anche
in misura inferiore al massimo mutuo concedibile. Nella fase di preammortamento
dei mutui di cui al presente comma, la Regione Puglia corrisponderà agli
Istituti di Credito convenzionati un contributo in misura tale che gli interessi
di preammortamento sulle erogazioni effettuate in corso d’opera non gravino
sulla parte mutuataria in misura superiore a quella dovuta ai sensi dell’art. 18
della leggetatale n. 457 del 5 agosto 1978.
* Comma così sostituito
dall’art. 3 della l.r. 50/81
2.* A richiesta delle
cooperative che hanno gia' ottenuto la comunicazione dell’ammissibilità della
concessione del mutuo anche se seguita da decreto di concessione del mutuo
medesimo, la Giunta regionale potrà concedere un contributo integrativo fino
alla concorrenza del mutuo massimo ammissibile derivante dall’applicazione dei
costi massimi vigenti, all’atto della richiesta, nella Regione Puglia per
l’edilizia agevolata – convenzionata.
*Comma così modificato
dall’art. 3 della l.r. 50/81
3. Le
disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili, nei limiti delle
disponibilita' di bilancio anche a programmi costruttivi non ancora ultimati,
compresi quelli ancora avviati, comunque fruenti di contributo Statale, per i
quali l' Istituto mutuante non ha ancora stipulato l' atto di erogazione e
quietanza a saldo.
4. Nei
limiti delle disponibilita' di bilancio, a seguito di domande, le disposizioni
di cui ai commi precedenti possono applicarsi alle cooperative assegnatarie di
aree di proprieta' nell'ambito nei piani di zona di cui alla legge 18-4- 1962,
n. 167, sempre che abbiano iniziato i lavori entro il 30 aprile
1979.
5.* In deroga alle vigenti
disposizioni regionali, ai programmi costruttivi disposti, per gli anni 1976 –
1977 – 1978 – 1979 e 1980, dall’art. 9 della l.r. 1 febbraio 1977, n. 3, già
ammessi o da ammettere a contributo possono applicarsi le norme tecniche in
vigore anteriormente alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
* Comma così sostituito
dall’art. 1 della l.r. 3/83
6. I
mutui disposti dal presente articolo devono essere concessi dagli Istituti
mutuanti gia' convenzionati con la Regione ai sensi della legge statale 5- 8-
78, n. 457 e saranno disciplinati dalla normativa prevista dalla convenzione
stessa.
7. Ai
programmi costruttivi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni
della LR n. 3/ 1977 tranne per le parti diversamente normate dal presente
articolo.
8.
Comma abrogato dall’art. 10 della l.r. 3/83.
ARTICOLO
2
1.* La
concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all' art. 2 della LR 29- 8- 79,
n. 57 e' disciplinata dalle norme delle leggi statali n. 457 del 5.8.1978 e n.
25 del 15.2.1980 con le modalità previste nella convenzione attuativa della
citata legge statale n. 457 del 5 agosto 1978, approvata con delibera della
Giunta regionale del 20.7.79, n. 4172.
* Comma così sostituito dal
comma 1 dell’art. 4 della l.r. 50/81
2. Riportato all’art. 2 della l.r.
57/79
3. L'
ultimo comma dell' art. 1 e l' ultimo comma dell' art. 2 della LR 29 agosto
1979, n. 57 sono abrogati.
4. L'
art. 4 della legge di cui al comma precedente e' sostituito dal seguente:
<< Per il limite massimo per il mutuo ammissibile tanto per la costruzione
quanto per l' acquisto delle abitazioni si applicano le norme di cui al
combinato disposto degli artt. 9 e 13 della legge statale 15- 2- 80 n. 25
>>.
5. Ai
limiti di reddito e relativi tassi previsti dalla legge regionale 29 agosto
1979, n. 57 si applicano gli adeguamenti previsti dalla legge statale 15- 2-
1980, n. 25.
6. La
Giunta regionale e' autorizzata a trasferire le eventuali disponibilita'
finanziarie non utilizzate per l' accoglimento totale delle istanze rivolte alla
costruzione di alloggi, a favore delle istanze di acquisto di alloggi e
viceversa.
7. Le
norme di cui al presente articolo si applicano anche per le domande presentate
per l' anno finanziario 1979.
8. Per l'
anno 1980 ed in deroga all' art. 7 della LR 29 agosto 1979 n. 57, la Giunta
regionale e' autorizzata a riaprire il termine per la presentazione delle
domande nonche' stabilire le priorita' di ammissione al contributo in
conformita' a quanto disposto dal XII comma dell' art. 9 della legge statale 15-
2- 1980, n. 25.
ARTICOLO
3
Norma finanziaria -
Omissis
ARTICOLO
4
1. E'
approvata l' allegata variazione( all. A) al bilancio di previsione per l'
esercizio finanziario 1980.
2. E'
approvata l' allegata variazione al bilancio per l' esercizio 1980 dell' Ente
Regionale di Sviluppo agricolo della Puglia( ERSAP)(
All.B).
All.
Omissis