ARTICOLO
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1. Gli
strumenti urbanistici generali, le loro varianti e gli strumenti urbanistici
esecutivi adottati prima dell' 11- 7- 1980, data di entrata in vigore della
legge regionale 31- 5- 1980, n. 56, sono approvati dalla Giunta regionale con le
procedure delle leggi statali 17- 8- 1942, n. 1150, 18- 4- 1962, n. 167, 22- 10-
1971, N. 865 e loro successive modificazioni ed
integrazioni.
Gli strumenti
urbanistici generali di cui al precedente comma devono comunque essere adeguati
alle prescrizioni di cui al I comma dell' art. 55 della legge regionale n. 56
del 31- 5- 1980 entro due anni dalla loro approvazione.
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1. riportato all’art. 55 della l.r. 56/80