ARTICOLO
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Il contributo regionale sui mutui
agevolati previsti dalla LR 21- 6- 1980, n. 76 potra' essere concesso anche per
il completamento di lotti funzionali di programmi di edilizia agevolata fruenti
di contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, gia' avviati alla data
dell’entrata in vigore della presente legge, purchè gli Enti attuatori
dimostrino che, alla data del 22.4.1980, i lavori non erano stati ultimati e che
non era stato stipulato con l’Istituto mutuante l’atto di erogazione e quietanza
finale del mutuo principale.
*Sono ammissibili le richieste tendenti a
realizzare i rimanenti alloggi previsti in un lotto o comparto, anche se i
soggetti attuatori, alla data della domanda alla Regione, non avevano ottenuto
l’assegnazione di tutte le superfici costituenti il lotto o comparto, ma solo
una parte di esse.
*Comma così sostituito dall’art. 12 della
l.r. 3/83
Per i programmi costruttivi di edilizia
agevolata realizzati da Cooperative edilizie su aree concesse dai Comuni in
diritto di superficie nei piani di zona di cui alla legge statale n. 167 del 18- 4-
1962 e fruenti di contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, la Giunta
regionale puo' concedere i contributi previsti dal terzo comma dell' art. 1
della legge regionale n. 76 del 21- 6- 1980, purche' i soggetti attuatori
dimostrino che alla data del 22- 4- 1980 i lavori non erano stati ultimati e che
non era stato stipulato con l' Istituzione mutuante l' atto di erogazione e
quietanza finale.
*I mutui integrativi e suppletivi concessi
ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell' art. 1 della LR n. 76 del 21-
6- 1980 e del presente articolo avranno, salvo la durata, le stesse
caratteristiche dei mutui principali a cui si riferiscono e potranno essere
contratti con gli stessi istituti di credito con i quali sono stati contratti i
mutui principali anche in difformità del disposto del sesto comma del medesimo
art. 1 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76.
*Comma già sostituito dall’art. 2 della l.r. 3/83 e
successivamente così modificato dall’art. 7 della l.r.
6/84
Le domande per la concessione dei
contributi previsti dal presente articolo dovranno essere inoltrate alla Regione
Puglia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
ARTICOLO
2
Le cooperative edilizie con
area assegnata in diritto di proprieta' che hanno presentato alla Regione Puglia
richiesta di contributi sui mutui agevolati comunque non accolte e che abbiano
iniziato i lavori entro il 30- 4- 1979, a richiesta da presentarsi entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono ottenere
dalla Giunta regionale il contributo sui mutui agevolati destinati alla
realizzazione di tali programmi, purche' gli stessi siano stati localizzati
nell' ambito dei piani di zona di cui alla legge statale 18- 4- 1962, n 167.
Per le suddette Cooperative
saranno riconosciute valide le norme tecniche vigenti prima dell' entrata in
vigore della legge statale num. 457 del 5- 8- 1978, purche' i relativi progetti
risultino presentati precedentemente a tale data.
I mutui previsti dal presente
articolo saranno concessi dagli Istituti di Credito convenzionati con la Regione
Puglia con le norme e le procedure previste dalla legge statale n. 457 del 5- 8-
1978 e successive modifiche ed integrazioni e saranno assistiti anche dalla
garanzia regionale ai sensi della legge regionale n. 3 dell' 1- 2-
1977.
ARTICOLO
3
Sostituisce il comma 1
dell’art. 1 della l.r. 76/80
ARTICOLO
4
Sostituisce il comma 1
dell’art. 2 della l.r. 76/80
Modifica il terzo comma
dell’art. 2 della l.r. 57/79
Abroga i commi 1 e 2 dell’art.
3 della l.r 57/80 e le parole << di cui all' art. 1, secondo comma
>> dell' art. 7 della legge regionale n. 57 del 29- 8- 1979.
ARTICOLO
5
I mutui a tasso agevolato
previsti dalla legge regionale 9- 2- 81, n. 16 con contributo regionale, sono
concessi dagli Istituti di Credito fondiario ed edilizio che abbiano
sottoscritto con la Regione Puglia la convenzione di cui alla legge statale n.
457 del 5- 8- 1978 e sono ammortizzabili in anni 20 oltre il periodo di
preammortamento.
Ai mutui di cui al precedente
comma sono applicate, intendendosi la Regione sostituita agli Organi
amministrativi statali, tutte le norme previste in merito dalla legge statale n.
457 del 5- 8- 1978 e successive integrazioni e
modificazioni.
ARTICOLO
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E' costituito un fondo di
anticipazione di L. 150.000.000 sul quale graveranno i contributi semestrali
relativi ai mutui stipulati ai sensi dell' art. 38 della legge statale n. 457
del 5- 8- 1978 per la parte non coperta dai fondi messi a disposizione della
Regione Puglia dal Ministero dei LLPP per le finalita' di cui al predetto
articolo.
Con la definizione dei mutui
con la conseguente messa a regime del meccanismo di ammortamento previsto dalla
legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 in base alle fasce di reddito dei
mutuatari ed in base alla indicizzazione dei tassi agevolati, la Regione
provvedera' al graduale recupero delle somme anticipate.
ARTICOLO
7*
* Articolo così sostituito dal comma 2
dell’art. 2 della l.r. 3/83
L' Assessore competente, se delegato,
esercita a mezzo del Settore Edilizia Residenziale, già previsto dalla legge
regionale 24 aprile 1980, n. 33 e formalmente istituito con il presente
articolo, tutte le funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale con
la presente legge, nonché dalle leggi statali n. 457 del 5- 8- 1978 e
15.12.1980, n. 25, dalle leggi regionali
29- 8- 79, n. 57, 24- 4- 1980, n 33, 21- 6- 80, n. 76, 15 – 5 – 80, n. 45, 1 9- 2- 1981, n. 16
e 31.8.81, n. 50, compresa l' emissione dei decreti di concessione e di
liquidazione, nonche', per la integrale attuazione delle LLRR n. 3 dell' 1- 2- 1977 e n. 16 del 9- 2-
1981, tutte le funzioni di cui alla LR n. 37 del 18- 8- 1978, artt. 14 e 25, a
modifica dello art. 28.
ARTICOLO
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Modifica il comma 1 dell’art.
10 della l.r. 33/80
Modifica l’art. 11 della l.r.
33/80
Entro 60 giorni successivi alla
data di scadenza per la presentazione delle domande, il Comune, espletata l'
istruttoria, invia alla Regione - Settore Edilizia Residenziale Pubblica - l'
elenco dei richiedenti formato secondo i criteri contenuti nei bandi di
concorso.
La giunta regionale, sentita la
Competente Commissione consiliare,
approva la graduatoria e il piano di localizzazione dei prestiti e dei
contributi sui mutui privati.
Il bando di concorso potra'
prevedere gli stessi criteri contenuti nell' analogo ultimo bando emanato dalla
Regione per il recupero edilizio da parte dei privati in attuazione della legge
5- 8- 1978, n. 457, unitamente ad altre priorita' emergenti.
Per gli interventi in zona
agricola e' data preferenza ad interventi proposti da imprenditore agricolo a
titolo principale, singolo od associato, o da coltivatore diretto e bracciante
agricolo.
E' data preferenza a
richiedenti proprietari di alloggi compresi in uno stesso fabbricato che
rivolgono istanza di concessione del prestito in forma associata sulla base di
un unico progetto di recupero.
Nel caso in cui i proprietari
delle unita' immobiliari ricadenti in un unico edificio da recuperare siano
nelle condizioni previste dalla presente legge, gli stessi possono rivolgere
unica domanda al Comune dopo che si saranno associati in Cooperativa avente per
finalita' il recupero dell' edificio medesimo.
Il beneficio di cui alla lett.
B) dell' art. 1 e' diretto ai proprietari di un unico alloggio da
recuperare.
La Giunta, nella formulazione
del bando, puo' anche prevedere che i contributi sui mutui siano concessi a
proprietari di piu' alloggi per interventi su un alloggio o su piu' alloggi.
I proprietari, anche di unico
alloggio, dovranno convenzionarsi con il Comune analogamente a quanto previsto
dalla legge 5- 8- 1978, n. 457.
Nel caso in cui l' intervento
e' richiesto su un alloggio, questo non potra' essere alienato prima di anni
cinque dalla data della stipulazione del contratto di mutuo definitivo ed
erogazioni a saldo.
I programmi devono pervenire
alla fase di inizio dei lavori entro quattordici mesi dalla comunicazione
regionale, pena la revoca del finanziamento che verra' utilizzato in sede di
riparto successivo >>.
ARTICOLO
9
La Giunta regionale, con
proprio provvedimento, potra' elevare, sentita la competente Commissione,
utilizzando i fondi assegnati per l' integrazione di cui all' art. 1 della legge
n. 76 del 21- 6- 1980, le disponibilita' localizzate nei singoli Comuni ai sensi
della legge regionale n.3 dell' 1- 2- 1977 laddove queste non permettono la
concessione di mutui agevolati massimi ammissibili alle Cooperative classificate
al primo posto per la realizzazione dei programmi minimi
funzionali.
ARTICOLO
10
Norma finanziaria -
Omissis
La presente legge e' dichiarata
urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.