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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1981
Numero
50
Data
31/08/1981
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Provvedimenti urgenti per il completamento di programmi di edilizia residenziale agevolata e modifiche alla legge regionale 24 aprile 1980, n. 33.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 7 settembre 1981, n. 79, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 ۥ-

ARTICOLO    1

 

 Il contributo regionale sui mutui agevolati previsti dalla LR 21- 6- 1980, n. 76 potra' essere concesso anche per il completamento di lotti funzionali di programmi di edilizia agevolata fruenti di contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, gia' avviati alla data dell’entrata in vigore della presente legge, purchè gli Enti attuatori dimostrino che, alla data del 22.4.1980, i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con l’Istituto mutuante l’atto di erogazione e quietanza finale del mutuo principale.

 

*Sono ammissibili le richieste tendenti a realizzare i rimanenti alloggi previsti in un lotto o comparto, anche se i soggetti attuatori, alla data della domanda alla Regione, non avevano ottenuto l’assegnazione di tutte le superfici costituenti il lotto o comparto, ma solo una parte di esse.

*Comma così sostituito dall’art. 12 della l.r. 3/83

 

Per i programmi costruttivi di edilizia agevolata realizzati da Cooperative edilizie su aree concesse dai Comuni in diritto di superficie nei piani di zona di cui alla   legge statale n. 167 del 18- 4- 1962 e fruenti di contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, la Giunta regionale puo' concedere i contributi previsti dal terzo comma dell' art. 1 della legge regionale n. 76 del 21- 6- 1980, purche' i soggetti attuatori dimostrino che alla data del 22- 4- 1980 i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con l' Istituzione mutuante l' atto di erogazione e quietanza finale.

 

*I mutui integrativi e suppletivi concessi ai sensi del secondo, terzo e quarto comma dell' art. 1 della LR n. 76 del 21- 6- 1980 e del presente articolo avranno, salvo la durata, le stesse caratteristiche dei mutui principali a cui si riferiscono e potranno essere contratti con gli stessi istituti di credito con i quali sono stati contratti i mutui principali anche in difformità del disposto del sesto comma del medesimo art. 1 della legge regionale 21 giugno 1980, n. 76.

*Comma già  sostituito dall’art. 2 della l.r. 3/83 e successivamente così modificato dall’art. 7 della l.r. 6/84

 

Le domande per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo dovranno essere inoltrate alla Regione Puglia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 2

Le cooperative edilizie con area assegnata in diritto di proprieta' che hanno presentato alla Regione Puglia richiesta di contributi sui mutui agevolati comunque non accolte e che abbiano iniziato i lavori entro il 30- 4- 1979, a richiesta da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono ottenere dalla Giunta regionale il contributo sui mutui agevolati destinati alla realizzazione di tali programmi, purche' gli stessi siano stati localizzati nell' ambito dei piani di zona di cui alla legge statale 18- 4- 1962, n 167.

Per le suddette Cooperative saranno riconosciute valide le norme tecniche vigenti prima dell' entrata in vigore della legge statale num. 457 del 5- 8- 1978, purche' i relativi progetti risultino presentati precedentemente a tale data.

I mutui previsti dal presente articolo saranno concessi dagli Istituti di Credito convenzionati con la Regione Puglia con le norme e le procedure previste dalla legge statale n. 457 del 5- 8- 1978 e successive modifiche ed integrazioni e saranno assistiti anche dalla garanzia regionale ai sensi della legge regionale n. 3 dell' 1- 2- 1977.

ARTICOLO 3

Sostituisce il comma 1 dell’art. 1 della l.r. 76/80

ARTICOLO 4

Sostituisce il comma 1 dell’art. 2 della l.r. 76/80

Modifica il terzo comma dell’art. 2 della l.r. 57/79

Abroga i commi 1 e 2 dell’art. 3 della l.r 57/80 e le parole << di cui all' art. 1, secondo comma >> dell' art. 7 della legge regionale n. 57 del 29- 8- 1979.

ARTICOLO 5

I mutui a tasso agevolato previsti dalla legge regionale 9- 2- 81, n. 16 con contributo regionale, sono concessi dagli Istituti di Credito fondiario ed edilizio che abbiano sottoscritto con la Regione Puglia la convenzione di cui alla legge statale n. 457 del 5- 8- 1978 e sono ammortizzabili in anni 20 oltre il periodo di preammortamento.

Ai mutui di cui al precedente comma sono applicate, intendendosi la Regione sostituita agli Organi amministrativi statali, tutte le norme previste in merito dalla legge statale n. 457 del 5- 8- 1978 e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 6

E' costituito un fondo di anticipazione di L. 150.000.000 sul quale graveranno i contributi semestrali relativi ai mutui stipulati ai sensi dell' art. 38 della legge statale n. 457 del 5- 8- 1978 per la parte non coperta dai fondi messi a disposizione della Regione Puglia dal Ministero dei LLPP per le finalita' di cui al predetto articolo.

Con la definizione dei mutui con la conseguente messa a regime del meccanismo di ammortamento previsto dalla legge statale n. 457 del 5 agosto 1978 in base alle fasce di reddito dei mutuatari ed in base alla indicizzazione dei tassi agevolati, la Regione provvedera' al graduale recupero delle somme anticipate.

ARTICOLO 7*

* Articolo così sostituito dal comma 2 dell’art. 2 della l.r. 3/83

 

L' Assessore competente, se delegato, esercita a mezzo del Settore Edilizia Residenziale, già previsto dalla legge regionale 24 aprile 1980, n. 33 e formalmente istituito con il presente articolo, tutte le funzioni attribuite al Presidente della Giunta regionale con la presente legge, nonché dalle leggi statali n. 457 del 5- 8- 1978 e 15.12.1980, n. 25, dalle leggi regionali  29- 8- 79, n. 57, 24- 4- 1980, n 33, 21- 6- 80, n. 76,  15 – 5 – 80, n. 45, 1 9- 2- 1981, n. 16 e 31.8.81, n. 50, compresa l' emissione dei decreti di concessione e di liquidazione, nonche', per la integrale attuazione delle LLRR  n. 3 dell' 1- 2- 1977 e n. 16 del 9- 2- 1981, tutte le funzioni di cui alla LR n. 37 del 18- 8- 1978, artt. 14 e 25, a modifica dello art. 28.

ARTICOLO 8

Modifica il comma 1 dell’art. 10 della l.r. 33/80

Modifica l’art. 11 della l.r. 33/80

Entro 60 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, il Comune, espletata l' istruttoria, invia alla Regione - Settore Edilizia Residenziale Pubblica - l' elenco dei richiedenti formato secondo i criteri contenuti nei bandi di concorso.

La giunta regionale, sentita la Competente  Commissione consiliare, approva la graduatoria e il piano di localizzazione dei prestiti e dei contributi sui mutui privati.

Il bando di concorso potra' prevedere gli stessi criteri contenuti nell' analogo ultimo bando emanato dalla Regione per il recupero edilizio da parte dei privati in attuazione della legge 5- 8- 1978, n. 457, unitamente ad altre priorita' emergenti.

Per gli interventi in zona agricola e' data preferenza ad interventi proposti da imprenditore agricolo a titolo principale, singolo od associato, o da coltivatore diretto e bracciante agricolo.

E' data preferenza a richiedenti proprietari di alloggi compresi in uno stesso fabbricato che rivolgono istanza di concessione del prestito in forma associata sulla base di un unico progetto di recupero.

Nel caso in cui i proprietari delle unita' immobiliari ricadenti in un unico edificio da recuperare siano nelle condizioni previste dalla presente legge, gli stessi possono rivolgere unica domanda al Comune dopo che si saranno associati in Cooperativa avente per finalita' il recupero dell' edificio medesimo.

Il beneficio di cui alla lett. B) dell' art. 1 e' diretto ai proprietari di un unico alloggio da recuperare.

La Giunta, nella formulazione del bando, puo' anche prevedere che i contributi sui mutui siano concessi a proprietari di piu' alloggi per interventi su un alloggio o su piu' alloggi.

I proprietari, anche di unico alloggio, dovranno convenzionarsi con il Comune analogamente a quanto previsto dalla legge 5- 8- 1978, n. 457.

Nel caso in cui l' intervento e' richiesto su un alloggio, questo non potra' essere alienato prima di anni cinque dalla data della stipulazione del contratto di mutuo definitivo ed erogazioni a saldo.

I programmi devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro quattordici mesi dalla comunicazione regionale, pena la revoca del finanziamento che verra' utilizzato in sede di riparto successivo >>.

ARTICOLO 9

La Giunta regionale, con proprio provvedimento, potra' elevare, sentita la competente Commissione, utilizzando i fondi assegnati per l' integrazione di cui all' art. 1 della legge n. 76 del 21- 6- 1980, le disponibilita' localizzate nei singoli Comuni ai sensi della legge regionale n.3 dell' 1- 2- 1977 laddove queste non permettono la concessione di mutui agevolati massimi ammissibili alle Cooperative classificate al primo posto per la realizzazione dei programmi minimi funzionali.

ARTICOLO 10

Norma finanziaria - Omissis

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.