Legge
già abrogata dall'art.
18 della l.r.
6/88,
è stata richiamata in vigore dalla l.r.
10/93.
La l.r.
10/1979 è
stata successivamente abrogata dalla l.r.
17/2013, art.
25,
c.1, lett. a)
Art. 1
Nel rispetto della vigente normativa stastale, la Regione, al
fine di favorire un migliore funzionamento degli Archivi Storici degli Enti
locali e/o di interesse locale, depositari di un patrimonio storico - locale di
fondamentale importanza per la Regione, interviene con finanziamenti secondo le
norme seguenti.
Art. 2
I beneficiari dei contributi dovranno assicurare l’uso
pubblico dei loro Archivi, l’adeguamento dei loro servizi agli standards tecnici
prescritti dalla legislazione statale vigente
Art. 3
I privati proprietari, possessori o detentori, a
qualsiasi titolo, di Archivi storici dichiarati, a norma dell’art. 36 del D.P.R.
30 settembre 1963, n. 1409, di «notevole interesse storico» dalla Soprintendenza
Archivistica per la Puglia, per poter beneficiare dei contributi di cui
all’articolo 7 della presente legge, devono chiedere il riconoscimento di
«interesse locale» ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1981, n.
58 .
Art. 4
Le domande di contributo devono essere presentate da parte
degli interessati all’Assessorato regionale alla Cultura entro il 30 marzo di
ciascuno anno.
Alla domanda devono essere allegati:
a) un piano organico delle iniziative che si intendono
adottare, con relativo piano finanziario;
b) consistenza del materiale di archivio;
c) una relazione sullo stato dell’archivio, i locali destinati
ad accoglierlo e il personale disponibile o occorrente;
d) il rendiconto dei contributi precedentemente riscossi;
e) la documentazione comprovante quanto previsto dall'art. 3
della presente legge.
Gli Enti locali faranno tenere anche la deliberazione,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si determina di procedere
all’esecuzione di lavori e/ o all’acquisizione di beni.
Art. 5
I contributi di cui al precedente articolo sono concessi in
ordine a:
a) istituzione e funzionamento degli archivi previsti dalla
presente legge;
b) coordinamento dei programmi di riordinamento e di
inventariazione dei loro archivi storici;
c) formazione di uno schedario archivistico regionale;
d) istituzione e incremento di una
microfilmatura di documenti di interesse regionale anche per l’attuazione di
quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e D.P.C.M. 19 settembre
1974;
e) realizzazione, anche in concorso con altri
Enti, di iniziative dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio
documentario pugliese nell’ambito nazionale e internazionale;
f) acquisto di documenti di interesse pugliese a stampa e
calcografici di carattere archivistico storico e iconografico da destinare agli
archivi interessati;
g) organizzazione di mostre di materiale storico e
iconografico nell’ambito degli archivi;
h) formazione e aggiornamento del personale degli archivi
storici, privilegiando gli addetti agli archivi storici di cui alla presente
legge .
Art. 6
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore
alla Cultura, sentita la competente Commissione consiliare, redige un piano di
intervento finanziario per l’attuazione delle iniziative di cui al precedente
art. 5.
Nella redazione del piano verrà assunto quale
criterio di priorità la funzionalità dell’archivio, per cui il piano stesso va
redatto tenendo conto delle necessità in opere edilizie e relativa manutenzione,
quindi acquisto di attrezzature, sistemazione del materiale storico.
Per le attività di formazione e aggiornamento e per le
particolri attività di indagine e di ricerca scientifica, la Regione promuove
rapporti di collaborazione con le Università, gli Enti locali, gli Enti pubblici
specializzati e, in particolare, con l’Amministrazione archivistica statale.
Art. 7
I contributi per opere edilizie possono essere
concessi esclusivamente ad opere di cui, all’atto dell’approvazione del piano
medesimo, sia documentata l’esistenza di un progetto esecutivo regolarmente
approvato.
Il Presidente della Giunta regionale o
l’Assessore competente, se delegato, provvede, con proprio decreto, alla
erogazione del 60% dei contributi previsti nel piano. La restante quota verrà
erogata su presentazione da parte degli interessati di idonea documentazione
sulle spese già effettuate.
L'Ente beneficiario è tenuto alla rendicontazione finale.
I contributi a favore di archivi storici degli Enti di
interesse locale non possono essere superiori all’80% della spesa ritenuta
ammissibile.
Art. 8
Presso la Biblioteca comunale di ciascun Comune sono
depositati gli inventari di tutti gli archivi degli Enti di cui all'art. 2
esistenti nell'ambito comunale, mentre nelle Biblioteche provinciali di Bari,
Brindisi, Foggia e Lecce e nella Biblioteca civica di Taranto sono depositati
gli inventari degli archivi storici di tutti gli Enti di cui all'art. 2
esistenti in ciascuna Provincia.
Presso il competente Ufficio dell’Assessorato regionale sono
depositati gli inventari di tutti gli archivi storici degli Enti della Regione
di cui all'art. 2 .
Art. 9
Per il conseguimento delle finalità della presente legge, al
cap. 13110 del Bilancio finanziario 1982 viene iscritto lo stanziamento di L.
200.000.000 sia in termini di competenza che di cassa cui si provvede mediante
la seguente variazione in bilancio:
PARTE II - SPESA
Variazioni in aumento:
Cap. 13110 «Spese per gli archivi storici art. 47 D.P.R. n.
616/1977»
competenza 200.000.000
cassa 200.000.000
Variazioni in diminuzioni:
Cap. 00207 "Spese a favore dei Comuni per il
ripianamento saldo bilancio 1979 – art. 2 legge n. 843/1978 D.P.R. 14 dicembre
1979"
competenza 200.000.000
cassa 200.000.000. (10)
(10) Comma così sostituito
dall’articolo unico, L.R. 25 gennaio 1984, n. 7 (peraltro poi abrogata dalla
tabella A, n. 51), L.R. 13 agosto 1998, n. 28). Il testo originario era così
formulato: «Per il conseguimento delle finalità della presente legge, al Cap.
13110 del Bilancio finanziario 1982 viene iscritto lo stanziamento di L.
200.000.000 sia in termini di competenza che di cassa e si provvede mediante la
seguente variazione al Bilancio:PARTE II SPESAVariazione in aumento
Cap. 13110 "Spese per gli archivi storici
(art. 47 D.P.R. n. 616/1977)": competenza 200.000.000; cassa
200.000.000.
Variazione in diminuzione
Cap. 16202 "Fondo per il finanziamento di
spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione": competenza
200.000.000; cassa 200.000.000.
Per gli anni successivi si provvederà con
apposito stanziamento di Bilancio.».
La presente legge è dichiarata urgente ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della
Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.