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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1983
Numero
3
Data
13/01/1983
Abrogato
 
Materia
Urbanistica - edilizia pubblica
Titolo
Norme integrative in materia di edilizia residenziale
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 18 gennaio 1983, n. 6, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 



ARTICOLO    1

 

1. Sostituisce il comma 5 dell’art. 1 della l.r. 76/80

 

ARTICOLO    2

 

1. Sostituisce  il comma 3 dell’art. 1 della l.r. 50/81

 

2. Sostituisce l’art. 7 della l.r. 50/81

 

ARTICOLO    3

 

1. Ai mutui integrativi o di completamento concessi ai sensi dell' art. 1 della legge regionale 21/ 6/ 1980, n. 76 e dall' art. 1 della legge regionale 31/ 8/ 81, n. 50 sono estese le stesse garanzie previste dalle leggi di concessione dei mutui principali, siano esse regionali che statali, intendendosi la Regione sostituita agli organi amministrativi statali in caso di mutui  principali concessi con leggi dello Stato.

 

2. Sostituisce il comma 2 dell’art. 10 della l.r. 33/80

 

ARTICOLO    4

 

1. Le cooperative edilizie che nel quinquennio 1976- 80 abbiano presentato domanda tendente ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 1 febbraio 1977, n. 3 e che risultano escluse dalle relative graduatorie per la mancata disponibilita' di area in superficie o perche' assegnatarie di area in proprieta', possono essere ammesse ai benefici stessi, alla condizione, per le cooperative a suo tempo sprovviste di area, di aver ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l' assegnazione di area in proprieta' o in diritto di superficie, ovvero integrando la documentazione esistente agli atti della Regione con la promessa di assegnazione di area da parte del Comune.

 

2. Ferme rimanendo le graduatorie gia' definite nel quinquennio dalla Giunta regionale, le cooperative di cui al precedente comma sono incluse nelle graduatorie relative all' anno di presentazione della domanda e collocate in successione, con le posizioni acquisite, alla data di entrata in vigore delle presente legge, nel rispetto delle priorita' fissate dall' art. 15 della LR 1 febbraio 1977, n. 3.

 

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei limiti dei fondi gia' localizzati nel rispettivo anno e non utilizzati.

 

ARTICOLO    5

 

1. La Giunta regionale e' autorizzata, sentita la competente Commissione consiliare, a trasferire tra ambiti territoriali fondi destinati all' edilizia  agevolata da leggi statali o regionali localizzati  e non utilizzati.

 

ARTICOLO    6

 

1. Nei programmi costruttivi di edilizia agevolata, da avviarsi con i fondi della legge statale 5/ 8/ 78, n. 457 - Biennio 1980- 81 e della legge regionale 9/ 2/ 81, n. 16, l' ammontare del mutuo concedibile per ogni alloggio e' elevato a L. 36.000.000 in conformita' alla deliberazione del CIPE del 19/ 11/ 1981.

 

2. Conseguentemente, i fondi localizzati ai sensi delle leggi surrichiamate sono incrementati del 20% dello stanziamento previsto dai bandi.

 

3. La maggiore spesa derivante dall' applicazione del precedente comma sara' imputata sulle disponibilita' previste per i bienni successivi, in conformita' al 13# comma dell' art. 1 del  DL 23/ 1/ 82, n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25/ 3/ 82, n. 94, per i programmi da avviarsi con i fondi della legge statale 5/ 8/ 78, n. 457 e sulle disponibilita' del Cap. 01221 del Bilancio di previsione dell' esercizio finanziario 1982 per i programmi da avviarsi con i fondi della legge regionale 9/ 2/ 81, n. 16.

 

ARTICOLO    7

 

1. Ai programmi costruttivi di cui alla legge regionale 1/ 2/ 77, n. 3, limitatamente a quelli previsti dai piani di riparto 1979/ 80 e agli interventi previsti dal primo comma dello art. 1 della legge regionale 31/ 8/ 81, n. 50, si applica il limite di mutuo per alloggio di cui al primo comma  del precedente articolo, purche' non sia stata ancora  comunicata all' Istituto mutuante, alla data di entrata in vigore della presente legge, l' ammissione al  contributo regionale.

 

ARTICOLO    8

 

1. Il limite di mutuo per alloggio di cui al primo comma del precedente articolo 6 si applica anche ai programmi costruttivi gia' avviati ai sensi della legge regionale 1/ 2/ 1977, n. 3, purche' i soggetti attuatori dimostrino che alla data del 31/ 10/ 1982 i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con l' Istituto mutuante l' atto di erogazione e quietanza finale.  Le domande per i contributi previsti dal presente articolo dovranno essere inoltrate alla Regione Puglia – Settore Edilizia Residenziale - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con raccomandata postale.

 

2. I mutui suppletivi previsti dal presente articolo sono cumulabili con quelli previsti dalla legge regionale 21/ 6/ 80, n. 76 e saranno concessi con le modalita' di cui al terzo comma dell' art. 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 50.

 

ARTICOLO    9

 

1. La Giunta regionale utilizzera', contestualmente all' approvazione delle graduatorie di cui all' art. 3 della legge regionale 9/ 2/ 81, n. 16 relative ai programmi costruttivi previsti dalla delibera del Consiglio regionale n. 202 del 16/ 12/ 1981, anche lo stanziamento del Cap. 01221 del Bilancio di previsione dell' esercizio finanziario dell' anno 1982, nel rispetto della percentuale stabilita dall' art. 4 della predetta legge regionale n. 16 del 9/ 2/ 1981 e dei criteri di riparto adottati in sede di approvazione del bando.

 

ARTICOLO   10

 

1. Le cooperative edilizie e loro consorzi aggiudicano i lavori mediante licitazione privata, invitando non meno di nove ditte iscritte all' Albo Nazionale dei costruttori.

 

2. Per i programmi edilizi sino a ventiquattro alloggi e' ammessa la trattativa privata ed i lavori stessi potranno essere affidati anche ad imprese artigiane non iscritte allo Albo Nazionale dei costruttori.

 

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi di edilizia agevolata sono soggetti a collaudo tecnico - amministrativo.

 

4. Il collaudo tecnico - amministrativo dovra' tendere ad accertare, ai sensi dell' art. 4, lettera m), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi costruttivi, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi.

 

5. Le opere sono collaudate da un ingegnere iscritto allo Albo regionale dei collaudatori di cui all' art. 25 della legge regionale 12/ 8/ 78, n. 37, designato dal soggetto attuatore del programma costruttivo ed a sue spese.

 

6. Per gli interventi singoli realizzati con mutui individuali e' ammesso il collaudo a mezzo del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal Direttore dei lavori.

 

7. Il certificato di collaudo, approvato dall' Organo amministrativo del soggetto attuatore, sostituisce  il Mod. ATT/ 4 - CER e dovra' essere trasmesso  alla Regione Puglia - Settore Edilizia Residenziale.

 

8. E' abrogato l' ottavo comma dell' art. 1 della legge regionale 21/ 6/ 80, n. 76.

 

ARTICOLO   11

 

1. Le norme di cui al precedente articolo si applicano anche ai programmi costruttivi avviati ai sensi della legge regionale 1/ 2/ 77, n. 3 e del primo comma dell' art. 1 della legge regionale 31/ 8/ 81, n. 50, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato rilasciato il certificato di conformita' da parte degli Uffici del Genio Civile o trasmesso alla Regione Puglia il Mod. ATT/ 4 CER redatto dal direttore dei lavori.

 

2. Nei programmi di edilizia agevolata avviati con contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, anche se fruenti di mutui integrativi assistiti da contributo regionale, in luogo del collaudo tecnico amministrativo, gli Uffici periferici del Ministero dei Lavori Pubblici provvederanno, in base alle istruzioni dallo stesso impartite, al rilascio del certificato di conformita' ed alla verifica dei requisiti soggettivi degli assegnatari.

 

ARTICOLO   12

 

1. Il primo comma dell' art. 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 50 e' sostituito dal seguente:

 << Il contributo regionale sui mutui agevolati previsti dalla LR 21/ 6/ 80, n. 76 potra' essere concesso anche per il completamento di programmi di edilizia agevolata fruenti di contributi comunque rivenienti da leggi dello Stato, gia' avviati alla data dell' entrata in vigore della presente legge, purche' gli Enti attuatori dimostrino che, alla data del 22/ 4/ 1980, i lavori non erano stati ultimati e che non era stato stipulato con l' Istituto mutuante l' atto di erogazione e quietanza finale del mutuo principale.

 

2. Sono ammissibili le richieste tendenti a realizzare i rimanenti alloggi previsti in un lotto o comparto, anche se i soggetti attuatori, alla data della domanda alla Regione, non avevano ottenuto l' assegnazione di tutte le superfici costituenti il lotto o comparto, ma solo una parte di esse >>.

 

ARTICOLO   13

 

Norma finanziaria - Omissis

 

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.