ARTICOLO
1
(Prestazioni
previdenziali)
La Regione assicura a favore dei propri
impiegati, dei loro aventi causa, il trattamento di fine servizio che l' INADEL eroga ai propri
iscritti. Detto trattamento,
salvo quanto previsto, per la misura dello stesso, al successivo art. 2, si
realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni
legislative e regolamentari, vigenti nel tempo, che disciplinano l' ordinamento
e l' attivita' dello stesso Istituto.
ARTICOLO
2
(Misura del trattamento
previdenziale)
Per ogni anno di servizio e frazione di
anno superiore a mesi 6, la misura del trattamento previdenziale e' pari all'
80% di un dodicesimo dell' ultima retribuzione annua lorda percepita dall'
impiegato, ivi compresa la tredicesima mensilita' e l' indennita' integrativa
speciale, per la parte che allo stesso fine l' ordinamento dell' INADEL prende a base per il
calcolo dell' indennita' premio di fine servizio.
La Regione porta a suo carico la eventuale
differenza fra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente
comma e quella lorda corrisposta
allo stesso titolo dall' ente presso il quale e' instaurato il rapporto
previdenziale.
ARTICOLO
3
(Personale cessato dal servizio senza aver
maturato diritti a pensione)
Agli impiegati regionali cessati dal
servizio per qualsiasi causa o ai loro eredi, senza aver maturato il diritto a
pensione, spetta l' indennita' premio di fine servizio o altra indennita' di
questa sostitutiva, come indicato nel precedente art. 2, subordinatamente all'
osservanza della normativa contenuta nell' art. 9 della legge 7/ 2/ 1979, n. 29
e nell' articolo unico della legge 2/ 4/ 58, n. 322.
Nessuna liquidazione compete agli
impiegati che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di enti il cui
personale e' iscritto all'
INADEL e/ o all' ENPAS.
La disposizione del presente articolo si
applica altresì al personale gia' cessato dal servizio per qualsiasi causa o loro eredi, a
partire dall' 1/ 4/ 72 e fino all' entrata in vigore della presente legge solo
per il servizio prestato presso la Regione Puglia soggetto alla contribuzione
INADEL.
ARTICOLO
4
(Periodi computabili ai fini del
trattamento previdenziale)
I servizi da considerare ai fini del
computo del trattamento previdenziale sono:
a) i servizi prestati alle dipendenze
della Regione;
b) i servizi prestati presso enti locali
con iscrizione allo INADEL ed i servizi svolti alle dipendenze dello Stato con
iscrizione all' ENPAS, purche' non abbiano dato luogo alla liquidazione,
rispettivamente della indennita' premio di fine servizio e di
buonuscita;
c) i servizi riscattati dal dipendente
con l' INADEL e con l' ENPAS anche
se, all' atto della cessazione, risultino ancora da pagare delle rate di
riscatto;
d) i servizi riconoscibili, allo stesso
fine, secondo l' ordinamento dell' INADEL vigente alla data di cessazione dal servizio del
dipendente;
e) i servizi non ammessi a riscatto dall'
INADEL purche' abbiano dato luogo alla costituzione dell' accantonamento ai fini
dell' indennita' di anzianita',
licenziamento ed analoghe, così come previsto dalla lettera a) del successivo art. 5 della presente
legge.
ARTICOLO
5
(Personale proveniente da Enti pubblici
diversi)
Al personale inquadrato nei ruoli
regionali per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso
lo INADEL dei servizi prestati presso gli Enti di provenienza, si applicano le
seguenti disposizioni:
a) la Regione riconosce i servizi prestati
nell' ente di provenienza nonche'
presso altri enti pubblici, limitatamente a quelli per i quali risultino
costituiti accantonamenti ai fini dll' indennita' di anzianita', licenziamento
ed analoghe;
b) la Regione incamera le somme versate
allo stesso titolo dagli enti disciolti e/o da altri enti pubblici;*
* lettera così modificata dall’art. 1 della l.r.
20/90
c) alla definitiva cessazione del
servizio, la Regione liquida agli interessati o agli altri aventi diritto, con i
criteri di cui al precedente art. 2, una indennita' premio di fine servizio per
i periodi pari alla somma dei servizi prestati presso il soppresso ente di
provenienza, e/o di altri enti pubblici ai quali si riferiscono gli importi incamerati, e i
servizi resi alle dipendenze della
Regione.*
*lettera così modificata dall’art. 1
della l.r. 20/90
Nel caso in cui le somme trasferite dagli
Enti di provenienza e/o da altri Enti pubblici a titolo di indennita' di anzianita' e simili
risultassero superiori a quelle liquidabili dalla Regione, sara' disposta, entro
un anno dalla data di effettivo versamento delle indennita' alla Regione stessa,
la liquidazione della differenza, con regolare deliberazione, a favore del
personale avente titolo e ai superstiti aventi diritto.*
*comma così modificato dall’art. 1 della
l.r. 20/90
Il precedente comma viene applicato nei
riguardi del personale trasferito o transitato alla Regione e comunque da
inquadrare successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
ARTICOLO
6*
(Adempimenti di
attuazione)
*Abrogato dall’art. 30 della l.r.
28/2000
ARTICOLO
7
(Opzione)
Il personale inquadrato nel ruolo
regionale ha facolta', ove abbia percepito l' indennita' di anzianita' o di fine
servizio o qualunque somma ad altro analogo titolo maturata presso l' Ente di
provenienza e/ o presso altri enti pubblici, di rifondere l' indennita' a favore
della Regione, in una unica soluzione, per ottenere il computo del servizio
presso i predetti enti
limitatamente alla parte corrispondente all' importo della indennita'
rifusa.
La rifusione di cui al precedente comma
puo' essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non
superiore ai dieci anni. In questo
caso pero' e' applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al
4,50%, a decorrere dal primo giorno successivo al quello in cui diviene
esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.
ARTICOLO
8
(Abrogazione)
Sono abrogate le leggi regionali n. 27 del
5/ 7/ 78, n. 55 del 31/ 5/ 80, n. 42 del 17/ 7/ 1981.
Viene soppresso il quarto comma dell'
art.94 della LR n. 18 del 2/ 3/ 74.
ARTICOLO
9
(Oneri
finanziari)
Omissis