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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1984
Numero
18
Data
19/04/1984
Abrogato
 
Materia
Bilancio - Finanze - Tributi
Titolo
Bilancio di previsione della Regione Puglia per l' esercizio finanziario 1984 e bilancio pluriennale 1984 - 1986.
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia 30 aprile 1984, n. 64, S.O.
Allegati
Nessun allegato

 

 ۥ-

Artt- 1 – 15

 

Omissis

 

ARTICOLO 16

 

(Edilizia residenziale)

 

Il limite massimo di un mutuo concedibile in attuazione delle LLRR in materia di ERP  e i costi massimi ammissibili sono quelli fissati per la realizzazione dei programmi previsti dalla legge 15/ 8/ 78 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e vigenti al momento della comunicazione regionale all' istituto mutuante della concessione del contributo.

 

La norma di cui al precedente comma si applica anche ai programmi gia' finanziati purche', alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato stipulato l' atto di erogazione e quietanza finale sui mutui principali gia' concessi, a seguito di domanda da presentarsi entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

 

Tutte le risorse finanziarie destinate dalla normativa regionale recente agevolazioni finanziarie per la casa sono utilizzate per il soddisfacimento

delle domande finora presentate ed ammissibili, secondo l' ordine di priorita' del tempo di presentazione.

 

Nel corso dell' esercizio finanziario 1984 ed in ogni caso fino alla totale revisione della vigente legislazione regionale per la casa, sono sospese l' emanazione dei bandi ivi previsti e la presentazione di domande di agevolazione.

 

Per gli interventi di edilizia agevolata il modello ATT/ 4 - CER, ritualmente compilato e sottoscritto, e' equipollente al certificato finale di collaudo tecnico - amministrativo.  Su richiesta di almeno un terzo dei soci delle cooperative edilizie, l' Assessore regionale all' ERP, in sostituzione del certificato ATT/ 4 - CER, nomina  il collaudatore delle opere, a spese della cooperativa,  scelto tra gli iscritti all' albo regionale del collaudatori.

 

E' abrogato l' ultimo comma dell' art. 3 della  LR 29/ 8/ 79, n. 57.

 

Le imprese e i loro consorzi, le cooperative e i loro consorzi e gli altri soggetti attuatori anche in forma associata possono avvalersi, ai fini dell' acquisizione delle aree edificabili incluse nei PEEP, della facolta' prevista dallo art. 60, seconda parte, della legge 22/ 10/ 71, n. 865.

 

-comma abrogato dall’art. 2 della l.r. 8/86

 

A tal fine e' istituito apposito fondo di rotazione (cap. 01227) di lire quattromiliardi.

 

Artt. 17 – 19

 

Omissis

 

ARTICOLO 20

 

(Manutenzione Opera di bonifica ed irrigazione)

 

Per le spese necessarie alla gestione e manutenzione delle opere di bonifica ed irrigazione per le quali e' intervenuta la fase di collaudo finale dei lavori e che non trovano copertura ai sensi dell' art. 13 della legge regionale n. 54/ 80,  la Regione puo' concedere un contributo pari al 50%  delle stesse.

 

 In alternativa a tale contributo la Regione puo' autorizzare la contrazione di mutui di miglioramento fondiario, rimborsabili in un periodo sino a 15 anni, con il concorso regionale negli interessi secondo quanto previsto dall' art. 12 della LR 54/ 81.

 

 Ai conduttori di terreni, obbligati ai sensi dell' art. 14 della LR n. 54/ 1980 ad eseguire o mantenere in efficienza le opere minori di bonifica ed irrigazione che non trovano finanziamento in base all' art. 13 della stessa legge, puo' essere  concesso, sulla spesa da sostenere, un contributo del 50%.

 

L' onere relativo alla concessione dei contributi di cui al primo e terzo comma del presente articolo gravera' per il 1984 sul Cap. 02213.

 

Per gli intereventi di cui al secondo comma e' autorizzato per il 1984 un limite di impegno di L. 2.000 milioni che fara' carico al Cap.04105  di nuova istituzione con la seguente denominazione << Concorso regionale negli interessi su mutui  contratti per la gestione e manutenzione di opere  di bonifica e di irrigazione >>.

 

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.