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Omissis
ARTICOLO 16
(Edilizia
residenziale)
Il limite
massimo di un mutuo concedibile in attuazione delle LLRR in materia di ERP e i costi massimi ammissibili sono
quelli fissati per la realizzazione dei programmi previsti dalla legge 15/ 8/ 78
n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e vigenti al momento della
comunicazione regionale all' istituto mutuante della concessione del
contributo.
La norma di
cui al precedente comma si applica anche ai programmi gia' finanziati purche',
alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato stipulato l'
atto di erogazione e quietanza finale sui mutui principali gia' concessi, a
seguito di domanda da presentarsi entro 60 giorni dall' entrata in vigore della
presente legge.
Tutte le
risorse finanziarie destinate dalla normativa regionale recente agevolazioni
finanziarie per la casa sono utilizzate per il
soddisfacimento
delle domande
finora presentate ed ammissibili, secondo l' ordine di priorita' del tempo di
presentazione.
Nel corso
dell' esercizio finanziario 1984 ed in ogni caso fino alla totale revisione
della vigente legislazione regionale per la casa, sono sospese l' emanazione dei
bandi ivi previsti e la presentazione di domande di agevolazione.
Per gli
interventi di edilizia agevolata il modello ATT/ 4 - CER, ritualmente compilato
e sottoscritto, e' equipollente al certificato finale di collaudo tecnico -
amministrativo. Su richiesta di
almeno un terzo dei soci delle cooperative edilizie, l' Assessore regionale all'
ERP, in sostituzione del certificato ATT/ 4 - CER, nomina il collaudatore delle opere, a spese
della cooperativa, scelto tra gli
iscritti all' albo regionale del collaudatori.
E' abrogato l'
ultimo comma dell' art. 3 della LR
29/ 8/ 79, n. 57.
Le imprese e i
loro consorzi, le cooperative e i loro consorzi e gli altri soggetti attuatori
anche in forma associata possono avvalersi, ai fini dell' acquisizione delle
aree edificabili incluse nei PEEP, della facolta' prevista dallo art. 60,
seconda parte, della legge 22/ 10/ 71, n. 865.
-comma
abrogato dall’art. 2 della l.r. 8/86
A tal fine e'
istituito apposito fondo di rotazione (cap. 01227) di lire quattromiliardi.
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Omissis
ARTICOLO 20
(Manutenzione
Opera di bonifica ed irrigazione)
Per le spese
necessarie alla gestione e manutenzione delle opere di bonifica ed irrigazione
per le quali e' intervenuta la fase di collaudo finale dei lavori e che non
trovano copertura ai sensi dell' art. 13 della legge regionale n. 54/ 80, la Regione puo' concedere un contributo
pari al 50% delle
stesse.
In alternativa a tale contributo la
Regione puo' autorizzare la contrazione di mutui di miglioramento fondiario,
rimborsabili in un periodo sino a 15 anni, con il concorso regionale negli
interessi secondo quanto previsto dall' art. 12 della LR 54/ 81.
Ai conduttori di terreni, obbligati ai
sensi dell' art. 14 della LR n. 54/ 1980 ad eseguire o mantenere in efficienza
le opere minori di bonifica ed irrigazione che non trovano finanziamento in base
all' art. 13 della stessa legge, puo' essere concesso, sulla spesa da sostenere, un
contributo del 50%.
L' onere
relativo alla concessione dei contributi di cui al primo e terzo comma del
presente articolo gravera' per il 1984 sul Cap. 02213.
Per gli
intereventi di cui al secondo comma e' autorizzato per il 1984 un limite di
impegno di L. 2.000 milioni che fara' carico al Cap.04105 di nuova istituzione con la seguente
denominazione << Concorso regionale negli interessi su mutui contratti per la gestione e manutenzione
di opere di bonifica e di
irrigazione >>.
La presente
legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione.